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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2185 del 20 dicembre 2011
D.G.R. n. 3619 del 30 novembre 2009. Convenzione quadro di ricerca con l'Università degli Studi di Padova. Differimento termine.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende continuare a garantire al Comitato Regionale per le Comunicazioni il supporto tecnico, scientifico, amministrativo/giuridico per l'esercizio delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 3619 del 30 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato una convenzione quadro di ricerca biennale con l'Università degli Studi di Padova-Centro Interdipartimentale "Giorgio Lago", in materia di adempimenti amministrativi finalizzati all'esercizio, da parte del Corecom- Comitato Regionale per le Comunicazioni, delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che è stata sottoscritta dalle parti in data 22 novembre 2010.
In particolare, la convenzione predetta, all'art. 3, prevede che l'Università possa attivare tirocini, stage o borse di studio per lo svolgimento delle attività di collaborazione oggetto della stessa.
Con nota in data 30 settembre 2011, l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Giorgio Lago" ha comunicato di aver attivato, per la prima annualità, borse di studio per attività di ricerca, rispettivamente, in data 1 febbraio 2011 per l'attività di monitoraggio delle emittenti radiotelevisive e in data 28 febbraio 2011 per l'attività di conciliazione, in quanto è stato necessario, successivamente al 22 novembre 2010, espletare le procedure di selezione previste dal Regolamento di Ateneo. Per questo motivo, l'Università ha richiesto la proroga del primo anno di attività fino al 28 febbraio 2012, data in cui termineranno le borse di studio in questione.
Da un approfondito esame della fattispecie sopra enunciata, così come viene proposta si ritiene che la stessa riguardi non tanto l'estensione della durata del contratto di collaborazione, stipulato nel settore dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva e multimediale, per il monitoraggio e l'analisi dei dati raccolti, nonché per la conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale (art. 2), ma piuttosto il differimento, tenute ferme le altre condizioni contrattuali, dell'esecuzione della prestazione a cui è tenuta l'Università, come prevista dall'art. 3.
Si ritiene che la fattispecie vada inquadrata cioè come differimento del termine di adempimento di alcune prestazioni pattuite, e che la richiesta dell'Università concerna la possibilità di permettere il completamento dell'attività da parte dei beneficiari delle borse di studio per la prima annualità attivate dall'Università e disciplinate dall'art. 3 della Convenzione Quadro, oltre la scadenza del periodo contrattuale del 22 novembre 2011.
Considerato che quanto sopra attiene all'esecuzione del contratto, che, dal punto di vista civilistico, è rimessa all'autonomia negoziale delle parti e atteso, altresì, l'interesse della Regione a garantire al Corecom il supporto tecnico, scientifico, amministrativo/giuridico per l'esercizio delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene opportuno consentire il completamento delle attività relative alle borse di studio predette oltre il termine del 22 novembre 2011 e fino al 28 febbraio 2012, tenendo ferme tutte le altre condizioni contrattuali e l'ammontare dell'onere economico della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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