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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2192 del 20 dicembre 2011
Impegno quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno. Esercizio finanziario 2011. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 68 "Costituzione di una Fondazione culturale a Belluno". Legge regionale 8/2011.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è co-fondatore della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno, con la presente deliberazione si impegna la spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2011.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L'articolo 68 della Legge regionale 19.02.2007, n.2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla costituzione con il Comune di Belluno ed altri soggetti pubblici e privati di una fondazione di diritto privato definendone finalità e scopi principali.
Nell'anno 2008 la Provincia e il Comune di Belluno, con il Comune di Feltre ed alcuni soggetti privati, hanno costituito la Fondazione Teatri delle Dolomiti, a cui la Regione del Veneto partecipa in qualità di co-fondatore: lo statuto prevede che gli enti fondatori e co-fondatori siano rappresentati dal legale rappresentante dell'ente o da persona dallo stesso delegata nel Consiglio di Indirizzo e da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta Regionale nel Consiglio di Gestione.
Le finalità che persegue la Fondazione, che ha sede a Belluno, sono la realizzazione e diffusione delle attività artistiche e culturali, quali prosa, musica, danza, lirica e quant'altro possa rispondere alle istanze culturali del territorio cittadino, provinciale e alpino.
La quota di partecipazione regionale alle attività della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno è quantificata nel bilancio di previsione 2011 in € 50.000,00.
Con il presente provvedimento pertanto si dispone l'impegno della quota di partecipazione subordinando la liquidazione della stessa alla presentazione del bilancio consuntivo dell'anno solare 2011, della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei conti e della relazione sulle attività svolte.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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