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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2060 del 07 dicembre 2011
Richiedente: Mefit S.r.l. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 4.435,200 kWp nel Comune di Cavarzere (Ve) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note per la trasparenza:
Diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 4.435,200 kWp nel Comune di Cavarzere (Ve) ai sensi dell'articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 04.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 02.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 642874 del 09.12.2010, la ditta Mefit S.r.l., con sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita IVA 10964381007, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 4.435,200 kWp, sito nel Comune di Cavarzere (Ve).
In data 20.12.2010 con nota prot 659457 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l'avvio del procedimento invitando l'interessata ad integrare la documentazione. A seguito di tale richiesta la ditta Mefit S.r.l. ha trasmesso integrazioni documentali con nota acquisita al protocollo regionale al numero 95587 del 25.02.2011.
La documentazione integrativa non è stata considerata sufficiente ai fini dell'istruttoria non essendo rispondente, in particolare, alle disposizioni dettate dall'art. 12 del dlgs 387/2003 e dal punto 14.14 del DM 10.09.2010.
Di conseguenza in data 24 giugno 2011 con nota prot. 303533 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione. In particolare nella citata nota è stata evidenziata la carenza di documentazione attestante la disponibilità dell'area, la mancata indicazione dei mappali interessati alla costruzione dell'elettrodotto, la carenza della soluzione tecnica definitiva (STMD) controfirmata da Enel.
La società Mefit , con fax del 04 luglio 2011, acquisito al protocollo reg.le con il n. 322342 del 06 luglio 2011, ha comunicato che avrebbe provveduto ad inviare il preventivo di connessione dell'impianto non appena in ricevuto. Con riferimento alla richiesta di dimostrare la disponibilità delle aree, la società si è limitata ad osservare che la documentazione prodotta è sufficiente e che, eventualmente, sarebbe stata integrata successivamente. A tale data, pertanto, la documentazione risultava ancora carente della documentazione prevista dall'art. 12 del dlgs 387/2003 e dal punto 14.14 del DM 10.09.2010, dall'art. 20 del dlgs 152/2006 e della dgr 3173/2006.
Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato esaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla base della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B alla dgr 2373/2009 ma è carente degli elementi essenziali. La disponibilità delle aree, infatti, ai sensi del punto 14.14 del DM 10.09.2010 e del comma 4-bis dell'articolo 12 del dlgs 387/2003, risulta essere elemento essenziale per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico. Risulta inoltre necessario, al fine di avviare correttamente le procedure di esproprio, un completo e dettagliato piano particellare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";
VISTO il D.M. 10.09.2010;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";
VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la propria DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";
VISTA la propria DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";
PRESO ATTO della incompletezza della documentazione presentata e della sua non conformità all'Allegato B alla DGR 2373/2009 ;
PRESO ATTO che il proponente non ha provveduto all'integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota prot. 303533 del 24 giugno 2011;
PRESO ATTO che il richiedente non ha presentato la documentazione idonea al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;
PRESO ATTO che non è stato presentato piano particellare di esproprio completo;
PRESO ATTO che non è stato possibile effettuare gli accertamenti necessari in materia ambientale;
delibera
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