Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 27 dicembre 2011


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2059 del 07 dicembre 2011

Richiedente: Ditta AN.SO.LAR S.a.s. - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 199,80 kWp in Comune di Ariano nel Polesine (RO), Fg. 16, mappale 918, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza:

Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza di 199,80 kWp in Comune di Ariano nel Polesine (RO), Fg. 16, mappale 918, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.

Con nota, acquisita alla Regione del Veneto al prot. n 339007 in data 18 giugno 2010 la ditta AN.SO.LAR S.a.s. - con sede in via Gorizia, n. 41 45019 Taglio di Po (RO), C.F. e P.IVA 0135940297 - ha presentato al protocollo regionale richiesta di autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza di 199,80 kWp in Comune di Ariano nel Polesine (RO), Fg. 16, mappale 918.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.

In data 25 agosto 2010 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dal Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota n. 420984 del. 3 agosto 2010; a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni.

In data 15 settembre 2010 con prot. 484701 il proponente ha presentato alcune integrazioni richieste durante la prima conferenza di servizi.

In data 18 gennaio 2011 si è tenuta la seconda seduta della conferenza, convocata dal Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota n. 4739 del 5 gennaio 2011, la quale è stata aggiornata per permettere alla ditta di inviare a tutti gli enti convocati -e non solo alla Regione Veneto- le integrazioni e modifiche al progetto richieste in sede di conferenza istruttoria tenutasi il 25 agosto 2010 e per completare le integrazioni parziali prodotte con nota del 15 settembre 2010.

Invero, alla data del 18 gennaio 2011 la documentazione necessaria per la chiusura del procedimento risultava carente nei seguenti termini:

  1. contratto definitivo di compravendita dell'area;
  2. elaborati necessari per l'autorizzazione al passo carraio;
  3. atto di sottomissione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'emissione del nulla osta di sua competenza.

Inoltre la tabella con i tempi e costi di dismissione dell'impianto, prodotta in sede di integrazioni per la prima volta, riportava alcuni dati non corretti, dal momento che comprendeva voci relative alla dismissione dell'impianto di connessione non oggetto di demolizione.

Considerato che il proponente non ha adempiuto alle prescrizioni impartite, la Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota prot.388478 del 17 agosto 2011 ha inviato una comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241 /1990.

Con raccomandata del 29 agosto 2011, acquisita al prot. regionale con il n. 404900 del 2 settembre 2011, la ditta AN.SO.LAR S.a.s., ha effettuato le proprie osservazioni.evidenziando da un lato la completezza della documentazione presentata e dall'altro sottolineando la decorrenza del termine di cui all'art. 12 del dlgs 387/2003 per la conclusione del procedimento.

In data 14 ottobre 2011 si è riunita la conferenza di servizi decisoria convocata dal Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota n. 439049 del 23 settembre 2011.

La Conferenza, per quanto riguarda l'eccezione relativa alla scadenza del termine, ha evidenziato che permane in capo alla Pubblica Amministrazione il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; per quanto concerne, invece, la documentazione attestante la disponibilità dell'area su cui dovrà sorgere l'impianto fotovoltaico ha preso atto che la stessa è insufficiente.

Considerato che la documentazione integrativa richiesta non è stata trasmessa agli enti interessati affinché potessero esprimere il parere di competenza e considerata altresì la mancanza di elementi essenziali al rilascio dell'autorizzazione quali la disponibilità dell'area e l'atto di sottomissione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'emissione del nulla osta di sua competenza., la Conferenza ha quindi espresso parere negativo all'unanimità dei presenti in merito al progetto presentato dalla ditta AN.SO.LAR S.a.s. .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la propria DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la propria DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 25 agosto 2010, 18 gennaio 2011 e 14 ottobre 2011 che si allegano (rispettivamente :Allegato A, A1, A2).

delibera

  1. di non autorizzare AN.SO.LAR S.a.s. - con sede in via Gorizia, n. 41 45019 Taglio di Po (RO), C.F. e P.IVA 0135940297 - alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza di 199,80 kWp in Comune di Ariano nel Polesine (RO) Fg. 16, mappale 918;
  2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta AN.SO.LAR S.a.s.;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2059_AllegatoA1_236548.pdf
2059_AllegatoA2_236548.pdf
2059_AllegatoA_236548.pdf

Torna indietro