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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 27 dicembre 2011


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2057 del 07 dicembre 2011

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. L.R. 05.04.1993, n. 12, art. 2, comma 1, lettera h.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza: Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 602 del 10.05.2011 e n. 1033 del 12.07.2011 si è preso atto della decadenza di una serie di contributi assegnati ai sensi della L.R. 12/1993.

Tenuto conto tuttavia che alcune amministrazioni comunali hanno segnalato situazioni di disagio derivanti dal fatto che i sopra menzionati provvedimenti riguardavano interventi già attivati, con D.G.R. n. 1588 del 04.10.2011 è stata disposta una ricognizione dei casi aventi le suddette caratteristiche.

Con il presente provvedimento si rinnova pertanto il sostegno regionale alle situazioni segnalate.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 10.05.2011, è stata operata una prima ricognizione degli interventi finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 12/1993 con provvedimenti vari di Giunta Regionale dal 2005 al 2009, prendendo atto della decadenza dal diritto al contributo a causa dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 12/1993, per un importo complessivo di € 10.303.518,62, successivamente ridotto ad € 10.275.518,62, giusta D.G.R. n. 1142 del 26.07.2011.

Con ulteriore deliberazione n. 1033 del 12.07.2011, a seguito di una seconda ricognizione degli interventi finanziati dalla Regione con D.G.R. n. 3301 del 03.11.2009 ai sensi della L.R. 12/1993, la Giunta Regionale ha inoltre preso atto della decadenza dal diritto al contributo di ulteriori 5 interventi, per un importo complessivo di € 1.488.884,00, sempre a causa dell'inutile decorso del sopra menzionato termine.

A seguito di tali provvedimenti, alcune Amministrazioni comunali hanno rappresentato il forte disagio causato dalla decadenza dei rispettivi contributi, in quanto i relativi interventi risultavano già attivati e il venir meno delle risorse regionali ne avrebbe compromesso la realizzazione, creando ripercussioni negative anche in relazione all'assetto del bilancio comunale.

Con D.G.R. n. 1588 del 04.10.2011, è stata pertanto data facoltà a tutte Amministrazioni comunali interessate dai due provvedimenti di segnalare alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R., la propria situazione allegando la documentazione comprovante che, alla data di pubblicazione nel B.U.R. della D.G.R. n. 602 del 10.5.2011 (B.U.R. n. 38 del 31.05.2011) e della D.G.R. n. 1033 del 12.07.2011 (B.U.R. n. 57 del 02.08.2011), i beneficiari risultassero :

  • aver approvato il progetto esecutivo riferito agli interventi oggetto di finanziamento regionale, assumendo il relativo impegno di spesa;
  • non aver consegnato i lavori, o averli consegnati da non più di 6 mesi ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010;
  • non aver emesso il certificato di ultimazione dei lavori di cui all' art.199 del D.P.R. 207/2010.

Per le segnalazioni di cui sopra è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R. n. 1588/2011, termine corrispondente al 18.11.2011.

A tale data, risultano pervenute segnalazioni esclusivamente da parte del Comune di Galzignano Terme (PD) e del Comune di Orsago (TV), i quali hanno dimostrato di disporre dei requisiti previsti.

In particolare :

  • il Comune di Galzignano Terme risultava beneficiario di un contributo in conto capitale di € 322.619,00 assegnato con D.G.R. n. 646 del 17.03.2009 ai sensi della L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h, per completamento campo da calcio in via dello Sport a fronte di una spesa ammessa di € 727.500,00;
  • il Comune di Orsago risultava beneficiario di un contributo in conto capitale di € 264.000,00 assegnato con D.G.R. n. 3137 del 09.10.2007 ai sensi della L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h, per costruzione campi da calcetto in via dei Gelsi a fronte di una spesa ammessa di € 528.000,00.

Appare pertanto possibile, tenuto conto delle circostanze sopra dette, riassegnare ai due comuni ai sensi della L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h un nuovo contributo, di importo pari a quello oggetto di decadenza e per la medesima iniziativa e spesa ammissibile, a valere sulla disponibilità del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011, capitolo di spesa n. 44021 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, artt. 89 - 94)" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica", che presenta sufficiente disponibilità.

Alle relative liquidazioni si darà corso compatibilmente con la disponibilità di cassa.

Al Comune di Galzignano Terme (PD) viene dunque assegnato un contributo di € 322.619,00 su una spesa ammissibile di € 727.500,00 per l'intervento di completamento campo da calcio in via dello Sport.

Al Comune di Orsago (TV) viene invece assegnato un contributo di € 264.000,00 su una spesa ammissibile di € 528.000,00 per l'intervento di costruzione campi da calcetto in via dei Gelsi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei due contributi, si richiamano i contenuti di cui all'Allegato A "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali", con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  1. ai fini della sottoscrizione della convenzione a disciplina dei rapporti con la Regione del Veneto, il beneficiario dovrà produrre:
    1. relazione e quadro economico dell'intervento;
    2. dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o delle aree);
  2. il contributo sarà confermato in via definitiva soltanto a seguito della trasmissione alla Regione, entro il termine perentorio di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, della seguente documentazione:
    1. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
    2. parere favorevole del CONI;
      conformemente alla L.R. 12/1993, art. 8, comma 1;
  3. nell'affidamento dei lavori, verranno osservate, per importi inferiori ad € 1.000.000,00 le procedure di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal n. 1) della lettera 1) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;
  4. l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato limitatamente alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE";
  5. il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi, conformemente a quanto disposto dall'art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27, è fissato improrogabilmente a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento che ha disposto il relativo impegno di spesa;
  6. ai fini di un'adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa regionale, nel cantiere dovrà risultare esposto un cartello conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 201 del 03.02.2010, Allegato A.

La spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, riguardante contributi assegnati ad Amministrazioni comunali, per l'esecuzione di lavori di interesse regionale, non rientra nelle tipologie di spesa soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, che riguardano la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 602 del 10.05.2011;

VISTA la D.G.R. n. 1142 del 26.07.2011;

VISTA la D.G.R. n. 1033 del 12.07.2011;

VISTA la D.G.R. n. 1588 del 04.10.2011;]

delibera

  1. di assegnare al Comune di Galzignano Terme (PD), ai sensi della L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h, un contributo in conto capitale di € 322.619,00 per completamento campo da calcio in via dello Sport, a fronte di una spesa ammessa di € 727.500,00;
  2. di assegnare al Comune di Orsago (TV), ai sensi della L.R. 12/1993, art. 2, comma 1, lettera h, un contributo in conto capitale di € 264.000,00 per costruzione campi da calcetto in via dei Gelsi, a fronte di una spesa ammessa di € 528.000,00;
  3. di impegnare, a favore del Comune di Galzignano Terme e del Comune di Orsago, la somma complessiva di € 586.619,00 (€ 322.619,00 + € 264.000,00) sul capitolo n. 44021 ad oggetto "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica" del Bilancio annuale di previsione dell'Esercizio Finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità. Alle relative liquidazioni si darà corso compatibilmente con la disponibilità di cassa;
  4. di approvare l'Allegato A "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali";
  5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 4.
  6. di richiamare, per quanto riguarda le modalità di gestione dei contributi, le disposizioni di cui all'Allegato A "Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed i beneficiari dei contributi regionali";
  7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  8. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2057_AllegatoA_236546.pdf

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