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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2055 del 07 dicembre 2011
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m) della L.R. 11/2001 - Comune di Meolo (VE) - Deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2011, n. 100/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 26 ottobre 2011 ha espresso parere favorevole.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Autorizzazione al Comune di Meolo (VE) alla vendita all'asta di n. 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 65, comma 1 bis della L.R. 11/2001.
L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L'art. 65, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2001, e successive modificazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Meolo con deliberazione del Consiglio comunale 20 giugno 2011, n. 40, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione alla vendita di n. 10 alloggi e relative pertinenze, su un totale di n. 73 alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica.
Tale programma di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco Allegato A al presente provvedimento che sono:
Il Comune di Meolo, tenuto conto della normativa applicabile in base allo stato attuale degli alloggi, stima indicativamente pari a euro 400.000,00 il prezzo di cessione complessivo e dichiara che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per l'acquisizione di alloggi per emergenza abitativa e la manutenzione straordinaria del restante patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
La Giunta regionale con deliberazione del 13 settembre 2011, n. 100/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dal Comune di Meolo.
La Seconda Commissione consiliare con atto 26 ottobre 2011, n. 162, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Meolo.
La proposta del Comune di Meolo può essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all'osservanza della seguente condizione:
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE la deliberazione del Consiglio comunale di Meolo 20 giugno 2011, n. 40 e la successiva documentazione integrativa di cui alla nota del 24.08.2011, prot. n. 9576;
VISTA la propria deliberazione del 13 settembre 2011, n. 100/CR;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare con atto 26 ottobre 2011, n. 162;
VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2.]
delibera
1. di approvare la proposta presentata dal Comune di Meolo (Allegato A) avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m) della L.R. 11/2001 - Comune di Meolo (VE)", alla seguente condizione:
2. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta regionale - Unità di Progetto Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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