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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 15 novembre 2011
Determinazione del limite demografico minimo per i Comuni obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Art. 14, c. 31 del D.L. n. 78/2010 modificato dall'art. 16, c. 24 del D.L. n. 138/2011.
Note per la trasparenza:
L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.
A) La Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2011 ha approvato con DGR n. 16/DDL il disegno di legge avente ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", un'organica disciplina volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito delle disposizioni del decreto legge n. 78/2010 che ha introdotto l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5.000 abitanti.
Il disegno di legge regionale non fissa una dimensione demografica minima obbligatoriaper le gestioni associate, ma prevede, all'art. 8, un procedimento concertativo con i Comuni per individuare la dimensione territoriale "ottimale e omogenea per area geografica". In linea di principio, ai fini dell'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per aree geografiche, prevede che i Comuni formulino proposte che, in via prioritaria, realizzino dimensioni associative con riferimento ai seguenti valori demografici:
1) area montana e parzialmente montana: almeno 8.000 abitanti;
2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 25.000 abitanti;
3) area del basso veneto: almeno 10.000 abitanti;
4) area del veneto centrale: almeno 15.000 abitanti.
B) In effetti la dimensione demografica minima per la gestione associata, è riservata dal c. 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, alla norma statale. A tal proposito il legislatore statale con la L. n. 111 del 15/07/2011 (di conversione del D.L. 98/2011), modificando l'art. 14 citato, ha fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati, il limite demografico minimo per la gestione associata dei Comuni obbligati.
C) Successivamente, l'art. 16 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla L. n. 148/2011 con l'art. 16 commi 22-23-24, nel dettare un'apposita disciplina per l'aggregazione dei Comuni fino a 1.000 abitanti, ha apportato ulteriori modifiche alle disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, stabilendo in particolare che:
1. l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali riguarda i Comuni sopra i 1.000 e fino a 5.000 abitanti;
2. il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere, è elevato a 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 138/2011 (16.11.2011);
3. che il termine per il trasferimento in gestione associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, è anticipato al 31.12.2012.
D) Ora, è necessario considerare che il termine per il trasferimento in gestione associata di almeno due funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati (e quindi per la costituzione della forma associata), fissato al 31.12.2011 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 122/2011 all'art. 14, c. 31 del D.L. 78/2010, è molto ravvicinato. E' inoltre evidente che il riferimento al limite demografico minimo rappresenta per i Comuni un parametro di riferimento fondamentale.
Va inoltre considerato che l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, per la gestione associata sulla base dei criteri e delle modalità previste nel disegno di legge regionale approvato con DGR n. 16/DDL del 3.08.2011 (PDL 196/2011), è condizionata dai tempi per la conclusione dell'iter consiliare e dal successivo procedimento concertativo con i Comuni. Poiché il testo del disegno di legge è tuttora all'esame della I^ Commissione consiliare, è stimabile che il Piano di riordino territoriale sia avviato non prima del 2012.
E) Pertanto, in mancanza di una specifica norma regionale, al fine di agevolare l'avvio delle forme associative da parte dei Comuni, si ritiene di esercitare, ai sensi della normativa sopra indicata, la facoltà di determinare un limite demografico diverso da quello stabilito dalla norma statale.
Si propone, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del DDL regionale (ora PDL n. 196) e comunque di una specifica normativa regionale sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, di fissare in 5.000 abitanti il limite demografico minimo, ai fini dell'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e 5.000 abitanti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA il D.L. n. 78 del 31.05.2010;
VISTA il D.L. n. 98 del 06.07.2011;
VISTO il D.L. n. 138 del 13.08.2011;
VISTA la D.G.R. n. 16/DDL del 03.08.2011 (PDL 196/2011).
delibera
1. di stabilire, ai sensi dell'art. 14, c. 31 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 e successive modificazioni, in via transitoria e nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere, in 5.000 abitanti;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente Responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti all'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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