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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 29 novembre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1807 del 08 novembre 2011

Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

Note per la trasparenza:

Approvazione di disposizioni applicative in materia funeraria ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/2010. La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. L'art. 2, comma 2 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.

Al fine di predisporre tali disposizioni tecniche, presso la Direzione Prevenzione, è stato subito istituito un gruppo tecnico costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e da un rappresentante della Direzione Urbanistica. Dal mese di aprile 2010 il gruppo di tecnico si è riunito in 8 incontri al termine dei quali, tenuto conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle altre Regioni, ha proposto un documento contenente delle prime indicazioni di carattere igienico-sanitario.

Poiché gli ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria non riguardano solo aspetti sanitari ma attengono anche ad aspetti legali, allo stato civile, alla disciplina del commercio, con ricadute anche sul piano economico, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l'Assessorato all' Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione è stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro, i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo di lavoro tecnico anche alla luce della nuova normativa in materia di semplificazione.

Il documento è stato presentato alle Associazioni di categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011 presso la Direzione Prevenzione. A seguito di tale incontro le stesse hanno presentato alcune osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale - Allegato "A", di concerto con la Direzione Affari legislativi per gli aspetti di competenza.

Allo scopo di definire i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori previsti dall'art. 2 , comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 18/2010, con nota prot. n. 240057 del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all'ANCI VENETO di designare un proprio rappresentante al tavolo tecnico, trattandosi di un tema d'interesse per i Comuni quali gestori dei cimiteri. In attesa delle proposte del tavolo tecnico e coerentemente con la previsione di cui all'art. 54 "Regime transitorio", comma 6, della Legge Regionale n. 18/2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Nel corso degli incontri il gruppo tecnico di lavoro ha proposto un piano di formazione minimo per lo svolgimento dell'attività funebre - Allegato "B". La formazione prevede la trattazione di argomenti di Medicina Legale, Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, ovvero di materie di carattere igienico-sanitario, necessarie per l'acquisizione delle competenze per l'assolvimento dei nuovi compiti affidati agli operatori funebri dalla Legge Regionale n. 18/2010.

Considerata la complessità della materia, il gruppo tecnico ha tuttavia fatto presente la necessità di un approfondimento con il coinvolgimento, per alcuni aspetti, anche i Comuni. Per tutto quanto evidenziato si propone pertanto di recepire il documento di cui all'Allegato "C" in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge Regionale n. 18/2010".

Considerato ancora che i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) per le strutture destinate al servizio obitoriale sono già stati definiti, relativamente al "servizio mortuario", dalla D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004 e, per la "sala autoptica", dalla D.G.R. n. 3673 del 25/11/2008, requisiti peraltro richiesti per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture assoggettate alla Legge Regionale n. 22/2002, viene rimandato ad un successivo provvedimento la loro definizione al fine di renderli coerenti con quelli già stabiliti per le strutture sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le seguenti disposizioni applicative della Legge Regionale n. 18/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

VISTA la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

VISTO l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 " Norme in materia funeraria".

VISTA la D.G.R. n. 1909 del 27/07/2010, la Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 - "Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione".

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la D.G.R. n. 2501 del 16/08/2004, la D.G.R. n. 3673 del 25/11/2008: "definizione requisiti autorizzazione all'esercizio e accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione requisiti di autorizzazione all'esercizio della sala autoptica".

delibera

1.       Di approvare l'Allegato "A" Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"- Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), ed f), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2.       Di approvare l'Allegato "B" - "Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre"che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3.       Di recepire l'Allegato "C" - Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge Regionale n. 18/2010" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.       Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1807_AllegatoA_235949.pdf
1807_AllegatoB_235949.pdf
1807_AllegatoC_235949.pdf

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