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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 04 ottobre 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1503 del 20 settembre 2011

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegato A e B.

Note per la trasparenza:

Modifiche e integrazioni agli allegati A e B della D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 relativamente agli standard previsti per l'educatore-animatore e ai "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia".

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 la Regione del Veneto, in attuazione della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 recante "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociale", ha definito i requisiti e i relativi standard per autorizzare all'esercizio ed accreditare a livello istituzionale le strutture socio sanitarie e sociali strutturando i Centri di Servizio in specifiche unità di offerta.

Con successiva D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007, la Regione del Veneto ha approvato le procedure per l'applicazione della predetta D.G.R. n. 84/2007 in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.

Inoltre, con D.G.R. n. 2631 del 7 agosto 2007, è stata istituita presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con il coordinamento dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), una commissione tecnico consultiva, preposta all'analisi di problemi interpretativi, all'analisi di casi specifici, agli studi relativi a proposte di modifica e/o integrazioni delle unità di offerta e dei relativi requisiti/standard, all'individuazione dei criteri su attribuzione punteggi per l'accreditamento e al monitoraggio sull'applicazione della normativa stessa.

I procedimenti di autorizzazione all'esercizio, così come disciplinati dalla D.G.R. n. 84/2007 e dalla D.G.R. n. 2067/2007 e le numerose richieste alla Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto, hanno fatto emergere la necessità di introdurre specificazioni e di apportare alcune integrazioni agli standard dei requisiti relativi rispettivamente:

  1. "Personale con funzione di Animatore - Educatore" (Allegato A della D.G.R. n. 84/2007);
  2. alla definizione dei "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia"(allegato B della D.G.R. n. 84/2007).

Punto 1: lo standard attuale risulta presente in modo trasversale in gran parte delle unità di offerta disciplinate dall'allegato A della D.G.R. n. 84/2007 (standard AS-NI-au-1.4, MICR-au-1.4, NI-AZ-au-1.4, NI-INT-au-1.4; C-ED-au-1.2, C-ED-PA-au-1.1.2, CD-ED-M-au-1.1-2, C-ED/R-au-1.1-2-3, C-MB-au-1.1-2, C-F-au-1.1-2; CD-DIS-au-1.2, CA-IS-au-1.2; C-DIS-G-au-1.2; RSA-DIS-au-1.2; CD-ANZ-au-1.2; C-ALL-au-1.2, CS-PN-au-1.1; CDR-au-1.2, PA-D-au-1.2, SA-D-au-1.3, SSR-D-au-1.2; SR-A-au-1.2, SR-B-au-1.2, SR-C-au-1.2, SR-C1-au-1.2, SR-C2-au-1.2) e recita: "Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso, alternativamente, del diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, del diploma universitario di Educatore Professionale, del diploma di laurea di Educatore Professionale o di altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto, oppure deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione e dell'Educazione con indirizzo in Educatore Professionale, o altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto".

La Commissione Tecnico Consultiva regionale, al fine di valutare il caso specifico di cui sopra, si è riunita in più occasioni ed ha preso a riferimento i cambiamenti intercorsi in ambito universitario derivanti, in particolare, dal cambio di denominazione di alcuni titoli di studio che rendono oggi necessario aggiornare il suddetto standard (il titolo di laurea triennale non più qualificato come "Diploma di Laurea" ma come "Laurea", la trasformazione della laurea a ciclo unico - vecchio ordinamento - prima in "Laurea in Specialistica" e successivamente in "Laurea Magistrale", l'affermarsi di corsi che preparano gli specialisti del settore socio sanitario con l'introduzione, accanto alla figura dell'Educatore professionale - professione sanitaria, di altre figure competenti a svolgere mansioni di educatore nel settore socio sanitario laddove non vi sia prevalenza sanitaria).

Altresì, tale aggiornamento si rende opportuno anche in prospettiva dell'attuazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore derivante dall'art. n. 165 del trattato sull'Unione Europea introdotto dalla convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e dal suo processo attuativo in materia di riconoscimento dei titoli accademici.

Per le suddette ragioni, il relatore propone di ridefinire come segue lo standard in parola: "Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Pedagogia sociale, laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente all'ambito, diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa vigente in materia".

Rimangono, tuttavia, presenti nella rete regionale dell'offerta dei servizi alla persona alcuni casi, seppur limitati, di operatori dipendenti di Centri di Servizio per persone non autosufficienti che da prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 svolgono funzioni di Educatore - Animatore senza possedere il titolo di studio successivamente richiesto dagli standard della D.G.R. n. 84/2007.

Pertanto, il relatore propone, limitatamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture per persone non autosufficienti, presso i quali prestano servizio gli operatori di cui al precedente paragrafo, di considerare soddisfatto il requisito/standard sul personale con funzioni di educatore-animatore, purchè detto personale risulti fin dalla data di assunzione inquadrato nelle funzioni di educatore-animatore.

Punto 2: sono pervenute da parte di alcune Amministrazioni comunali richieste di chiarimento in merito alla definizione dei "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia" laddove viene stabilito che "non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini". Il termine "contemplato" non comporta di fatto un divieto come avviene invece per i "servizi ludico-ricreativi/ludoteche". Trattandosi entrambi questi servizi di unità d'offerta in cui non vi è accoglienza continuativa e quotidiana con pasto e riposo, si rende necessario uniformarne le previsioni al fine di eliminarne i margini interpretativi.

Si propone, a garanzia di interpretazione univoca, di sostituire la dicitura "non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini" con la medesima definizione per le ludoteche ossia "non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e riposo".

In merito alle suddette specificazioni e modifiche la Commissione Tecnico Consultiva regionale di cui alla succitata D.G.R. n. 2631/2007 ha espresso il proprio parere favorevole nelle sedute del 24-2-2011 e del 23-6-2011.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la legge regionale 22 del 16 agosto 2002;
  • VISTA la D.G.R. 84 del 16 gennaio 2007;
  • VISTA la D.G.R. 2631 del 7 agosto 2007;
  • VISTA la documentazione agli atti della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di approvare le modifiche all'allegato A della D.G.R. n. 84 del 16 del 16 gennaio 2007 relative agli standard AS-NI-au-1.4, MICR-au-1.4, NI-AZ-au-1.4, NI-INT-au-1.4; C-ED-au-1.2, C-ED-PA-au-1.1.2, CD-ED-M-au-1.1-2, C-ED/R-au-1.1-2-3, C-MB-au-1.1-2, C-F-au-1.1-2; CD-DIS-au-1.2, CA-IS-au-1.2; C-DIS-G-au-1.2; RSA-DIS-au-1.2; CD-ANZ-au-1.2; C-ALL-au-1.2, CS-PN-au-1.1; CDR-au-1.2, PA-D-au-1.2, SA-D-au-1.3, SSR-D-au-1.2; SR-A-au-1.2, SR-B-au-1.2, SR-C-au-1.2, SR-C1-au-1.2, SR-C2-au-1.2 tutti riferiti al titolo di studio richiesto al "Personale con funzione di Animatore - Educatore" che viene così ridefinito: "Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Pedagogia sociale, laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente all'ambito, diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa vigente in materia";

2. di considerare soddisfatto, limitatamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture per persone non autosufficienti, presso i quali prestano servizio gli operatori con funzioni di educatore-animatore prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, ma non in possesso dello specifico titolo di studio, il requisito/standard sul personale con funzioni di educatore-animatore, purchè detto personale risulti fin dalla data di assunzione inquadrato nelle funzioni di educatore-animatore;

3. di approvare la modifica all'allegato B della D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 relativa alla definizione dei "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia" sostituendo la dicitura "Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini" con la medesima definizione per i "servizi ludico-ricreativi/ludoteche" ossia "Non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e riposo";

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.V.;

6. di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e a tutte le Aziende U.L.S.S. nonché alle relative Conferenze dei Sindaci.


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