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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 settembre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 03 agosto 2011

Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto, di cui alla legge regionale n. 1/2008. Ulteriori disposizioni applicative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento introduce alcuni aggiornamenti e semplificazioni di carattere procedurale ed amministrativo nell'ambito delle istruttorie concernenti il Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto, tenuto conto dell'esperienza acquisita, delle modifiche normative intervenute nonché delle nuove opportunità derivanti dall'operatività di ISMEA e di Veneto Sviluppo S.p.A.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1151 del 26 maggio 2008, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto", in applicazione dell'articolo 108 della legge regionale 27/2/2008, n. 1.

Con tale importante strumento di programmazione, la Giunta Regionale ha in primo luogo provveduto a determinare, in relazione ai principali comparti e filiere della zootecnia veneta, i costi complessi che le imprese devono sostenere per adeguarsi ai pesanti vincoli introdotti dall'applicazione della direttiva 91/676/CE nella nostra Regione. Nel contempo, tenuto conto della presenza di consolidati distretti produttivi (latte, carne bovina e suina, avicoltura, altre specie) nelle diverse province della Regione, il Programma ha individuato gli ambiti contraddistinti dalla presenza di una maggior quantità di surplus di azoto zootecnico, rispetto alle necessità aziendali.

Contestualmente, in relazione al vigente quadro pianificatorio e finanziario regionale, il Programma straordinario ha mobilitato ogni risorsa disponibile per sostenere gli investimenti strutturali e le attività di supporto ed immateriali necessarie alle imprese ed al settore zootecnico nel suo complesso per adeguarsi alla normativa comunitaria.

Con successiva deliberazione 24 febbraio 2009, n. 398, la Giunta Regionale ha approvato la "Seconda fase" del predetto Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto, disponendo l'apertura dei termini per la presentazione delle "manifestazioni di interesse" per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali ed interaziendali, con approccio integrato di sistema, che valorizzano le biomasse di origine zootecnica.

Risulta altresì opportuno richiamare quanto espressamente previsto dalla predetta deliberazione n. 398/2009 nel merito della definizione di impianto aziendale ed impianto interaziendale.

In conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vengono definiti come "impianti aziendali" tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti e/o dei reflui ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali effettuati nell'azienda medesima. Per la trasformazione energetica delle biomasse il riferimento al concetto di "prevalenza" trova puntuale riferimento al comma 423, articolo 1, della legge n. 266/05, come novellato dal comma 369, art. 1, legge n. 296/06 e sue modifiche ed integrazioni.

Nel contempo, vengono classificati come "impianti interaziendali" tutti gli impianti - diversi dagli "impianti aziendali" - che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione delle biomasse di origine zootecnica conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito accordo o contratto di distretto/filiera di durata minima decennale.

Le manifestazioni d'interesse ad oggi presentate nonché le correlate richieste di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei relativi impianti, in applicazione del Decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - di cui alcune già in avanzata fase realizzativa - hanno nel concreto consentito di confermare, nel loro complesso, la correttezza e l'opportunità dei procedimenti di carattere amministrativo e finanziario adottati, anche al fine della imprescindibile necessità di semplificazione procedurale, nonché di testare alcune idonee soluzioni di carattere tecnico-ingegneristico degli impianti nonché organizzativo-logistico delle filiere relative ai prodotti/sottoprodotti di origine agricola e zootecnica in entrata ed uscita dagli impianti interaziendali medesimi.

Peraltro, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali (Decreto ministeriale 7 aprile 2006), è emersa l'opportunità - in presenza di rapporti di natura societaria tra azienda agricola conferente e impianto interaziendale di valorizzazione del refluo zootecnico, ovvero in presenza dei prescritti accordi di fornitura per il conferimento del refluo zootecnico all'impianto interaziendale - di computare il volume complessivo delle vasche e delle concimaie destinate allo stoccaggio dei reflui zootecnici, ai sensi di quanto prescritto dal DM 7 aprile 2006 e dalle dgr 2495/2006, 2439/2007 e 223/2009, mediante la sommatoria - attraverso un percorso ad albero che non consenta compensazioni fittizie tra singole aziende agricole - dei volumi di stoccaggio presenti nell'ambito delle singole aziende conferenti nonché dei volumi di stoccaggio da realizzarsi nell'ambito dell'impianto interaziendale.

Nelle fattispecie di cui trattasi al fine di acquisire l'assenso in sede di conferenza di servizi, i volumi delle vasche e delle concimaie delle imprese agricole che risultano interessate ad effettuare la compensazione della rispettiva capacità di stoccaggio aziendale con la capacità di stoccaggio dell'impianto interaziendale, verranno verificati dai competenti uffici (SUA), mediante l'esame del piano aziendale di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, presentato dal soggetto gestore dell'impianto (imprenditore agricolo) che conterrà, oltre alla descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola in conduzione del soggetto gestore e la descrizione dettagliata degli interventi edilizi interaziendali, comprensiva dei volumi di stoccaggio dei quali è prevista la realizzazione, anche la specifica dei volumi di stoccaggio, oggetto di compensazione, presenti nell'ambito delle aziende conferenti.

Nel contempo, conformemente a quanto già previsto nei singoli provvedimenti di autorizzazione degli impianti adottati dalla Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, è emersa la necessità di specificare in linea generale, in ossequio anche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, le limitazioni quantitative cui è soggetto lo spargimento sui suoli agricoli del digestato derivante dalla fermentazione di sole biomasse zootecniche, vegetali, o dalla cofermentazione di biomasse vegetali e zootecniche. Nello specifico, giusto quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2439/2007, nel caso di digestati provenienti dalla fermentazione anaerobica dei soli effluenti zootecnici, la quantità complessiva di azoto presente nei digestati medesimi rientra per intero nel calcolo di 170 kg di azoto/ettaro/anno per le zone vulnerabili ai nitrati, o di 340 kg di azoto/ettaro/anno per le zone ordinarie. Pertanto, ai fini dello spargimento sui suoli agricoli, l'impiego di detti digestati non potrà eccedere il limite massimo di 170 Kg o di 340 kg di azoto/ettaro/anno, rispettivamente nelle zone vulnerabili o nelle zone ordinarie.

In presenza, invece, di digestati proveniente esclusivamente da biomasse vegetali, ai fini dello spargimento sui suoli agricoli, l'impiego di detti digestati non potrà eccedere i limiti massimi di azoto/ettaro/anno previsti - all'attualità - dal Codice di Buona Pratica Agricola di cui al DM 19/04/1999, ovvero - dalla relativa data di entrata in vigore - dagli Standard di Massima Applicazione (MAS), indicati nel II Programma d'azione per le zone vulnerabili della Regione del Veneto.

Nel caso infine di digestati provenienti dalla cofermentazione anaerobica di reflui zootecnici commisti a biomasse vegetali, lo spargimento sui suoli agricoli dei digestati medesimi dovrà invece rispettare entrambi i limiti massimi di azoto (zootecnico e vegetale) sopra specificati, suddividendo l'azoto presente nel digestato nelle distinte quote di provenienza zootecnica e vegetale, in misura proporzionale ai quantitativi di azoto presenti nelle biomasse di origine.

Parimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che modifica profondamente il D.Lgs. n. 152/2006, è stata integralmente riformulata la definizione di "sottoprodotto" al fine di adeguarla a quella contenuta nella direttiva 2008/98/CE. Si rende di conseguenza necessario modificare il contratto-tipo per la fornitura di biomassa approvato con deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2009, n. 1620.

Tale nuovo schema di accordo-tipo per la fornitura di biomassa (Allegato A al presente provvedimento), che tiene in debito conto la nuova definizione di "sottoprodotto" di cui al D.Lgs. n. 205/2010, potrà essere utilizzato sia con durata minima decennale nell'ambito delle manifestazioni d'interesse, sia con durata inferiore per la sola richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, in relazione soprattutto alla necessità di utilizzare i reflui zootecnici come "starter" per l'avvio dei processi anaerobici.

Deve inoltre essere richiamato lo schema di accordo approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2009, n. 3625, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione del Veneto e l'Istituto di Servizi di Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari e agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali a favore delle PMI operanti nel settore agricolo su tutto il territorio regionale. Tale accordo consente - qualora ne ricorrano i requisiti - agliinvestimenti ricompresi nell'ambito del "Parco progetti" istituito con dgr n. 398/2009, così come previsto dal punto 4, secondo trattino, del dispositivo della medesima deliberazione, di avvalersi delle garanzie di ISMEA per gli investimenti e l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

Da ultimo, fornendo puntuale attuazione a quanto stabilito al punto 4, terzo trattino, del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 398/2009 riguardo alle procedure amministrative e finanziarie previste per gli interventi di "interesse regionale", si informa che sono pubblicate sul sito della Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo Spa le condizioni e le modalità mediante le quali piccole e medie imprese interessate a realizzare iniziative per la valorizzazione energetica dei reflui zootecnici ed a realizzare le correlate opere fredde per la soluzione del "problema nitrati" potranno accedere ad alcuni "strumenti di equity", consistenti nell'intervento diretto di Veneto Sviluppo Spa nel capitale di rischio delle imprese medesime.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento proveniente da nitrati di fonte agricola, ed in particolare il punto 2 dell'allegato III relativo alla capacità dei depositi per gli effluenti di allevamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, concernente l'approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

VISTA la DGR 26 maggio 2008, n. 1151, "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della Direttiva Nitrati in Veneto";

VISTA la DGR 10 febbraio 2009, n. 223, relativa all'applicazione dell'articolo 27 del DM 7 aprile 2006 "Strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento";

VISTA la DGR 24 febbraio 2009, n. 398, concernente il "Programma straordinario per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto - Seconda fase";

VISTA la DGR 9 giugno 2009, n. 1620, concernente l'approvazione del contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento;

VISTA la DGR 2 marzo 2010, n. 453, "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedono l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili ai medesimi;]

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'"Accordo-tipo per la fornitura di biomassa", Allegato A alla presente deliberazione, che sostituisce il contratto-tipo di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 9 giugno 2009;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1349_AllegatoA_234354.pdf

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