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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 23 agosto 2011


Materia: Artigianato

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1117 del 26 luglio 2011

Proroga del disciplinare per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie degli Organismi di garanzia dell'artigianato. L.R. 13 aprile 2001, n. 11, articolo 55, comma 7 quinquies. Deliberazione n. 19/CR del 15 marzo 2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Proroga per l'esercizio 2011 dell'art. 8 della "Disciplina per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 2 marzo 2010, comprendendovi anche l'attività di controgaranzia

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11, all'articolo 55, comma 7 quinquies, come inserito dal comma 3, articolo 2, della Legge Regionale 3 ottobre 2002, n. 32, ha istituito il "Fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie" a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", con risorse derivanti dalla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche, nonché da eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

Con Deliberazione n. 4393 del 29 dicembre 2004, la Giunta Regionale ha dato concreta attuazione alla norma citata, con la costituzione di tre Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie e con l'assegnazione in gestione delle risorse disponibili ai Consorzi di II grado presenti nel territorio regionale: "Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. a r.l." con sede in Venezia-Marghera, "Sviluppo Artigiano Soc. Coop. a r.l." con sede in Venezia-Mestre (ora Sviluppo Artigiano Soc. Reg. Consortile di Garanzia Collettiva Fidi) e "Veneto Fidi Soc. Coop. a r.l." con sede a Treviso. Conseguentemente, sono state impegnate le risorse disponibili pari ad euro 11.623.000,00 ripartite, proporzionalmente, fra i tre Consorzi sopra citati in base ai conferimenti dell'anno 2004 nei rispettivi Fondi di garanzia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della citata Legge Regionale 48/1993. Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha, inoltre, approvato lo schema di convenzione intesa a regolare il contenuto del rapporto fra la Regione e i Consorzi per la gestione del Fondo.

Il disciplinare per l'utilizzo dei Fondi è stato approvato giusta Deliberazione della Giunta Regionale 139/CR del 20 dicembre 2005, sulla quale la competente Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole.

Con Deliberazione n. 3510 del 18 novembre 2008 è stato approvato l'aggiornamento del disciplinare e dello schema di convenzione.

In considerazione della grave crisi che ha colpito i mercati finanziari e che ha provocato un restringimento al credito e/o un innalzamento dei costi dei finanziamenti bancari necessari non solo per lo sviluppo, ma anche per l'ordinaria gestione delle imprese artigiane, all'articolo 8 del disciplinare, è stato previsto un "Intervento straordinario 2008-2009", a valere sino al 31 dicembre 2009. Per le imprese artigiane, come per le PMI in genere, l'accesso al credito si è manifestato particolarmente difficoltoso a causa della stretta creditizia praticata dalle banche nell'erogazione dei prestiti, mentre, per numerose operazioni già in essere, si è verificata la richiesta di rientro dagli affidamenti.

Con l'intervento straordinario in questione si è inteso fronteggiare tali problematiche mediante l'estensione delle garanzie e cogaranzie a favore delle imprese, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultime in termini di commissioni, a copertura delle esposizioni delle banche sino al 70% (generalmente la garanzia del Confidi interviene per il 50%) del finanziamento. L'ammontare massimo delle operazioni concesse a valere su ogni singolo Fondo non deve superare otto volte il capitale versato (art. 5 del Disciplinare).

Per il perdurare della situazione congiunturale sfavorevole, l'intervento straordinario è stato, quindi, esteso anche all'anno 2010, giusta Deliberazione n. 533 del 2 marzo 2010, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2010.

Attualmente il settore dell'artigianato continua ad essere indebolito dalla crisi finanziaria e la ripresa non sembra ancora del tutto avviata sebbene l'economia, in termini generali, segnali un rallentamento del fenomeno recessivo se non di lenta ripresa. In questo contesto, i Consorzi gestori dei Fondi, hanno presentato richieste di proroga a tutto il 2011 dell'articolo 8 "Intervento straordinario 2010" del disciplinare e la possibilità di attivazione di controgaranzie in quanto preferite dal sistema bancario per le modalità procedurali che consentono un iter più veloce nell'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese.

I Fondi citati hanno dato prova di costituire validi strumenti di intervento, per il mantenimento o per l'accesso al credito delle imprese artigiane, registrando il quasi completo utilizzo delle risorse versate, pari ad Euro 5.000.000,00 alla data del 31 dicembre 2010. Successive operazioni sui Fondi si renderanno possibili a seguito di ulteriori erogazioni disposte sulla base delle disponibilità di cassa del Bilancio regionale in corrispondenza dei residui passivi, attualmente pari a Euro 6.729.850,00.

Per tale ragione, e a sostegno del settore, si propone di estendere anche per l'esercizio 2011, a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, la misura a carattere straordinario di cui trattasi, comprendendovi anche l'attività di controgaranzia a far data dall'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 2 marzo 2010.

Con deliberazione/CR n. 19 del 15 marzo 2011, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L.R. n. 11/2001, la Giunta Regionale ha sottoposto al parere della Terza Commissione consiliare la proroga per l'esercizio 2011 dell'art. 8, con estensione dell'attività alla controgaranzia. Nella seduta del 14 aprile 2011 la Terza Commissione consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo senza modifiche, come da nota del Consiglio Regionale di cui al protocollo regionale del 2 maggio 2011, n. 210113.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI le Leggi 14 ottobre 1964, n. 1068, 24 novembre 2003, n. 326, articolo 13;

il Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis";

le Leggi Regionali 6 settembre 1993, n. 48, con particolare riferimento agli articoli 2 e 5 e 13 aprile 2001, n. 11, articolo 55, comma 5 e 7 quinquies;

le convenzioni sottoscritte il 20 novembre 2008 con il Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato Soc. Coop. a.r.l. e il 25 novembre 2008 con Sviluppo Artigiano Soc. Coop. a. r.l. e Veneto Fidi Soc. Coop. a.r.l.;

le Delibere della Giunta Regionale n. 139/CR del 20 dicembre 2005, n. 3510 del 18 novembre 2008 e n. 533 del 2 marzo 2010;

la propria deliberazione/CR n. 19 del 15 marzo 2001;

il parere della Terza Commissione consiliare in data 14 aprile 2011, come da nota del Consiglio Regionale di cui al protocollo regionale del 2 maggio 2011, n. 210113;]

delibera

  1. di prorogare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, la misura a carattere straordinario di cui all'articolo 8 dell'Allegato A, "Disciplina per l'utilizzo dei Fondi per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie", alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 2 marzo 2010, comprendendovi anche l'attività di controgaranzia a far data dall'approvazione della suddetta Deliberazione;
  2. di notificare il presente atto ai tre Organismi di garanzia, citati nella premessa, gestori dei Fondi;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovo impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.


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