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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 860 del 21 giugno 2011
Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale): Piano operativo anno 2011.
Note per la trasparenza: Approvazione del Piano operativo per l'applicazione nell'anno 2011 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale) con particolare riferimento all'istituzione e finanziamento del Centro di riferimento regionale per i DSA presso l'Azienda ULSS n. 20 di Verona e all'erogazione alle Aziende ULSS e agli enti locali di contributi per la realizzazione di progetti, inseriti nei Piani di Zona, finalizzati alla diagnosi e al trattamento riabilitativo delle persone con DSA e per favorire lo studio quotidiano a casa, con particolare riferimento alle famiglie più bisognose.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ossia la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, rappresentano il 20-25% di tutti i problemi di apprendimento che emergono durante i primi anni della frequenza scolastica, che nel loro insieme coinvolgono il 15-18% della popolazione in età scolare. Molti casi sono "lievi" e non vengono identificati tempestivamente; spesso i casi misconosciuti si complicano con disturbi emozionali e comportamentali, insorti come conseguenza del problema, che in un mondo di istruzione obbligatoria è molto penalizzante. Nel 60% dei casi i DSA non sono isolati e si associano fin dall'inizio a disturbi dell'attenzione, della condotta e psicopatologici.
La diagnosi richiede quindi una valutazione specialistica multidisciplinare, effettuata da un'equipe sanitaria adeguatamente formata. D'altra parte, il lavoro con una fetta così consistente della popolazione scolastica non può che prevedere un ruolo centrale e fondamentale della Scuola e richiede una formazione specifica degli insegnanti. Del resto, un riconoscimento tardivo o mancato aumenta esponenzialmente il rischio di insuccesso scolastico e di complicazione con altri disturbi psicopatologici.
L'impegno della Regione Veneto nei confronti di queste problematiche è testimoniato dall'istituzione nel 2005 (con D.G.R. n. 4042 del 20 dicembre) del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici dell'apprendimento presso l'Azienda ULSS n. 20 di Verona. L'impegno della Regione del Veneto in questo ambito è stato ulteriormente rafforzato dall'approvazione della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale).
I principali ambiti di azione della LR 16/2010 includono:
Ad oggi sono già state date indicazioni alla Direzione regionale Risorse Umane e agli Enti strumentali della Regione del Veneto di tenere conto che l'art. 5 della LR 16/2010 stabilisce che "nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli enti strumentali regionali è garantita la pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare, possono essere previsti l'utilizzo di strumenti compensativi e il prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, in relazione alle specifiche necessità delle persone con DSA".
Inoltre, è stato chiarito con l'Ufficio Scolastico Regionale che, ai sensi dell'art. 3 della LR 16/2010, la diagnosi dei DSA può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi e che questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.
Infine, sono state date indicazioni alle Aziende ULSS affinché si provveda alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di persone con DSA fino al completamento del percorso scolastico della Scuola Secondaria superiore sulla base della documentazione presentata dai genitori qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi; tutto ciò considerando che buona parte degli studenti con DSA hanno una diagnosi emessa da professionisti privati che, nonostante in molti casi rispettino gli standard riconosciuti in questo settore (in particolare la Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi evolutivi specifici di Apprendimento, Milano 2007), non può essere riconosciuta dalle istituzioni scolastiche ai fini dei benefici riconosciuti dalla succitata Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e che è prevedibile che molti genitori si rivolgeranno ai servizi delle Aziende ULSS per ottenere una nuova diagnosi o quantomeno una conferma della diagnosi già emessa, e ritenendo, tra l'altro, non etico sottoporre nuovamente la persona interessata ad un intero ed impegnativo percorso di valutazione.
Per quanto riguarda invece la promozione di interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA (art. 4 della LR 16/2010), la Giunta regionale vi provvederà nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, mentre per quanto riguarda l'adeguamento del sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato, e la promozione di iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero (art. 3 della LR 16/2010), la Giunta regionale vi provvederà in sede di approvazione delle Linee Guida per i Servizi distrettuali per l'età evolutiva di cui alla DGR n. 2908 del 29 settembre 2009.
Considerato che la norma finanziaria (art. 8) della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 metteva a disposizione delle risorse soltanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, si tratta ora di darne applicazione, in particolare a quanto previsto dagli articoli 3, 6 e 7, ossia:
tenendo conto che l'Art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 18 marzo 2011 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) modifica la LR 16/2010 stabilendo che il Centro regionale di cui al comma 5 dell'articolo 3 è istituito pressol'Azienda ULSS n. 20 di Verona e che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in € 500.000,00.= (cinquecentomila/00), di cui € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) finalizzati al funzionamento del suddetto Centro regionale, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Pertanto, si propone di utilizzare il finanziamento per il 2011 della LR 16/2010, di cui al capitolo n. 101586 "Azioni regionali a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) (LR 4 marzo 2010 n. 16)", come segue:
Si propone inoltre di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di un Comitato Tecnico-Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR n. 16/2010 e del Piano Operativo di cui al presente provvedimento, nonché per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione e per la valutazione delle domande di contribuito presentate dalle Aziende ULSS e dagli enti locali per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 della LR n. 16/2010.
La liquidazione degli importi assegnati all'Azienda ULSS n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) per l'anno 2011, avverrà secondo le seguenti modalità:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Operativo, illustrato in premessa del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'applicazione nell'anno 2011 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16;
3. di approvare il finanziamento a favore dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00: (cinquecentomila/00) per il 2011, così ripartito:
4. di impegnare, a favore dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, la spesa di € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) sul capitolo n. 101586 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)".del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presente sufficiente disponibilità;
5. di demandare la liquidazione degli importi al Dirigente Regionale Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria con proprio provvedimento all'Azienda ULSS n. 20 di Verona, pari a complessivi € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) per l'anno 2011, secondo le seguenti modalità:
6. di demandare al Segretario regionale per la Sanità la costituzione con proprio provvedimento di un Comitato Tecnico-Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR n. 16/2010 e del Piano Operativo di cui al presente provvedimento, nonché per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione e per la valutazione delle domande di contribuito presentate dalle Aziende ULSS e dagli enti locali per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 7 della LR n. 16/2010;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
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