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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 08 febbraio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 11 gennaio 2011

Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. - DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda la definizione delle modalità di riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. Il ruolo ed i compiti definiti conformemente alla programmazione regionale in materia.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 4532 del 28.12.2007 la Giunta regionale è intervenuta a razionalizzare la rete dei centri regionali di riferimento e dei centri regionali specializzati riclassificando i medesimi nelle seguenti nuove categorie per le quali sono stati altresì definiti i relativi criteri:

  • coordinamenti regionali;
  • programmi regionali;
  • registri regionali;
  • centri specializzati.

Con riferimento alla categoria dei centri specializzati, con successivo provvedimento n. 448 del 24.02.2009 la Giunta regionale ha adottato il "percorso di qualità per il riconoscimento e la conferma dello status di centro regionale specializzato", che ha individuato modalità e termini per il riconoscimento dello status di centro regionale specializzato attraverso l'esplicitazione di criteri, dimensioni e indicatori per la valutazione qualitativa e quantitativa specifica dell'attività di ciascun centro, applicabile sia ai centri specializzati esistenti ed operanti che ai centri di nuova istituzione.

Con successivo provvedimento n. 268 del 9 febbraio 2010, la Giunta regionale, in ragione della numerosità delle domande pervenute entro la data del 31 dicembre 2009, dell'ampiezza della documentazione acquisita e della complessità dell'attività istruttoria, ha ritenuto di fissare un termine non perentorio, il 30 settembre 2010, per la conclusione dei procedimenti istruttori per l'esame di tutte le domande di conferma/riconoscimento trasmesse dalle aziende sanitarie e dagli IRCCS entro il 31 dicembre 2009 e delle domande di riconoscimento di nuovi centri presentate dai medesimi entro il 30 giugno 2010, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei provvedimenti giuntali di conferma e/o riconoscimento dei centri.

Con la citata deliberazione n. 268 del 9 febbraio 2010 la Giunta regionale ha inoltre provveduto a riclassificare alcune strutture e ad aggiornare i riferimenti di alcuni centri modificando gli allegati A, B, C, e D alla delibera n. 448 del 24.02.2009.

Il "sistema centri" rappresentato dalla deliberazione n. 268/2010 (tenuto conto anche del nuovo programma regionale sulla violenza in ambito domestico di cui alla DGR n. 1620/10) risulta, pertanto, così articolato:

Coordinamenti regionali

11

Programmi regionali

19

Registri regionali

8

Centri regionali specializzati

60

Si fa presente che le domande complessivamente presentate dalle aziende sanitarie e dagli IRCCS per la conferma/riconoscimento dello status di centro regionale specializzato risultano essere n. 120 di cui:

  • n. 60 domande di conferma centri già operanti (richiamati nell'Allegato D. alla DGR n. 268/2010);
  • n. 60 domande di riconoscimento nuovi centri.

E' da ricordare, altresì, che con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 18, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), la Regione ha istituito i seguenti registri di patologia e mortalità, ciascuno già disciplinato da specifici provvedimenti deliberativi:

  1. Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
  2. Registro dei tumori del Veneto;
  3. Registro regionale dialisi e trapianto;
  4. Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
  5. Registro regionale di mortalità.
  6. Registro regionale delle nascite;
  7. Registro regionale delle malattie rare;
  8. Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare.

L'art. 18, c. 3 della L.R. n. 11/2010 rinvia ad apposito regolamento regionale, adottato in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina dei tipi di dati sensibili raccolti, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità di ciascun registro, i soggetti che possono avere accesso ai dati, le misure di custodia e sicurezza dei dati.

Dopo questa prima fase di riorganizzazione, che aveva l'obiettivo di rendere il sistema dei centri maggiormente flessibile e adeguato alle esigenze ed ai bisogni conoscitivi di una amministrazione regionale moderna, e che ha avuto il merito di mappare e riordinare una rete di strutture che costituiscono riferimento per l'attività regionale, emerge forte l'esigenza di intervenire ulteriormente sull'assetto organizzativo apportando ulteriori adattamenti in una ottica di razionalizzazione e miglioramento delle attività.

Per quanto sopra e in un'ottica di costante miglioramento del settore si propone, il "Piano per razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale va a sostituire l'Allegato A alla DGR 4532 del 28/12/07 sopracitata.

Nel Piano, così come meglio specificato in Allegato A a cui si rinvia, il "sistema centri" risulta articolato nelle quattro seguenti categorie:

1)      Coordinamenti e Programmi regionali. In questa categoria, descritta in allegato, confluiscono gli attuali Coordinamenti e Programmi. Questi ultimi verranno razionalizzati e riorganizzati con successivo provvedimento di Giunta nel corso del periodo di attuazione del Piano, mentre i Coordinamenti già in fase di prima attuazione, a partire dal 01/01/2011, saranno riorganizzati nelle otto strutture elencate in Allegato A. La gestione economico-finanziaria dei coordinamenti sarà affidata alle Aziende ULSS ed Ospedaliere indicate nel Piano. Il Coordinamento regionale per le malattie rare verrà a gestire sia il registro regionale delle nascite, sia il registro regionale delle malattie rare;

2)      Sistema Epidemiologico Regionale (SER). Viene ad essere una struttura autonoma rispetto agli altri Coordinamenti. Al fine di perseguire uniformità operativa, ad esso afferiranno, a partire dal 01/01/2011 i seguenti registri ( di cui alla DGR 268/10 allegato C e alla L.R. 11/10 art. 18):

  1. Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
  2. Registro dei tumori del Veneto;
  3. Registro regionale dialisi e trapianto;
  4. Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
  5. Registro regionale di mortalità;

La gestione economico finanziaria del SER si propone che venga affidata all'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, per le sue specifiche peculiarità di efficienza ed economicità. L'Azienda ULSS 4 costituirà unico punto di riferimento economico per la Regione del Veneto, secondo le modalità da definire fra le parti.

3)      Il Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare: per le sue particolari specificità, continuerà ad essere autonomo e ad afferire all'Azienda Ospedaliera di Padova;

Per ciascuna struttura afferente alle tre categorie sopra descritte (Coordinamenti e Programmi regionali , SER, Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare) con Decreto del Segretario verrà individuata la Direzione Regionale di Riferimento e verrà nominato il Responsabile Scientifico, che avrà un incarico a tempo pieno e di durata biennale.

4)      Centri Specializzati Regionali: svolgono attività di particolare rilevanza clinica e/o di ricerca ed hanno funzioni di supporto alle reti cliniche definite nel PSSR. Saranno individuati con provvedimento di Giunta regionale, collocati direttamente all'interno di strutture Aziendali (Az. ULSS, Ospedaliere, sperimentazioni gestionali o IRCCS) e pertanto non finanziati dalla Regione. Per essere riconosciuti a livello regionale i Centri devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere punto di riferimento unico regionale per l'area clinica di rispettiva competenza con relativa produzione di linee guida, protocolli e procedure;
  • qualificata attività, clinica e/o di ricerca, adeguata al ruolo del Centro Regionale;
  • produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
  • attività di formazione su scala regionale.

Il riconoscimento delle strutture sopra richiamate ha efficacia per tre anni, salvo rinnovo subordinato al mantenimento dei requisiti di riferimento.

Un'apposita commissione regionale presieduta dal Segretario regionale alla sanità avrà il compito di effettuare l'istruttoria in merito:

  • alle strutture da confermare, cessare e riconoscere
  • ai compiti assegnati a ciascun Centro;
  • alle indicazioni delle Direzioni Regionali competenti,
  • alla individuazione del responsabile regionale di riferimento,
  • alla individuazione delle sedi.

Al fine di permettere lo svolgimento operativo delle valutazioni e del lavoro di cui sopra la Commissione predisporrà, più tempestivamente possibile, un documento d'indirizzo per consentire l'avvio della riorganizzazione già a partire dai primi mesi del prossimo anno, nell'ottica di un miglioramento qualitativo dei Centri e di una razionalizzazione dei costi.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
  • Vista la deliberazione n. 4532 del 28.12.2007;
  • Vista la deliberazione n. 268 del 09.02.2010;
  • Vista la deliberazione n. 448 del 24.02.2009;]

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare il "Piano per razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di istituire una Commissione presieduta dal Segretario regionale alla sanità, con il compito di effettuare l'istruttoria in merito al riconoscimento dei Centri Regionali Specializzati, descritti nel Piano di cui all'Allegato A;

4.      di revocare ogni altra disposizione, definita negli atti sopra richiamati, in contrasto con le indicazioni del presente provvedimento;

5.      di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione ed in particolare dal Piano di cui all'Allegato A, ivi compresa la definizione dei componenti della Commissione di cui al punto 3 e la definizione delle modalità di gestione economico-finanziaria delle strutture afferenti ai Coordinamenti e Programmi regionali, al SER e al Registro Regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare.


(seguono allegati)

14_AllegatoA_230272.pdf

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