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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 31 dicembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3151 del 14 dicembre 2010

Precisazioni in merito alla DGR n. 2793 del 23.11.2010 recante: "Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Soppressione delle AATO. Disciplina transitoria".

Note per la trasparenza:

Linee guida per uniformare la disciplina dei rapporti giuridici relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nelle more dell'attuazione normativa prevista dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (G.U. n. 72 del 27.03.2010), ha introdotto all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il comma 186-bis che recita come segue:

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli ... e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli ... e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" (ovverossia: dal 01.01.2011).

In particolare, per quanto concerne il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel lasso di tempo intercorrente sino all'esercizio da parte della Regione della potestà normativa di cui all'art. 1, comma 1-quinquiesdella legge n. 42 del 2010, la gestione del servizio in parola, che rientra nei servizi di pubblico interesse e per i quali deve essere assicurato il regolare funzionamento senza soluzione di continuità, mantenendo altresì elevati standard di efficienza così da prevenire qualsivoglia pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente.

Peraltro, il nuovo soggetto istituzionale, che verrà debitamente individuato dalla legge regionale tra le sue più significative prerogative annovera anche la programmazione degli investimenti attraverso la scelta del gestore al quale spetta lo svolgimento concreto del servizio di gestione dei rifiuti.

In proposito, deve essere adeguatamente considerato che la citata disposizione si inserisce in un contesto normativo alquanto complesso ed articolato come è quello che riguarda l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica previsto dall'art. 23-bisdel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, successivamente modificato dal decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009 che, in applicazione della disciplina comunitaria - avente per scopo principale di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli operatori economici interessati alla gestione dei servizi di cui si tratta - ha imposto l'obbligo di seguire le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del gestore e l'affidamento del relativo servizio.

Conseguentemente, per effetto di una pluralità di interventi legislativi posti in essere da norme statali, tra i quali la soppressione delle AATO e la riforma della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, si è determinata una notevole incertezza operativa, per la quale è necessario quantomeno prevedere una disciplina transitoria uniforme nel territorio regionale veneto. Le presenti linee guida, sono pertanto rivolte a tutti i soggetti interessati e riguardano, nello specifico, le questioni insorgenti nell' affidamento del servizio di cui si tratta.

In sintesi, l'affidamento può essere disposto:

a. in favore di imprenditori o di società, in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

b. in favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

In ogni caso, per gli affidamenti in essere non conformi alle disposizioni del citato articolo 23-bis, è la medesima norma a prevedere il regime transitorio, cui sarà necessario attenersi e che si schematizza nei termini di seguito precisati:

a. le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Le medesime gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di "in house", cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni partecipanti alla società a capitale interamente pubblico cedano almeno il 40 per cento del capitale con procedura ad evidenza pubblica;

b. le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23-bis, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c. le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23-bis, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d. gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica, già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e. le gestioni affidate che non rientrino nei casi precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante .

Inoltre, preso atto della nota di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente prot. Gab.-2010-0037879 del 01.12.2010 che precisa come dal 1° gennaio 2011 le Autorità d'ambito esistenti debbano considerarsi soppresse, per quanto si riferisce alla gestione del periodo transitorio, al fine di prevenire un'eventuale emergenza ambientale con gravi ricadute di tipo igienico-sanitario connesse all'eventuale sospensione/interruzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani - che, si rammenta, costituire oltretutto illecito penalmente rilevante - e ritenuto altresì necessario non precludere o compromettere fondamentali prerogative del soggetto istituzionale di prossima individuazione da parte del legislatore regionale, si invitano tutte le Amministrazioni deputate all'esercizio delle funzioni in materia di servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ad attenersi alle seguenti linee guida:

a. gli affidamenti effettuati dalle AATO (o dai superstitiEnti responsabili di bacino) nel periodo intercorrente tra la adozione della presente deliberazione e prima del 01.01.2011 ovvero prima della entrata in vigore della citata legge regionale, dovranno essere conformi alla nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed avere una durata compatibile con gli interessi legittimi dei nuovi soggetti che verranno individuati con legge regionale ed, in ogni caso, non superiore a tre anni;

b. i rapporti che regolano i servizi pubblici a rilevanza economica delle sopprimende AATO che vengano a scadenza prima del 01.01.2011, in attesa che venga indetta la gara da parte del futuro titolare delle funzioni delle sopprimende AATO, potranno essere ragionevolmente prorogati, per un periodo non superiore a due anni dalla loro scadenza, solo qualora la modalità di affidamento del servizio sia conforme alle disposizioni della nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la prorogabilità sia espressamente prevista dal contratto in essere e l'affidamento sia stato effettuato in conformità alla normativa allora vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTA la DGR n. 2793 del 23.11.2010 recante "Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Soppressione delle AATO. Disciplina transitoria";

delibera

1. di approvare, a parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito nella DGR n. 2793 del 23.11.2010, le linee guidaindicate in premessa, per gli specifici fini ivi meglio specificati e qui richiamati, quale parte integrante del citato provvedimento, per uniformare correttamente i rapporti giuridici relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42;

2. di comunicare il presente provvedimento alle Autorità d'ambito Territoriale Ottimale del Veneto, ivi compresi gli Enti responsabili di bacino tuttora esistenti.


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