Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 24 dicembre 2010


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3180 del 14 dicembre 2010

Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Campagna agraria 2010-2011. L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2. Priorità di intervento per le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali dal 30/10/2010 al 02/11/2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, viene previsto uno specifico punteggio di priorità, pari a 2 punti, agli imprenditori agricoli che presentano domanda di contributo per il credito di esercizio di cui alla DGR 2629/2010 e che presentano, altresì, specifica domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi" la Regione Veneto ha inteso approvare un intervento regolativo volto ad affrontare le emergenze prodotte nel settore agricolo dalla crisi economica e finanziaria e produrre effetti di semplificazione sui procedimenti amministrativi.

In particolare, l'art. 2 "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio" prevede, al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, l'intervento della Giunta regionale con un contributo fino al cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino ad un massimo di 2.500 euro.

La L.R. 7 agosto 2009, n. 16 ha stanziato per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 un importo pari a 6.700.000,00 di Euro a valere sul bilancio di esercizio 2009. In considerazione della necessità di garantire la possibilità alle aziende agricole di poter reperire la necessaria liquidità per le esigenze di conduzione, si è ritenuto di destinare per gli interventi di cui all'articolo 2 un importo pari a 4.000.000,00 di Euro.

Il Consiglio regionale ha programmato nel bilancio di previsione per il 2010 uno stanziamento pari a 1.500.000 euro sul capitolo 101391 della u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. 7 agosto 2009, n. 16.

Con deliberazione 749 del 15 marzo 2010, al fine di pervenire al completo finanziamento della graduatoria relativa al bando di cui alla DGR n. 2744 del 22/09/2009 e approvata da AVEPA con decreto del Direttore n. 81 del 21/12/2009, la Giunta Regionale ha destinato la somma di Euro 159.781,35 a valere sulle disponibilità del capitolo 101391 della u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Con Deliberazione n. 2161 del 16/09/2010, la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio n. 43/2010 con la quale è stata incrementata la competenza del capitolo 101391 (accesso al credito art. 2 L.R. 19/2009) per un importo pari a 1.248.362,77 euro.

Con Deliberazione n. 2629 del 2 novembre 2010, la Giunta regionale ha adottato uno specifico programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione contratti con il sistema bancario dalle imprese operanti nel settore agricolo utilizzando, a tale fine, le opportunità offerte dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

A tale proposito, l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia con Reg. (CE) n. 1535/2007 in Euro 320.505.000,00 mentre, con Decreto 30 marzo 2009, il Ministero politiche agricole e forestali ha ripartito tra le Regioni l'importo cumulativo nazionale assegnando alla Regione Veneto un plafond di Euro 17.393.583,62.

Sempre con Deliberazione n. 2629 del 2 novembre 2010, la Giunta Regionale ha affidato ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), con la quale la Regione ha stipulato apposita convenzione, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria e di liquidazione dei benefici

Per l'attuazione del programma di cui sopra, la Giunta Regionale ha impegnato, a favore di AVEPA, la somma di 2.588.581,42 euro allocati sul capitolo 101391 della u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale", del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Decreto n. 236 del 2 novembre 2010 il Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi;

Con Decreto del 5 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza con riferimento ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici indicati.

Con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici succitati;

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3906/2010, il Commissario delegato provvede, tra l'altro, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un Piano degli interventi, predisposto secondo modalità definite con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati;

Con Ordinanza del Commissario delegato sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti pubblici, nonché di privati e delle attività produttive, compreso il comparto agricolo, per il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 che hanno colpito il territorio del Veneto.

Per la raccolta delle domande dei contributi di cui sopra, per l'istruttoria ed erogazione dei contributi stessi ai soggetti beneficiari, il Commissario Delegato si avvale delle Amministrazioni Comunali.

Al fine di accedere all'erogazione dei contributi, gli interessati presentano apposita istanza alle Amministrazioni comunali dove è situato il bene danneggiato, corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o perizia giurata, come disposto all'art. 3 comma 2 della citata Ordinanza, con indicazione:

- della proprietà dei beni danneggiati;

- dell'ubicazione dei beni danneggiati;

- della natura e l'entità dei danni causati dall'evento accertato;

- di eventuali indennità assicurative per i danni per quali è richiesto il contributo;

b) della relazione descrittiva dei danni;

c) del preventivo di spesa complessiva d'importo minimo non inferiore 1.000 Euro per la ricostruzione o la riparazione dei beni immobili danneggiati o distrutti.

Il Programma regionale di intervento per il credito di esercizioa favore delle imprese agricole del Veneto di cui alla DGR 2629 del 2 novembre 2010, prevede che per la formazione della graduatoria delle istanze presentate venga riconosciuto un punteggio specifico pari a 1 alla imprese agricole condotte da giovani agricoltori. A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di data di presentazione della domanda ad AVEPA e, secondariamente, sulla base dell'età dell'imprenditore: a parità di data di presentazione è data precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita.

Vista la particolare gravità della situazione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatosi si propone di attribuire un punteggio aggiuntivo di priorità, pari a 2 punti, agli imprenditori che conducono aziende agricole interessate dai danni calamitosi e che hanno presentato specifica domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Al fine di beneficiare dello specifico punteggio, si propone che le imprese agricole che presentano domanda ai sensi della DGR 2629 del 2 novembre 2010 alleghino, alla stessa, copia dell'istanza presentata all'Amministrazione comunale per richiedere i contributi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010 e all'Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Per quanto esposto si propone che le domande di cui alla DGR 2629 del 2 novembre 2010, presentate dalle aziende interessate dagli eventi calamitosi dei giorni dal 31 ottobre al 1 novembre 2010, possano essere integrate con la documentazione sopra citata entro il termine ultimo del 24 gennaio 2011.

Si propone, pertanto, che AVEPA provveda a redigere la graduatoria delle istanze secondo la tempistica e le modalità previste al punto 9 dell'Allegato A alla DGR 2629 del 2 novembre 2010 come integrate dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", in particolare l'articolo 2;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTI gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la Commissione, mentre afferma

l'incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso reso possibile attraverso lo strumento del "de minimis" agricolo;

CONSIDERATO che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;

- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia dal Reg. CE n. 1535/2007 in Euro 320.505.000,00;

VISTA la D.G.R. n. 2629 del 2 novembre 2010 "Programma regionale di intervento per il credito di esercizioa favore delle imprese agricole del Veneto. Campagna agraria 2010-2011. L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2";

VISTA l'Ordinananza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 "Primi provvedimenti urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 02 novembre 2010"

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato "Individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti pubblici, nonché di privati e delle attività produttive, compreso il comparto agricolo, per il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 che hanno colpito il territorio del Veneto.

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa]

delibera

1. di prevedere un punteggio aggiuntivo, pari a 2 punti, per gli imprenditori agricoli che presentano istanza di contributo per il credito di esercizio ai sensi della DGR 2629 del 2 novembre 2010 e che, conducendo aziende agricole interessate dai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 ubicate in aree in corso di delimitazione, presentano, altresì, specifica domanda di contributo ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010 e dell'Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

2. di disporre che, al fine di beneficiare dello specifico punteggio, le imprese agricole che presentano domanda ai sensi della DGR 2629 del 2 novembre 2010 alleghino, alla stessa, copia dell'istanza presentata all'Amministrazione comunale per richiedere i contributi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010 e all'Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

3. di disporre che le domande, di cui alla DGR 2629 del 2 novembre 2010 presentate dalle aziende interessate dagli eventi calamitosi citati, possano essere integrate con la documentazione di cui al precedente punto 2 entro il termine ultimo del 24 gennaio 2011;

4. di disporre che Avepa, prima della effettiva liquidazione del contributo per il credito di esercizio, provveda ad acquisire idonea documentazione rilasciata dell'autorità preposta, comprovante il riconoscimento del danno subito;

5. di disporre che AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) provveda a redigere la graduatoria delle istanze secondo la tempistica e le modalità previste al punto 9 dell'Allegato A alla DGR 2629 del 2 novembre 2010 come integrate dal presente provvedimento.


Torna indietro