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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 24 dicembre 2010


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3165 del 14 dicembre 2010

Contributo regionale "Buono-Borsa di Studio". [L. 10/03/2000, n. 62 (articolo 1, comma 9)]. Criteri e modalità di concessione (Bando): modifiche per ammettere gli studenti diversamente abili in base al solo reddito e prioritariamente. Anno scolastico-formativo 2010-2011.

Note per la trasparenza:

Si modifica il bando del contributo in oggetto, per consentire agli studenti diversamente abili: a) di essere ammessi al contributo in base al solo reddito, non anche al merito scolastico; b) di ottenere il contributo prioritariamente rispetto agli studenti normalmente abili e per gli interi importi fissi.

L'Assessore, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 2035 dello 03/08/2010, nel suo Allegato A, ha fissato i criteri e le modalità per la concessione (Bando) del contributo regionale in oggetto, per l'anno 2010-2011.

Per quanto qui interessa, il bando ha previsto, in riferimento agli studenti diversamente abili:

a) che (salvo che non siano studenti della classe I della scuola primaria, per i quali vale il solo requisito del reddito), per essere ammessi al contributo, devono aver conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate) (art. 2, comma 3, lettera c);

b) che (salvo che non siano studenti della classe I della scuola primaria, per i quali vale prioritariamente il criterio del reddito), per ottenere il contributo, devono concorrere, tra di loro e con gli studenti normalmente abili, in base al criterio di priorità del voto medio finale maggiore conseguito (oltre che in base agli altri criteri di priorità) (art. 3, comma 2);

c) che (salvo che non siano studenti della classe I della scuola primaria) sono esclusi dal contributo, se non dichiarano il voto medio finale da essi conseguito (lett. j), o se hanno conseguito un voto medio finale inferiore a quelli sopra ricordati (lett. y) (art. 8, comma 1).

d) che, per ottenere il contributo, devono concorrere, tra di loro e con gli studenti normalmente abili, a seconda del livello di istruzione, entro ciascuno dei 4 importi di risorse complessive risultanti dalla ripartizione di cui all'art. 4, comma 1 del bando (art. 4, comma 1).

Durante il periodo di presentazione delle domande, numerose famiglie di studenti diversamente abili hanno segnalato, da un lato, l'impossibilità oggettiva di calcolare il voto medio finale, in quanto molte Istituzioni Scolastiche e Formative non esprimono i risultati scolastici in voti numerici, ma in giudizi e, dall'altro, la difficoltà dei propri figli di conseguire i voti medi finali sopra ricordati.

Alla luce di tali segnalazioni e considerata la necessità di tutelare la categoria di studenti in questione, per di più appartenenti a nuclei familiari con redditi bassi, si ritiene di modificare gli articoli suindicati, in modo da consentire agli studenti diversamente abili:

a) di essere ammessi al contributo (come gli studenti della classe I della scuola primaria), anche se non hanno conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate) (art. 2, comma 3, lettera c);

b) di ottenere il contributo prioritariamente agli studenti normalmente abili e per gli interi importi fissi di cui all'art. 5, comma 1, del bando (art. 3);

c) di non essere esclusi dal contributo (come gli studenti della classe I della scuola primaria), anche se non dichiarano il voto medio finale da essi conseguito (lett. j), o se hanno conseguito un voto medio finale inferiore a quelli sopra ricordati (lett. y) (art. 8, comma 1);

d) di ottenere, a seconda del livello di istruzione, all'interno di ciascuno dei 4 importi di risorse complessive risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 4, comma 1, del bando, il contributo prioritariamente rispetto agli studenti normalmente abili e per gli interi importi fissi di cui all'art. 5, comma 1, del bando (art. 4).

Ai fini sopra descritti, si ritiene di sostituire gli articoli 2, 3, 4 ed 8 del bando, come esposto nell'Allegato A.

Infine, si rileva che le modifiche al bando proposte non modificano lo stanziamento di competenza complessivo di € 5.189.434,00, che resta immutato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la D.G.R. n. 2035 dello 03/08/2010;

Viste le segnalazioni pervenute da numerose famiglie di studenti diversamente abili, agli atti istruttori;

delibera

1. di sostituire gli articoli 2, 3, 4 ed 8 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2035 dello 03/08/2010 (Bando del contributo regionale "Buono-Borsa di Studio", per l'anno 2010-2011), come esposto nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Istruzione l'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato;

3. di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'Allegato A.


(seguono allegati)

3165_AllegatoA_229258.pdf

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