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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2912 del 03 dicembre 2010

Attività di competenza delle Direzioni regionali Formazione, Istruzione e Lavoro. Definizione delle condizioni per la presentazione del rendiconto di spesa.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è finalizzato alla modifica delle procedure di presentazione del rendiconto di spesa delle attività finanziate dalle direzioni Formazione, Istruzione e Lavoro, a seguito delle problematiche legate all'applicazione del Patto di Stabilità alla Regione del Veneto. L'obiettivo è quello di limitare l'esposizione finanziaria dei beneficiari posticipando i pagamenti dalla data di presentazione del rendiconto alla data di verifica regionale, prevedendo procedure di dettaglio specifiche per beneficiario e partner.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 11 luglio 2006 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 che definisce, per il periodo di programmazione 2007/2013, il quadro d'azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.

Con il Regolamento (CE) n. 1081/2006, in data 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, il Consiglio ha stabilito disposizioni concernenti il tipo di attività finanziabili nell'ambito degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) 1083/2006.

A partire dall'anno 2007, la Giunta Regionale ha approvato numerosi avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi a valere sulla nuova programmazione FSE 2007/2013 e per la presentazione di progetti finanziati e/o cofinanziati con fondi nazionali e regionali di competenza delle Direzioni regionali Formazione, Istruzione e Lavoro, afferenti alla Segreteria regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione.

Unitamente agli avvisi, sono stati approvati le "Direttive per la presentazione dei progetti formativi" e gli "adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività".

In tutte le deliberazioni prese in esame, negli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" si ribadisce il principio che in sede di verifica da parte della Regione vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultano debitamente quietanzate; di conseguenza le spese devono essere liquidate e pagate dai beneficiari prima della presentazione del rendiconto finale.

In alcune delle Deliberazioni prese in esame, inoltre, nei medesimi "adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività" sono stati regolati i flussi finanziari tra beneficiario e partner, stabilendo che le spese dichiarate nella richiesta di rimborso sostenute da soggetti diversi dal beneficiario, per i quali è prevista la rendicontazione a costi reali devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di rimborso.

In proposito, occorre rilevare che la congiuntura economica e finanziaria sta pesantemente condizionando e talvolta compromettendo il nostro sistema produttivo e che la conseguente difficile situazione dei mercati finanziari ha coinvolto anche i soggetti attuatori degli interventi formativi in questione limitandone la capacità di anticipazione finanziaria. La situazione è inoltre aggravata dai vincoli e dai limiti posti dal Patto di Stabilità Interno che rallenta il circuito di erogazione dei fondi da parte della Regione del Veneto ai soggetti attuatori, aumentandone l'esposizione finanziaria.

Vista la nota del 23 luglio 2010, prot. n. 25/10, dell'Associazione Forma Veneto ha chiesto una proroga alla presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e contestualmente ha chiesto che il pagamento da parte dei beneficiari delle attività possa essere eseguito dal beneficiario entro la data di verifica rendicontale senza che ciò comporti alcuna decurtazione.

Vista la nota del 6 settembre 2010, prot. n. 27/10, dell'Associazione Forma Veneto, con la quale ha formalmente chiesto che per le attività formative in cui partecipano soggetti partner dei beneficiari, fino alla data di approvazione delle risultanze della verifica rendicontale sia ritenuta sufficiente la presentazione delle quietanze dei costi reali dei soggetti partner.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario provvedere alla sospensione delle disposizioni che vincolano la presentazione del rendiconto di spesa all'effettivo pagamento delle spese rendicontate. Si propone pertanto di sospendere l'applicazione delle disposizioni sopra citate riferite all'ammissibilità delle spese, stabilendo che in sede di verifica da parte della Regione, verranno prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che risultino debitamente quietanzate alla data di inizio della verifica rendicontale.

Considerato inoltre che:

  • nel progetto vengono imputati i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"), che hanno l'obbligo di rendicontazione puntuale delle spese effettuate;
  • la gestione dei flussi finanziari tra beneficiario e partner attiene alla libera contrattazione tra le parti;
  • in ogni caso i flussi finanziari tra beneficiario e partner devono essere perfezionati prima della chiusura definitiva del processo di rendicontazione.

Ne consegue che il soggetto beneficiario può posticipare il pagamento ai propri partner fino al momento dell'adozione del decreto di approvazione del rendiconto. L'approvazione del rendiconto è subordinata alla verifica da parte della Regione, o altro soggetto incaricato, del perfezionamento dei flussi finanziari di cui sopra.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visti i Regolamenti C.E. n. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, 1080/2006;
  • Vista la Decisione comunitaria C(2007) 5633 del 16/11/2007 di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto;
  • Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
  • Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 "Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007/2013".

delibera

1.       di sospendere, per le motivazioni in narrativa espresse e che si danno qui per integralmente riportate, l'applicazione delle disposizioni che vincolano la presentazione del rendiconto di spesa all'effettivo pagamento delle spese rendicontate, stabilendo che in sede di verifica da parte della Regione o altro soggetto incaricato, verranno prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che risultano debitamente quietanzate alla data della verifica rendicontale.

2.       che il soggetto beneficiario può posticipare il pagamento ai propri partner fino al momento dell'adozione del decreto di approvazione del rendiconto, e che l'approvazione del rendiconto è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione contabile e fiscale attestante l'avvenuto pagamento delle quote spettanti al partner da parte del soggetto beneficiario.


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