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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2895 del 30 novembre 2010

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (Dir. 91/676/CEE). Affidamento di incarico alla società AGRI.TE.CO. S.C. per la redazione della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento propone l'affidamento a società esterna dell'incarico di redazione della documentazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), indispensabile per la definizione del documento VAS del II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, la Regione del Veneto ha approvato il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione delle normative nazionali di recepimento della direttiva 91/676/CEE, comunemente denominata "Direttiva Nitrati".

L'introduzione delle disposizioni del Programma d'Azione regionale ha dato piena applicazione alla nuova disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati, sia che derivino dagli effluenti di allevamento, sia che derivino da fertilizzanti di sintesi chimica. Tale disciplina è dunque contenuta nei Programmi d'Azione ed ha, quale ambito territoriale di applicazione e di maggiore tutela, le cosiddette "zone vulnerabili ai nitrati", così designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Successivamente al completo recepimento della direttiva 91/676/CEE, le cinque Regioni del nord Italia maggiormente interessate dall'allevamento zootecnico hanno promosso un'azione congiunta volta a presentare alla Commissione europea una formale richiesta di deroga al limite massimo di spandimento degli effluenti indicato dalla direttiva stessa, similmente a quanto già effettuato con successo da alcuni Paesi del nord Europa.

La premessa generale alla concessione della deroga - i cui contenuti saranno definiti con "Decisione" unica per tutta l'area interessata del nord Italia - è che i Programmi d'Azione già emanati dalle Regioni italiane in tempi successivi, siano ora riapprovati simultaneamente nelle diverse Regioni, contestualmente all'ottenimento della deroga in argomento, e che abbiano un periodo di efficacia quadriennale coordinato, nonché piena concordanza di contenuti tecnici e amministrativi.

In secondo luogo, gli ulteriori criteri gestionali individuati dalla Commissione in sede di istruttoria della richiesta di deroga dovranno essere tradotti in prescrizioni tecniche rivolte alle aziende agricole, e agli allevamenti in particolare, nonchè in procedure amministrative aggiuntive rispetto a quelle approvate nei Programmi d'Azione regionali seguiti dall'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, (DGR 2495 /06 e s.m.i., nel caso della Regione del Veneto).

Le disposizioni tecniche ed amministrative contenute nella DGR 7 agosto 2006, n. 2495, presentavano, secondo quanto stabilito dal DM 7/4/06 e della direttiva 91/676/CEE, durata quadriennale. Tuttavia, nelle more della conclusione del negoziato avviato con la Commissione Europea, volto a stabilire in nuovi contenuti dei Programmi d'azione regionali e le condizioni operative della Deroga alla Direttiva Nitrati, con DGR 3 agosto 2010, n. 2071, è stata estesa la validità del vigente Programma d'Azione, tenuto conto delle indicazioni pervenute con la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2010, prot. n. 18286/TRI .

Ai sopra richiamati presupposti, si è aggiunto un obbligo di carattere procedurale, conseguente ad una recente sentenza della Corte di Giustizia europea. Infatti, a seguito di un ricorso presentato da un'organizzazione non governativa belga, con sentenza del 17 giugno 2010 (Quarta Sezione) la Corte di Giustizia Europea (procedimenti riuniti C 105/09 e C 110/09) ha stabilito quanto segue : "Un programma d'azione adottato in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell'art. 2, lett. a), di quest'ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell'autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE."

In considerazione di quanto sopra esposto, nell'incontro del 7 luglio u.s., la Commissione europea ha richiesto alle Regioni di sottoporre i Programmi d'Azione regionali al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) già prima dell'approvazione della "decisione" che concede la deroga alle Regioni del nord Italia e ne specifica le condizioni attuative.

Per quanto riguarda la VAS, la Regione del Veneto ha approvato, tramite DGR n. 791 del 31.03.09, in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006, le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati, ed in particolare, con riferimento ai Programmi d'azione, l'Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale".

E' pertanto necessario, ora, procedere urgentemente anche all'attivazione della procedura (VINCA), che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è compresa nella VAS, pur mantenendo una propria identità e procedura tecnica e metodologica, disciplinata dalla DGR n. 3173 del 10.10.2006, con la quale sono state approvate le procedure e le modalità operative per la VINCA, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del regolamento di attuazione D.P.R. 8.9.1997, n. 357. Con il medesimo provvedimento regionale è stata approvata anche la Guida metodologica per le procedure di VINCA.

Nella fattispecie, ricorrono ora i presupposti stabiliti all'art. 184, comma 2 della L.R. 10.6.1991, n. 12 in quanto all'interno dell'Amministrazione regionale non sono rinvenibili figure professionali con conoscenze tecniche specifiche come quelle previste e non è possibile avvalersi, con risultati ottimali, del personale regionale o di personale degli organi tecnici e consultivi dello Stato, così come richiamato dalla nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 473/40.00 del 13.02.2003.

In considerazione della particolare professionalità necessaria alla predisposizione della citata documentazione di VINCA e del notevole lavoro da svolgere - in un contesto di assoluta urgenza, stante anche la carenza di risorse umane e la contestuale necessità di definizione del documento VAS da parte degli Uffici Regionali competenti- si ritiene opportuno, pertanto, ricorrere a professionalità esterne all'Amministrazione, cui affidare un incarico di consulenza di cui all'art. 185, comma 1, lett. (b), della L.R. 10.6.1991, n. 12, a supporto dell'attività alla Direzione Agroambiente.

Il curriculum di AGRI.TE.CO. S.C. , dal quale emerge il quadro oggettivo delle competenze professionali, è riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. Sulla base del curriculum medesimo, si evince come la società AGRI.TE.CO. S.C. risulta, tra l'altro, essere iscritta allo schedario dell' Anagrafe Nazionale degli Istituti di fiducia del Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Albo degli Istituti di fiducia del Ministero delle Politiche Agricole ed all'European Directory of Research Centers in the Fisheries Sector II^ edizione, n. 1 degli istituti italiani.

Inoltre, la società AGRI.TE.CO. S.C. ha già dimostrato, anche in ambito regionale, competenze specifiche riguardo valutazioni ambientali e paesaggistiche. Infatti tale società ha svolto numerosi incarichi volti alla stesura di Valutazioni di Incidenza Ambientale, e programmazione e consulenza per la redazione di Piani di Gestione in ZPS, con specifico riferimento ad ambiti territoriali, quali la laguna di Venezia, tutelati ai sensi della convezione di Ramsar e per i quali il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati deve porre la massima attenzione nella prevenzione impatti ambientali esercitabili dalle attività agricole e zootecniche.

Resta infine da osservare che la prestazione in argomento non rientra nel contesto delle attività di consulenza e servizi in materia informatica attinenti l'architettura e l'ingegneria nel settore dei lavori pubblici, della difesa del suolo e protezione civile. Pertanto nel caso in specie non è previsto il ricorso agli elenchi di cui alla D.G.R. n. 2004 del 07.04.2003, successivamente modificata ed integrata, oltreché alle procedure ad essa connesse.

Per questo motivo, stante il carattere di urgenza nel definire l'incarico in parola, dato atto del curriculum della società AGRI.TE.CO. S.C. (Allegato A al presente provvedimento) , si ritiene, di affidare alla società AGRI.TE.CO. S.C. l'incarico di redazione della documentazione per la VINCA del Programma d'Azione, avendone esaminata l'offerta per la matrice di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale (prot. n. 546861 del 19 ottobre 2010).

Si ritiene di affidare, inoltre, ai medesimi consulenti anche l'attività di assistenza agli uffici regionali per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni che verranno richieste per la VINCA nella fase di approvazione del Programma d'Azione.

Trattandosi di una fattispecie ricorrente nei termini dell'art. 185, comma 1, lettera b) della L.R. n. 12/1991, la determinazione del compenso è stata effettuata in sede di contrattazione con la società AGRI.TE.CO. S.C., sulla base del carico di lavoro previsto, delle funzioni affidate ed in considerazione della durata dell'incarico, preso anche atto dello stato attuale di avanzamento della VAS del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, delle risorse e della disponibilità effettiva del personale regionale, compatibilmente con l'impegno di lavoro ordinario.

L'incarico alla citata società prevede la seguente tempistica, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244:

a.       21 giorni consecutivi dalla consegna alla società AGRI.TE.CO. S.C. del Programma d'Azione per le zone vulnerabili a nitrati del Veneto per la presentazione della documentazione per la VINCA, che dovrà essere predisposta secondo quanto stabilito dall'Allegato A alla citata DGR 3173/2006 e dalle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Agroambiente;

b.       fino alla data di approvazione del Programma d'Azione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, per lo svolgimento dell'attività di assistenza da parte della società AGRI.TE.CO. S.C. agli uffici regionali nella formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed in seguito a delle richieste di modifiche ed integrazioni alla documentazione della VINCA del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione del Veneto.

Il compenso previsto per la prestazione di consulenza è pari a Euro 12.000 (Euro dodicimila/00), per la società AGRI.TE.CO. S.C., comprensivo di ogni spesa, imposta, tassa, contributi previdenziali e assistenziali.

Per far fronte agli oneri derivanti dagli incarichi di consulenza affidati con la presente deliberazione, si provvede ad impegnare la somma complessiva di Euro 12.000 (Euro dodicimila/00), sul capitolo 7010 del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità.

Il rapporto di collaborazione con la società prescelta è formalizzato con apposita convenzione, utilizzando l'allegato schema Allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

E' demandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente il compito di provvedere alla stipula della convenzione con la società AGRI.TE.CO. S.C. e a tutte le attività connesse e correlate.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n 266.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il curriculum della AGRI.TE.CO. S.C. allegato al presente provvedimento (Allegato A) e riscontratone il profilo professionale in relazione all'incarico di consulenza richiesto;

VISTO lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di consulenza, allegato al presente provvedimento (Allegato B);

VISTI la direttiva comunitaria 92/43/CEE e il regolamento di attuazione D.P.R. 8.9.1997, n. 357;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTO il Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008 - "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Titolo III. Utilizzazione agronomica delle acque reflue. DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato A. Capitolo "Precisazioni all'articolo 14 'Stoccaggio delle acque reflue' dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007." Modifica Tabella 4";

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la DGR 791 del 31 marzo 2009, "Adeguamento delle procedure di valutazione ambientale strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi detto ''Codice ambiente'', approvata dal D. Lgs. n. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";

VISTO il D.Lgs 3.4.2006, n. 152, in particolare come modificato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4;

VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ed in particolare il titolo VIII − Consulenze regionali;

VISTA la Circolare n. 473/40.00 in data 13 febbraio 2003 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTA la Circolare n. 587/40.00 in data 18 febbraio 2004 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTA l'offerta di consulenza della società AGRI.TE.CO. S.C. pervenuta in data 19 ottobre 2010 , prot. n. 546861;]

delibera

1. di richiamare quanto esposto nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare alla società AGRI.TE.CO. S.C. Ambiente Progetto Territorio, con sede in via Carlo Mezzacapo, 15 − 30175 Marghera Venezia, P.IVA 02087790271, nella persona del dott. Sandro Vendramini, gli incarichi di seguito definiti:

a. predisposizione della documentazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), collegata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma d'Azione per le zone vulnerabili a nitrati del Veneto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;

b. assistenza agli uffici regionali nella formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla VAS per quanto attiene al documento VINCA nonché per le eventuali modifiche ed integrazioni alla documentazione VINCA;

3. di prendere atto del curriculum della società medesima, (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e riscontrandone il profilo professionale in relazione alle prestazioni richieste;

4. di stabilire che il compenso previsto per l'attività di cui al punto 2. ammonta ad Euro 12.000 (Euro dodicimila/00), ed è comprensivo di IVA e di ogni altra spesa, imposta, tassa, contributi previdenziali e assistenziali, nonché qualsiasi eventuale altro onere;

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 12.000 (Euro dodicimila/00), sul capitolo 7010 del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;

6. di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato B), che disciplina i rapporti Regione − consulente, e che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7. di demandare al Dirigente della Direzione Agroambiente la stipula della convenzione con la società incaricata con il presente provvedimento, nonché l'adozione dei connessi atti e provvedimenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n. 244;

9. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L.23.12.2005, n. 266.


(seguono allegati)

2895_AllegatoA_229064.pdf
2895_AllegatoB_229064.pdf

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