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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 10 dicembre 2010


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2858 del 30 novembre 2010

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2010. Deliberazione n. 106/CR del 16.09.2010 (L.R. n. 30/2007, art. 3).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento sia spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi, sia spese di gestione e funzionamento in settori specifici di 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio.

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione della legge suddetta nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 con un intervento specifico, a favore delle aree svantaggiate di montagna, pari ad € 9.000.000,00.

A partire dall'esercizio 2007 e con riferimento al triennio suddetto (2007 - 2008 - 2009), la Giunta Regionale ha individuato, con specifici provvedimenti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, provvedendo a:

  • delineare gli interventi in base alle priorità ed ai criteri di attuazione dei medesimi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di svantaggio socio-economico degli Enti aventi diritto;
  • ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra determinata con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti;
  • ammettere altresì a finanziamento, solo in presenza di specifico stanziamento in sede di bilancio, anche spese di gestione e funzionamento in settori specifici (servizi sociali e trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali, riscaldamento stabili comunali e scuole) individuando a tal fine, tra i n. 171 Comuni montani destinatari elencati nella "graduatoria dello svantaggio" di cui sopra, n. 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38";
  • determinare, di anno in anno, ulteriori priorità.

Con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai provvedimenti medesimi, la Giunta Regionale ha provveduto quindi ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile per singolo Comune di volta in volta individuato, i contributi economici spettanti a ciascun Ente, demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Complessivamente, nel triennio 2007 - 2008 - 2009 di cui sopra, l'attuazione della L.R. 30/07 in oggetto ha prodotto i seguenti risultati:

A spese di investimento (cap. 101023)

B spese di gestione e funzionamento (cap. 101064)

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni che hanno presentato domanda di contributo

domande di contributo presentate

progetti / interventi presentati

Comuni finanz.ti

progetti / interventi finanziati

fondi stanziati (euro)

contributo massimo assegnabile (euro)

Comuni destinatari

Comuni finanz.ti

2007

9.000.000

200.000

171

127

143

207

47

94

0

0

0

0

2008

8.352.500

135.000

171

128

134

160

65

79

237.500

20.000

14

14

2009

9.000.000

135.000

171

123

135

157

71

91

237.500

20.000

14

14

26.352.500

378

412

524

183

264

475.000

28

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE per l'anno 2010.

La L.R. 30/07 è stata finanziata anche nell'anno 2010. Con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Pluriennale 2010-2012" (BUR n. 15-1/2010) sono state infatti stanziate, con riferimento ai Comuni svantaggiati di montagna, le seguenti risorse finanziarie per l'attuazione della medesima:

A. SPESE DI INVESTIMENTO: € 5.000.000,00

pari al 57% circa della media (€ 8.784.166,67) delle risorse stanziate complessivamente allo stesso fine nel triennio 2007 -2008 -2009 (€ 26.352.500,00)

B. SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO: € 200.000,00,

pari all'84,21% circa dei fondi stanziati allo stesso fine rispettivamente negli esercizi 2008 e 2009 (€ 237.500,00)

con un'evidente riduzione dei fondi disponibili.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, si propongono all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti criteri per l'anno 2010, distinti per tipologia di intervento contributivo.

A. CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

A.1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO E PRIORITÀ

Considerato chiuso il primo triennio 2007 - 2009 di applicazione della legge, e con riguardo alle ridotte risorse finanziarie a disposizione rispetto alla numerosità degli Enti destinatari, in vigenza dei criteri di svantaggio e priorità indicati dalla Legge Regionale 30/07 ad oggi invariata, si ritiene di destinare gli interventi ai Comuni ubicati in area montana di cui all'art. 2 - comma 1 - lettera a della L.R. 30/07 privilegiando i Comuni che presentano un punteggio di "svantaggio" più elevato.

In particolare, ai fini dell'individuazione dei destinatari dei benefici regionali per l'esercizio 2010 viene riproposta la medesima graduatoria dei n. 171 Comuni montani individuata con i provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità per il triennio suddetto (deliberazioni nn. 4565/07 - 3230/08 e 2914/09) elencati nelle risultanze di cui all'allegato A parte integrante alla presente deliberazione secondo:

  • le priorità (popolazione non superiore ai 5.000 abitanti o presenza di frazioni con meno di 500 abitanti)
  • i criteri individuati dalla legge per determinare le situazioni di "svantaggio socio-economico"
  • gli ulteriori criteri introdotti dalla D.G.R. n. 4565/07 riguardanti la diversificazione del punteggio attribuito al numero degli abitanti.

L'ordine di assegnazione dei contributi, pertanto, sarà effettuato in base alla suddetta graduatoria di svantaggio a partire dal 1° Comune in graduatoria (il Comune di Laghi - VI) col punteggio totale di svantaggio più elevato e pari a "53", e, a seguire, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

A.2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Come per il triennio precedente, si ripropone che il contributo sia destinato a finanziare spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei loro territori nei settori sotto elencati.

I progetti/interventi dovranno riguardare:

  • opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;
  • iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare per l'infanzia, l'adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;
  • interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;
  • interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;
  • acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, residenti in centri abitativi ad alta marginalità;
  • investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;
  • progetti e interventi in genere di opere pubbliche a carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

Si conferma la possibilità che i fondi stanziati possano essere utilizzati anche a cofinanziamento di altri finanziamenti pubblici o privati, qualora:

  • non ostino specifiche disposizioni di legge, come nel caso dei lavori pubblici di interesse regionale (art. 52 della L.R. Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e/o integrazioni);
  • non ostino specifiche condizioni previste in altri bandi o provvedimenti di assegnazioni contributive di cui il Comune risulti beneficiario.

In particolare, nel caso dei Comuni confinanti con la Provincia di Trento, i fondi stanziati per l'attuazione della L.R. 30/07 potranno essere utilizzati anche ad integrazione degli specifici progetti/interventi finanziati dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la stessa Provincia di Trento (Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31 - B.U.R. n. 94/2007).

Nei casi di cofinanziamento consentito, si ripropone che con il contributo regionale in argomento il Comune abbia la possibilità di dare copertura fino al 90% della spesa da sostenere, decurtata però dell'importo derivante dagli altri finanziamenti pubblici o privati ammessi.

A.3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Al fine di permettere l'accesso al contributo regionale de quo al maggior numero di Comuni montani svantaggiati tenuto conto dell'entità dei destinatari (n. 171) di cui sopra, si ritiene inoltre di dover intervenire anche sull'entità del contributo da erogare proponendo di ridurre ulteriormente, rispetto al triennio appena trascorso, il limite massimo di contributo assegnabile per singolo Comune come sotto indicato:

  • da € 135.000,00 (massimo erogabile per gli anni 2008 e 2009, già diminuito rispetto a quello stabilito per l'esercizio 2007 pari ad € 200.000,00)
  • a € 90.000,00

fermo restando il vincolo del 90% di assegnabilità rispetto alla spesa preventivata.

A.4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'assegnazione dei fondi stanziati per l'anno 2010, i Comuni interessati dovranno presentare entro il 31/12/2010, pena l'esclusione:

1. apposita domanda di contributo con la specificazione dei progetti/interventi oggetto dell'eventuale finanziamento regionale

2. i relativi progetti/interventi

al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia.

La documentazione suddetta (domanda di contributo e relativi progetti/interventi) dovrà obbligatoriamente essere corredata dei seguenti allegati:

  • deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o dell'intervento, munite di:
    • elaborati grafico-tecnici (in caso di opere)
    • preventivi di spesa (in caso di acquisti)
    • quadro economico
    • piano di finanziamento
  • relazione esplicativa sui tempi e sulle modalità di realizzazione del progetto o dell'intervento
  • in caso di opere di sistemazione su immobili, apposita dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la titolarità della proprietà dell'immobile ove realizzare l'investimento;
  • apposita dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante che il progetto/intervento per il quale è stata presenta istanza di contributo non è assegnatario di altro contributo regionale.

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà con proprio provvedimento all'assegnazione dei contributi nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati ed in rapporto alle spese ritenute ammissibili.

A.5. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI/INTERVENTI

Saranno ritenuti ammissibili soltanto i progetti/interventi approvati con provvedimento adottato dall'organo comunale competente in data non anteriore all'1.01.2010.

A.6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

• rendicontazione:

- i progetti e gli interventi risultati ammessi a contributo per l'anno 2010, dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre 2014 con le modalità specificate nel provvedimento di assegnazione che verrà adottato dalla Giunta Regionale al termine dell'istruttoria relativa, scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui sopra;

• acconti:

- è ammessa l'erogazione di un solo acconto per Comune pari al 90% della spesa documentata, su richiesta adeguatamente motivata e firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, e con le modalità specificate nel provvedimento di assegnazione di cui sopra;

Si propone inoltre, sulla scorta di quanto avvenuto nel triennio 2007 - 2009, di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'autorizzazione, su richiesta adeguatamente motivata e firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente nonchè dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Procedimento, alle modifiche eventuali dei progetti/interventi già ammessi a contributo col provvedimento della Giunta Regionale suddetto che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del medesimo, fermo restando che non saranno ritenute ammissibili modifiche e varianti che comportino una modificazione sostanziale dell'oggetto del progetto/intervento stesso.

A.7. GESTIONE ECONOMIE

Mediante apposito Decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, eventuali economie derivanti da apposite dichiarazioni di rinuncia al contributo assegnato firmate dal Legale Rappresentante dell'Ente risultato beneficiario e trasmesse alla Direzione regionale suddetta con le modalità ed i tempi indicati nello stesso provvedimento di assegnazione di cui sopra, saranno eventualmente utilizzate per incrementare la quota degli Enti che, a causa dell'esaurimento dei fondi a ciò preposti per l'esercizio 2010, saranno risultati:

  • beneficiari di un contributo inferiore rispetto a quello assegnabile
  • non beneficiari di contributo pur utilmente collocati nella graduatoria di assegnazione.

B. SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

B.1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Come sopra già accennato, l'intervento regionale in argomento è destinato a finanziare anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007).

In continuità pertanto con quanto stabilito con le citate deliberazioni della Giunta Regionale n. 3230/08 e n. 2914/09 di approvazione dei criteri e modalità di attuazione per gli anni di riferimento, e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2010 pari ad € 200.000,00 che documentano un'ulteriore riduzione rispetto al 2008 ed al 2009, si propone che vengano confermati anche per il corrente anno, quali destinatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i medesimi Comuni indicati alla stessa voce dalle deliberazioni suddette (ed elencati negli allegati B alle medesime) in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38", elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante.

B.2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si conferma anche per l'anno 2010 quanto stabilito alla stessa voce dagli analoghi provvedimenti relativi agli esercizi 2008 e 2009, e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

  • servizi sociali;
  • trasporto scolastico;
  • gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;
  • riscaldamento stabili comunali e scuole.

B.3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

In considerazione dell'esiguo importo a disposizione anche per l'anno 2010 (€ 200.000,00), che fa ritenere congruo come per il passato un limite massimo di assegnabilità per Ente non superiore ad € 20.000,00, si conferma che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto allegato B, parte integrante della presente deliberazione, e per le quote a fianco di ciascun Comune indicate.

B.4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

All'erogazione delle quote spettanti a ciascun Comune provvederà la Giunta Regionale in sede di assegnazione dei contributi relativi alle spese di investimento di cui al precedente punto A. .

Ai fini della suddetta erogazione pertanto, si dispone che i Comuni di cui all'allegato B siano tenuti a presentare entro il 31/12/2010, pena l'esclusione, apposita domanda di contributo al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia.

La domanda di contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei seguenti allegati:

  • prospetto delle spese previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2010 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto B.2.;
  • apposita dichiarazione che il contributo assegnato verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto B.2.;
  • apposita dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di contributo medesima.

B.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In base all'istruttoria conseguente al termine per la presentazione delle domande (31.12.2010) si demanda alla Giunta Regionale, in sede di assegnazione dei contributi relativi alle spese di investimento di cui al precedente punto A., l'erogazione delle somme spettanti ai Comuni individuati nel citato allegato B al presente provvedimento, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo assegnato.

B.6. GESTIONE ECONOMIE

Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto al preventivato, saranno eventualmente utilizzate, mediante il medesimo provvedimento della Giunta Regionale di cui al precedente punto B.5., per incrementare la quota degli assegnatari collocati nella graduatoria di cui all'allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali del 07/11/2003 n. 27, del 26/10/2007 nn. 30 e 31, e del 16 /02/2010 n. 12;

VISTA l'Intesa con la Provincia di Trento ratificata dal Consiglio regionale con Legge Regionale 26/10/2007, n. 31;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4565/07, n. 3230/08 e n. 2914/09;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 106 del 16.09.2010;

PRESO ATTO e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare in data 12/10/2010;]

delibera

1. di approvare per il corrente esercizio 2010, in conformità alle indicazioni e motivazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno delle spese di investimento dei Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna e di cui all'art. 2, c.1, lettera a) della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30, elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di impegnare la somma di € 5.000.000,00 al Cap. 101023 (UPB U0007) "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, L.R. 26/10/2007, N. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2010 della somma medesima è già stato prenotato al n. 3819/2010;

3. di approvare altresì per il corrente esercizio 2010, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30 a favore dei Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna elencati nella graduatoria di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati;

4. di impegnare la somma di € 200.000,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2010 della somma medesima è già stato prenotato al n. 3821/2010;

5. di riservare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale le assegnazioni dei contributi agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di cui al precedente punto 1. che presentino le richieste di contributo regionale ed i relativi progetti/interventi entro la data del 31 dicembre 2010 con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate al punto A. SPESE DI INVESTIMENTO che qui si intendono integralmente riportate;

6. di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 5. con le forme e modalità in premessa evidenziate che qui si intendono integralmente riportate;

7. di demandare altresì al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'autorizzazione ad eventuali modifiche ai progetti/interventi risultati assegnatari dei contributi regionali di cui al precedente punto 5. con le forme e modalità in premessa evidenziate che qui si intendono integralmente riportate;

8. di riservare ai successivi provvedimenti della Giunta Regionale di cui al precedente punto 5. l'erogazione dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione del precedente punto 3. che presentino, con riferimento all'anno 2010, domanda di contributo entro la data del 31 dicembre 2010 con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate al punto B. SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO che qui si intendono integralmente riportate.


(seguono allegati)

2858_AllegatoA_228917.pdf
2858_AllegatoB_228917.pdf

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