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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 13 luglio 2010


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1670 del 22 giugno 2010

Criteri per la modulazione periodi di chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale. Atto di indirizzo e coordinamento ai Comuni e alle Province. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 35 e 37.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

La Regione fornisce chiarimenti ai Comuni e alle Province sui periodi di chiusura temporanea degli alberghi e delle altre strutture ricettive ad apertura annuale.

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede all'articolo 35 i periodi di apertura delle strutture ricettive, stabilendo in particolare al comma 1, che le medesime possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno. Spetta ai comuni decidere e disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi.

In ordine alle strutture ricettive, l'articolo 37 della citata legge regionale disciplina la chiusura, la sospensione e la cessazione dell'attività, ponendo i seguenti punti fermi:

a)      nel caso di chiusura dell'attività per motivi non previsti dal gestore per un periodo non superiore a otto giorni, il responsabile della struttura non è tenuto a dare alcuna informazione;

b)      le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare;

c)      le strutture ricettive ad apertura annuale possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare.

Nei casi di cui ai punti b) e c), la legge regionale dispone inoltre l'obbligo da parte del responsabile della struttura di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al Comune e alla Provincia. Specifica infine il comma 4 dell'articolo 37, che la chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito dall'articolo di legge in parola, determina l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Ora, alla luce della disciplina sopra richiamata, appare evidente che la trasformazione intervenuta nel fare turismo in questi ultimi anni ha evidenziato la rigidità di un'interpretazione della norma che preveda una chiusura continuativa della struttura ricettiva, in quanto così contrasta con l'evoluzione dei contesti turistici presenti nel territorio regionale.

Infatti, al di là degli aspetti legati ai contratti di lavoro e ai rapporti di lavoro subordinato, che rilevano solo indirettamente ai fini del presente provvedimento, è evidente che l'organizzazione aziendale dell'impresa turistica è oggi fortemente condizionata dall'andamento turistico e dai flussi legati alle attività economiche del territorio.

Le statistiche regionali esprimono in modo evidente tale cambiamento, per cui si è assistito nel tempo ad una progressiva riduzione del periodo di permanenza nelle strutture ricettive: da una media regionale di durata della vacanza di poco meno di sei giorni si è arrivati in questi ultimi anni ad una permanenza media di poco superiore a tre giorni, con una diversificazione particolarmente significativa in relazione al tematismo turistico da circa dieci giorni per il mare a uno-due giorni per le città d'arte con un rapido incremento delle escursioni legate ai week end e ai short break.

Non si può infine non evidenziare che per le strutture ricettive che svolgono attività legate al turismo d'affari, di business e di meeting e congressi, le occasioni di apertura sono spesso connesse alle effettive disponibilità di tali clienti, in molti casi appunto, collegati alle attività industriali della zona; attività che peraltro risentono dell'andamento particolarmente critico dell'economia nazionale e internazionale.

Le stesse organizzazioni di rappresentanza delle imprese turistiche hanno evidenziato la necessità di introdurre elementi di flessibilità nella gestione delle aperture e delle chiusure delle strutture alberghiere, specie in quelle aree non connesse ad attività turistiche in senso stretto, e appunto legate alle attività economiche dell'industria e dell'artigianato. In questo senso le stesse organizzazioni di rappresentanza hanno quindi richiesto la chiusura infrasettimanale delle strutture ricettive nei giorni di scarsa affluenza turistica, in particolare nei tre giorni del fine settimana con riferimento agli alberghi che ospitano una clientela d'affari.

In relazione a ciò, Federalberghi Veneto, la Federazione regionale maggiormente rappresentativa degli alberghi, in nome e per conto dei propri associati, ha chiesto alla Regione di valutare la possibilità di distribuire in uno o più periodi nell'anno solare le chiusure temporanee delle strutture ricettive, consentendo quindi chiusure infrasettimanali, anche reiterate, purché la struttura ricettiva comunichi preventivamente tali periodi di chiusura al Comune e alla Provincia, assicurando comunque quanto già esplicitamente previsto dall'articolo 37 della legge regionale 33/2002.

In effetti, si possono considerare cumulabili le due opzioni consentite dalla legge regionale 33/2002, nel senso di poter calcolare un periodo totale annuale di chiusura degli alberghi sommando ai citati sessanta giorni di chiusura per ferie, gli ulteriori novanta giorni di chiusura per altri motivi, per un totale complessivo quindi di centocinquanta giorni, a cui, eventualmente, la struttura ricettiva può aggiungere il periodo di chiusura per motivi non previsti dal gestore alle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37 della citata legge regionale.

Per le considerazioni sopra indicate, si ritiene pertanto di poter fornire ai Comuni ed alle Province un atto di indirizzo e di coordinamento nei termini sopra indicati, nel senso che per le due fattispecie di chiusura della struttura ricettiva soggetta ad apertura annuale, il comma 2 dell'articolo 37 citato non impone periodi minimi delle suddette chiusure temporanee, che pertanto possono essere ripartite nel corso dell'anno liberamente dall'imprenditore, secondo le proprie esigenze, fatta salva l'eventuale disciplina comunale sui periodi minimi di chiusura temporanea prevista dal comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale in parola.

Si ritiene opportuno precisare che la raccolta, da parte dei Comuni e delle Provincie, delle informazioni sui periodi di apertura e di chiusura delle strutture ricettive, al pari di altre informazioni sull'offerta turistica, è soggetta alla funzione di coordinamento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 33/2002.

Infatti, va precisato che l'articolo 35 della legge regionale n. 33/2002, al comma 3, riserva ai Comuni il potere di disciplinare i periodi minimi di chiusura delle strutture ricettive, nulla dicendo invece il legislatore regionale se trattasi di periodi continuativi, come fino ad oggi in molti casi si è operato, ovvero suddivisi nell'arco dell'anno solare in giornalieri, settimanali o mensili, a discrezione del responsabile della struttura.

Resta inteso tuttavia che tale scelta è operata dal responsabile della struttura ricettiva nell'ambito delle disponibilità complessivamente riservate dall'articolo 37, comma 2 della legge regionale 33/2002 e deve essere oggetto di preventiva comunicazione al Comune e alla Provincia nei termini e con le modalità all'uopo stabilite dalla medesima normativa di settore.

Le Province, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 1.5 dell'allegato A) della deliberazione n. 2794 di Giunta regionale del 7 ottobre 2008, inerente la registrazione dei dati statistici delle strutture ricettive e dei flussi turistici, sono tenute a considerare, per l'indicazione dei periodi di apertura, la modulazione dei giorni di chiusura ai fini del corretto computo statistico dei giorni/letto disponibili.

Al fine di dare la massima diffusione ai criteri direttivi stabiliti con la presente deliberazione, la stessa sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, inserita nel sito internet www.regione.veneto.it/economcia/turismo/, e trasmessa alle province, all'ANCI, nonché alle organizzazioni del settore turismo per l'informazione ai propri associati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTI in particolare gli articoli 35 e 37 inerenti le chiusure delle strutture ricettive;

VISTE le richieste pervenite dalle organizzazioni di settore ed acquisite agli atti della struttura preposta;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2794 del 7 ottobre 2008 con la quale sono state definite le disposizione operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT;]

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le strutture ricettive ad apertura annuale possano procedere alla chiusura temporanea con modulazione temporale anche non continuativa, ripartendo il periodo massimo di chiusura temporanea previsto dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, secondo le specifiche esigenze organizzative e di lavoro dell'impresa turistica;

2. di stabilire che il periodo massimo di chiusura temporanea di cui al punto 1, deriva dalla cumulabilità dei sessanta giorni di chiusura per ferie e degli ulteriori novanta giorni di chiusura per altri motivi, per un totale complessivo di centocinquanta giorni di chiusura al pubblico della struttura ricettiva nell'arco dell'intero anno solare;

3. di stabilire che i responsabili delle strutture ricettive ad apertura annuale sono tenuti a dare comunicazione preventiva al Comune e alla Provincia nella quale è ubicata la struttura ricettiva, delle modalità, dei termini e della tempistica di chiusura della struttura medesima, attivando altresì le forme più idonee di informazione preventiva al pubblico e al turista;

4. di stabilire che i Comuni sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di chiusura temporanea di cui al presente provvedimento, salvo eventuale diversa regolamentazione per specifici motivi di interesse pubblico, sui periodi minimi di chiusura, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 33/2002;

5. di stabilire che le Province, nelle modalità di gestione del Sistema Informativo Regionale del Settore Turismo - SIRT di cui alla deliberazione n. 2794/2008, ai fini del computo statistico dei giorni/letto disponibili, sono tenute a considerare l'eventuale modulazione dei giorni di chiusura di cui al presente provvedimento.


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