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Materia: Difesa del suolo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 22 giugno 2010
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e L.R. 31 marzo 1992, n. 14. Prime disposizioni urgenti in materia di circolazione di veicoli a motore negli alvei, nelle aree golenali, sugli argini dei corsi d'acqua e, in generale nelle aree afferenti il demanio idrico e loro pertinenze.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza: regolamentazione della circolazione dei veicoli a motore sugli argini dei corsi d'acqua e zone golenali per evitare danni agli stessi.
L'Assessore, arch. Maurizio CONTE, riferisce quanto segue.
E' giunta segnalazione, da parte delle strutture periferiche del sistema difesa del suolo, dell'intensificazione di fenomeni di scorretto ed abusivo utilizzo di beni del demanio idrico e loro pertinenze da parte di soggetti muniti di veicoli a motore, quali fuoristrada, moto, ecc.
Tali situazioni, assumono ancor più rilevanza nella stagione primaverile ed estiva e comportano non pochi danni agli argini dei corsi d'acqua ed alle zone golenali e causano, inoltre, non poco disagio a persone che, a vario titolo, transitano oppure vi operano, anche a seguito del rilascio di autorizzazioni o concessioni regionali.
In particolare, soprattutto ove avvenga successivamente a piogge o a fenomeni di piena dei corsi d'acqua, il transito comporta profonde incisioni del terreno con asporto del manto erboso, che svolge azione protettiva dal dilavamento dei terreni medesimi.
Tanto, con la conseguente riduzione della stabilità delle arginature di contenimento delle acque, che possono risultare a rischio di frana o di smottamento lungo le linee di incisione causate dai passaggi dei veicoli in questione.
Inoltre, la segnalata attività risulta non rispettosa, per la pericolosità e per l'emissione di rumori ed inquinanti, delle particolari biodiversità ambientali interessate, soggette alle severe norme europee di tutela previste per le aree costituenti la rete ecologica europeaNatura 2000, quali le zone SIC e ZPS, diminuisce la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua con pericolo per persone e cose e reca danno ai beni appartenenti al demanio pubblico.
In alcune zone, sono stati addirittura riscontrati atti di vandalismo consistenti nella rimozione della segnaletica di divieto di transito, completamente sradicata e gettata lungo il corso d'acqua, con conseguente ulteriore pericolo per il regolare deflusso delle acque ed il buon regime delle stesse.
In attesa di approntare un regolamento che disciplini compiutamente la materia, nei suoi vari aspetti, si ritiene, pertanto, necessario adottare talune misure urgenti, atte a contrastare i fenomeni sopradescritti, a tutela della sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio veneto, nonché per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale
In linea generale, la normativa da applicare, nel caso di specie, è rappresentata dall'art. 96, comma 1, lett. g) del R.D. 25 luglio 1904, che vieta, espressamente, qualunque opera o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti.
In ottemperanza alla disposizione sopra riportata, su tutte le aree afferenti il demanio idrico ricadenti nel territorio regionale, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. E', altresì, vietato il parcheggio.
Sono, ovviamente, esclusi dal divieto di cui sopra, i mezzi impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.
In deroga a quanto sopra, possono essere autorizzate gare e manifestazioni nelle aree soggette a divieto di circolazione. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'autorità idraulica (U.P. del Genio Civile) nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (recante "Nuovo Codice della Strada") alla stipula da parte dei relativi promotori di una polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati agli argini, agli alvei ed alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. Le gare e le manifestazioni sono, inoltre, soggette a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003 e devono essere autorizzate sotto l'aspetto paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso alle aree in questione per ragioni legate alle attività di caccia e pesca, di cui alla D.G.R. n. 625 del 17 marzo 2009 e successivi provvedimenti attuativi.
La circolazione ed il parcheggio su aree private, situate entro la fascia di rispetto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) del R.D. 523/1904, che possa comportare pericolo di danneggiamento a beni limitrofi appartenenti al demanio idrico, è ammessa se autorizzata dal detentore del fondo, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente per territorio.
Il divieto di circolazione nelle aree appartenenti al demanio idrico è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente deliberazione e della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura dell'ente cui sono affidate la gestione e la manutenzione dell'area stessa.
Chiunque circoli con mezzi motorizzati nelle aree afferenti il demanio idrico (alveo, argini e loro pertinenze, zone golenali), in violazione dei divieti di cui al presente provvedimento è punito con le di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) della citata L.R. 14/1992.
E', altresì, punito con le sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) chiunque o rimuova la segnaletica di divieto di transito, e le barriere fisse dirette ad impedire l'accesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;]
delibera
Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.
Possono essere autorizzate gare e manifestazioni nelle aree soggette a divieto di circolazione subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'autorità idraulica (U.P. del Genio Civile) nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (recante "Nuovo Codice della Strada") alla stipula da parte dei relativi promotori di una polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati agli argini, agli alvei ed alle relative pertinenze. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. Le gare e le manifestazioni sono, inoltre, soggette a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi del DPR 357/1997 e del DPR 120/2003 e devono essere autorizzate sotto l'aspetto paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Chiunque o rimuova la segnaletica di divieto di transito, e le barriere fisse dirette ad impedire l'accesso è punito con le sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. c).
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