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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 13 aprile 2010


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 15 marzo 2010

Istituzione del marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo" e conseguenti adempimenti. Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16. Deliberazione n. 23/CR del 09/02/2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 disciplina il procedimento finalizzato all'istituzione, da parte della Regione Veneto, dei marchi collettivi d'origine di cui all'art. 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). In particolare, l'art. 2 della citata legge regionale stabilisce che, ai fini dell'approvazione dei marchi collettivi regionali, la Giunta regionale:

a)      individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, l'ambito nazionale, comunitario o internazionale cui estendere la validità della richiesta, sentita la competente commissione consiliare;

b)      determina la composizione del comitato di tutela che, ai sensi dell'art. 8 della normativa citata, avrà il compito di predisporre il regolamento d'uso del marchio e, in prosieguo, proporne le eventuali modifiche, vigilare sul corretto uso del marchio da parte dei concessionari ed esprimere il parere tecnico vincolante sulle domande di concessione d'uso del marchio.

Tra le produzioni tipiche che caratterizzano la storia e l'immagine del Veneto nel mondo vi è sicuramente il "Fango del Bacino Termale Euganeo" la cui efficacia curativa era nota già nel periodo Paleoveneto e che grande importanza ebbe in epoca romana. Il fango utilizzato a scopi terapeutici nell'ambito del Bacino Termale Euganeo è una miscela di argilla azzurra con acqua termale (salso bromo iodica) sottoposta ad un lento e complesso processo di maturazione biologica. Questo processo avviene in speciali vasche, per circa 50-60 giorni, durante i quali l'argilla viene mantenuta in continuo contatto con l'acqua termale fatta scorrere a ritmo costante. La temperatura ed i costituenti chimici dell'acqua termale del Bacino Euganeo, nonché l'ecosistema a contorno dello stesso, portano ad una progressiva colonizzazione dell'argilla da parte di numerosi cianobatteri e microalghe. Le modificazioni fisico-chimico-biologiche connesse con il processo di maturazione sono fenomeni strettamente specifici di ogni singolo "fango termale" non ripetibili al di fuori di un determinato schema reattivo che si fonda su tre macroparametri cardine: l'acqua, il fango vergine, l'ecosistema, che ne condizionano tutti i parametri biologici e chimici. Un "fango maturo" è, infatti, un sistema in equilibrio dinamico cui concorrono i componenti dell'argilla, dell'acqua nonché le infinite specie molecolari derivanti dal metabolismo e dal catabolismo delle specie biologiche, di cui le vasche di maturazione costituiscono l'habitat. Ovviamente, questo habitat è un sistema aperto all'apporto di quanto deriva dall'ecosistema al contorno, vedi pollini, spore di alghe e di microrganismi ecc., per cui al di fuori di un ben circoscritto territorio, diventa irripetibile e parallelamente diventano irripetibili le sue proprietà. Infatti, nell'atto in cui il fango del Bacino Termale Euganeo viene visto in funzione della sua composizione chimica e biochimica e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, che concorrono alla sua potenzialità terapeutica, assume una sua specificità non mutuabile con altri fanghi inseriti in ecosistemi diversi.

Proprio per tutelarne l'origine, la natura e la qualità si ritiene opportuno procedere all'istituzione di un apposito marchio collettivo d'origine da denominarsi "Fango del Bacino Termale Euganeo".

L'area interessata dalla produzione del fango di cui in narrativa comprende i comuni inclusi nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. del 23 aprile 1980, n. 1111 che, a sua volta, si identifica con l'estensione del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.). Trattasi dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia.

Per quanto riguarda l'ambito a cui estendere la validità della richiesta di registrazione che, come noto, conferisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di vietarne l'utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare medesimo, si ritiene che essa debba essere richiesta a livello comunitario, con successiva estensione a livello internazionale. Nello specifico, il marchio comunitario, registrato presso l'UAMI, sarà valido in tutto il territorio dell'Unione Europea, mentre l'estensione a livello internazionale ne permetterà la protezione anche negli stati aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid. Tale scelta appare giustificata dal tipo di turismo che caratterizza il Bacino Termale Euganeo, costituito non solo da persone provenienti dai paesi europei, in prevalenza da Germania e Austria, ma anche e sempre più dal contesto internazionale, in particolare da Stati Uniti, Russia e Cina.

Come richiamato in precedenza, tra gli adempimenti necessari per la registrazione del marchio de quo, spetta alla Giunta regionale determinare la composizione del Comitato di tutela che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 16/00, avrà sede presso la Camera di commercio di Padova e sarà nominato con decreto del dirigente della Direzione Artigianato. Al fine di rappresentare all'interno di tale organo tutti i soggetti coinvolti nella tutela e promozione del "Fango del Bacino Termale Euganeo", sia quelli istituzionali che quelli scientifici ed imprenditoriali, si propone la seguente composizione per il Comitato in questione:

a)      un componente designato dal Presidente della Regione Veneto;

b)      un componente designato dal Presidente della Provincia di Padova;

c)      un componente designato dalla giunta camerale della Camera di commercio di Padova;

d)      un componente designato dal Centro Studi Termali Pietro d'Abano;

e)      un componente designato dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Padova;

f)       un componente designato dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova;

g)      un componente designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I soggetti indicati alle lettere da d) a g) devono essere in possesso di specifiche conoscenze scientifiche sulla composizione, le proprietà terapeutiche e le tecniche di lavorazione del Fango del Bacino termale Euganeo.

Per quanto sopra esposto, con deliberazione/CR n. 23 del 9.02.2010 è stato richiesto il parere della terza Commissione consiliare in ordine alla proposta di istituzione del marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo". Tale parere è stato espresso favorevolmente nella seduta del 2 marzo 2010 e trasmesso alla Giunta regionale con nota datata 2 marzo 2010, prot. n. 0002341.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale";

VISTA la legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. n. 16/00 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare la produzione tipica meritevole di tutela, l'area di produzione della stessa, l'ambito nazionale, comunitario o internazionale, cui estendere la validità della richiesta, sentita la competente commissione consiliare.

VISTA la propria deliberazione /CR n. 23 del 9 febbraio 2010;

VISTO il parere della terza Commissione consiliare in data 2 marzo 2010.]

delibera

  1. di istituire, per i motivi espressi in premessa, il marchio regionale "Fango del Bacino Termale Euganeo" la cui area di produzione comprende i comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreggia;
  2. di richiedere la registrazione a livello comunitario del costituendo marchio collettivo d'origine "Fango del Bacino Termale Euganeo", con successiva estensione in ambito internazionale.


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