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Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 02 marzo 2010
Adempimenti regionali per l'attuazione del sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche). Individuazione dell'Autorità regionale competente e degli altri organismi di supporto.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 4283 del 29.12.2009 è stato previsto un impiego complessivo di risorse finanziarie, al fine di attuare in ambito regionale due significativi interventi che, relativi a settori diversi (sistema REACH e salute nelle scuole), sono entrambi destinati a sostenere, sul piano organizzativo, mirate iniziative di prevenzione sanitaria, sulla base di specifiche linee guida dettate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché di disposizioni comunitarie e nazionali.
Relativamente al sistema REACH, è attualmente necessario pervenire ad alcuni adempimenti a livello regionale, in considerazione del processo avviato con l'emanazione del Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18/12/2006 e delle conseguenti disposizioni di attuazione dello stesso Regolamento sul piano nazionale.
Il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18/12/2006, che istituisce il sistema REACH, è entrato in vigore il 01/06/2007, determinando una profonda modifica della normativa nazionale in materia di sostanze chimiche - come il D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 ed il D.Lgs. 14/03/2003 n. 65 - e favorendo a tal fine l'emanazione del D.Lgs. 28/07/2008 n. 145.
Il Reg. (CE) n. 1907/2006 citato, con l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) insediata ad Helsinki, ha delineato le principali scadenze temporali del percorso volto a portare a compimento in materia l'assetto istituzionale, gestionale ed organizzativo nell'ambito dell'Unione Europea. Il sistema è improntato sulla necessità di provvedere alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione - ed eventuale restrizione - delle sostanze chimiche, lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione.
Il sistema REACH corrisponde all'esigenza di predisporre in modo incisivo regole, presidi e controlli nell'interesse primario di salvaguardare la salute e l'ambiente, considerata l'esistenza di oltre 100.000 sostanze chimiche già pre-registrate e presenti prima del 1981 e delle altre sostanze in futuro da registrare, in quanto prodotte e commercializzate successivamente al 1981.
Oltre all'attività di vigilanza, è necessario proporre un complesso di iniziative di assistenza alle imprese produttrici ed utilizzatrici delle sostanze, affinché adottino le procedure previste dal sistema REACH. Lo stesso sistema, per poter essere appositamente realizzato in ambito regionale, dovrà essere sostenuto da un'iniziativa di formazione a favore degli operatori che istituzionalmente saranno coinvolti nelle attività di controllo e di assistenza alle imprese.
In questa prospettiva, con L. 6/04/2007 n. 64, è stata istituita l'Autorità nazionale competente in materia di REACH, individuata nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, mentre, sulla base del D.M. Salute del 22/11/2007, l'Accordo Stato - Regioni - PP.AA. del 29/10/2009, prevede l'individuazione da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma, dell'Autorità per i controlli sul REACH, con le articolazioni organizzative territoriali che effettueranno i controlli.
Si intende pertanto, con il presente atto, proporre all'approvazione della Giunta Regionale l'assetto organizzativo-istituzionale di massima, finalizzato a garantire l'attuazione del sistema REACH in ambito regionale veneto.
Si evidenzia, a tal proposito, che allo stato attuale ed in relazione all'odierna fase nazionale del percorso REACH, è opportuno definire nelle linee essenziali caratteristiche e funzioni dell'Autorità regionale REACH e del Gruppo Regionale REACH, quest'ultimo con un ruolo propositivo e programmatico della complessiva attività da sviluppare in ambito regionale, secondo le scadenze e gli adempimenti indicati nella normativa REACH; è stata preliminarmente individuata la Direzione Regionale Prevenzione quale soggetto che in termini più appropriati è in grado di svolgere la funzione di Autorità regionale competente per l'attuazione nel Veneto del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Conseguentemente, considerata la necessità di procedere alla successiva e più dettagliata definizione dei compiti e delle funzioni dell'Autorità regionale in termini coerenti con le effettive esigenze dell'impianto organizzativo del sistema REACH da realizzare nel Veneto, in questa fase si ritiene che le funzioni della Direzione Regionale Prevenzione, quale Autorità regionale competente per le finalità di cui al Reg. (CE) n. 1907/2006, siano le seguenti:
Come sopra evidenziato, in funzione di supporto all'attività dell'Autorità regionale competente in materia REACH e per garantire l'adozione di scelte strategiche ed organizzative più idonee alla realizzazione del sistema in questione nell'ambito regionale, dovrà essere istituito il Gruppo Regionale REACH.
Considerato che le finalità del Reg. (CE) 1907/2006 sono di assicurare un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e anche dell'ambiente e che, pertanto, è da ritenersi prioritario l'aspetto della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, il Gruppo Regionale REACH sarà presieduto dal Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione e sarà così composto:
Infine, nell'intento di garantire una diffusa, efficiente e completa attività di vigilanza e per assicurare il servizio di assistenza alle imprese in materia di REACH sul territorio regionale secondo la programmazione che la Regione Veneto - in sintonia con le linee indicate dall'Autorità nazionale competente - adotterà in materia di REACH, dovrà essere prevista anche la costituzione di un Comitato tecnico regionale di coordinamento in materia REACH, composto da medici e tecnici della Prevenzione delle Aziende ULSS e da rappresentanti dell'ARPAV, per la definizione degli aspetti strettamente operativi e di supporto tecnico riguardanti la stessa attività di vigilanza e di assistenza tecnica alle imprese.
Il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento REACH, nell'intento di predisporre una rete organizzativa e gestionale del programma REACH regionale, sarà rappresentativo delle competenze professionali che, su base provinciale, dovranno assicurare il coinvolgimento dei soggetti istituzionali per la puntuale attuazione degli adempimenti REACH a livello territoriale.
In relazione al quadro delle necessità emergenti a livello regionale, il Comitato Tecnico Regionale di Coordinamento REACH sarà puntualmente definito dal Gruppo Regionale REACH e la sua composizione, su proposta dell'Autorità Competente Regionale, sarà approvata con successivo atto della Giunta Regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006.
Vista la L. 06.04.2007 n. 64.
Visto il D.M. Salute 22.11.2007 riguardante gli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006.
Visto l'Accordo Stato - Regioni - PP.AA. del 29.10.2009 sul sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.
Vista la DGR n. 4283 del 29.12.2009.
Viste le proposte espresse dal Gruppo di lavoro, conservate agli atti della Direzione Regionale Prevenzione.]
delibera
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