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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 23 marzo 2010


Materia: Artigianato

Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 23 febbraio 2010

Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue.

In virtù dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in materia di professioni regolamentate. Come sottolineato più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale" (C. Cost. n. 153/06 e n. 300/07).

Tra le professioni regolamentate sono comprese quella di estetista, attualmente disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, nonché quella di acconciatore, disciplinata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e dalla recente legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28, entrata in vigore l'11 novembre 2009.

Nello specifico, l'articolo 6 della legge regionale n. 29/91 "Disciplina dell'attività di estetista", in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 1/90, prevede che "Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) omissis

b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie per gli addetti;

c) omissis;

d) la disciplina degli orari;

e) omissis."

Allo stesso modo, l'articolo 4 della legge regionale n. 28/09 "Disciplina dell'attività di acconciatore", in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 174/05, prevede che "Ciascun comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento prevede, in particolare:

a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico - sanitari dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche nonché le norme sanitarie e di sicurezza;

b) la disciplina degli orari e dell'apertura e chiusura dell'attività in base alle previsioni dell'articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;

c) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

d) l'obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l'attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata nella sede designata dal cliente, l'obbligo di portare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza."

Le citate leggi regionali affidano, quindi, alla Giunta regionale il compito di definire il regolamento tipo per la disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore che rappresenta la cornice entro la quale i comuni dovranno predisporre i propri regolamenti. Nel definire il provvedimento si sono naturalmente rispettati i principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando, poi, le norme di dettaglio. L'allegato schema tipo di regolamento comunale disciplina anche l'esercizio delle attività di barbiere e di tatuaggio e piercing. Al riguardo, occorre ricordare che la legge n. 174/05, pur introducendo la nuova figura professionale di acconciatore in luogo di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo o per donna, salvaguarda coloro che, alla data della sua entrata in vigore, erano in possesso della qualifica di barbiere, stabilendo espressamente che agli stessi "è comunque garantito il diritto a svolgere tale attività."

Le attività di tatuaggio e piercing, in assenza di una normativa nazionale specifica che ne individui la relativa figura professionale, sono a tutt'oggi disciplinate dalla Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, n. 9 recante le "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing." Detta circolare definisce i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'idoneità soggettiva e di quella igienico - sanitaria dei locali, necessarie per poter avviare l'attività di tatuaggio e piercing. Si ritiene opportuno includere anche queste attività nello schema tipo di regolamento per assicurarne, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale.

Lo schema tipo di regolamento è stato strutturato in sei capi:

Capo I Disposizioni generali;

Capo II Norme per l'esercizio delle attività;

Capo III Norme igienico sanitarie;

Capo IV Orari e tariffe;

Capo V Controlli e sanzioni;

Capo VI Norme transitorie e finali.

Preme sottolineare che il Capo III° detta i requisiti minimi igienico - sanitari per le attività di estetista, di acconciatore e di barbiere. Ciò sta ad indicare la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei futuri regolamenti comunali; quest'ultimi potranno soltanto contenere disposizioni in materia igienico - sanitaria più restrittive rispetto a quelle previste dall'allegato schema tipo. In particolare, per fornire idonee garanzie igienico - sanitarie e di professionalità, è stato previsto che l'attività deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi. Sono state, inoltre, introdotte superfici minime per le zone di lavoro al fine di mantenere un elevato standard dei servizi offerti, a tutela del cliente e per prevenire rischi igienico - sanitari.

I requisiti prescritti per i locali si applicano soltanto ai nuovi esercizi o, per alcuni aspetti, agli immobili, in cui sono già state avviate attività, oggetto di ristrutturazioni o di ampliamenti. In caso di trasferimento d'azienda possono essere mantenuti i vecchi requisiti assicurando, comunque, la disponibilità di un servizio igienico adeguatamente attrezzato. Sono previste, altresì, disposizioni precise in ordine ai requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche, nonché specifiche norme igieniche per la conduzione dell'attività.

Per predisporre lo schema tipo di regolamento comunale, Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, sono state recepite le osservazioni espresse dall'ANCI, dalle Associazioni di categoria e soprattutto dal gruppo di lavoro, istituito presso la Direzione Prevenzione, per la trattazione delle problematiche di natura igienico - sanitaria connesse all'esercizio delle attività di cui in narrativa.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 Agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, n. 9 recante le "Linee guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.";

VISTO il parere favorevole espresso dall'ANCI e dalle Associazioni di categoria ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l.r. n. 29 del 1991;

VISTO lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.]

delibera

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Artigianato l'adozione con proprio decreto dei modelli di dichiarazione di inizio attività e di comunicazione previsti dallo schema tipo di regolamento comunale al fine di garantirne un contenuto uniforme su tutto il territorio regionale.


(seguono allegati)

440_AllegatoA_222570.pdf

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