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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 09 marzo 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative.

L'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con il D. Lgs. 59 del 18/02/2005 è stata recepita, a livello nazionale, la direttiva 96/61/CE in materia di "IPPC - Integrated Pollution Prevention & Control" e definite le modalità di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività industriali indicate nell'allegato I alla direttiva stessa.

Tra le suddette attività compaiono un consistente numero di impianti che svolgono attività di gestione dei rifiuti (punto 5 - Gestione dei rifiuti).

Va preliminarmente evidenziato che la succitata norma, intende promuovere un nuovo atteggiamento in ambito di tutela ambientale e di salute dei cittadini, sollecitando l'adozione di innovative forme di salvaguardia ambientale, sia in termini di processi industriali che di controlli sull'inquinamento.

Viene altresì promosso, con la nuova disciplina, un nuovo e diverso concetto di controllo integrato, che ha come obiettivo la prevenzione, la riduzione e per quanto possibile l'eliminazione, dell'inquinamento generato dalle attività industriali intervenendo proprio sulle fonti che lo producono.

È in quest'ottica che il D. Lgs. n. 59/2005 prevede la presentazione, in sede di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di un documento specifico denominato:"Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)" che di fatto, una volta approvato, costituisce elemento integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale stessa.

Sotto l'aspetto procedurale, va ricordato che il PMC è valutato in sede istruttoria dall'Autorità competente al rilascio dell'AIA ed è accompagnato nell'atto autorizzativo definitivo da un parere espresso da ARPAV ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 11 del D. Lgs. n. 59/2005.

Va inoltre ricordato che, con DGRV n. 668 del 20 marzo 2007, la Giunta regionale ha inteso regolamentare nel dettaglio quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/05, inserendo nella scheda E dell'allegato B, alcune indicazioni di carattere operativo da considerare nella predisposizione dei PMC.

Va altresì riferito che l'esperienza maturata nel frattempo ha evidenziato la necessità di individuare delle linee guida per la predisposizione di questi strumenti di controllo.

A tal riguardo, nel corso del 2009 la Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, ha predisposto un documento - proposto in appendice al presente provvedimento (Allegato D) - che riporta, sulla base di quanto sancito dal D. Lgs. 59/2005, i contenuti da includere nel PMC in funzione delle diverse tipologie impiantistiche.

Va inoltre fatto presente che, prima ancora dell'avvento della normativa IPPC, la Regione Veneto aveva colto l'esigenza di individuare dei sistemi di controllo gestionale e ambientale da adottare negli impianti che effettuano la gestione dei rifiuti e che a tal proposito, con la Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, s. m. ed i., art. 26, ha stabilito l'obbligo, per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate con potenzialità superiore alle 100 t/giorno, di ottenere l'approvazione di un "Programma di Controllo (PC)" in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio; ulteriori specifiche sulle modalità di presentazione di tale programma sono poi state individuate nella Delibera di Giunta regionale n. 1579 del 22/06/200l, che recepisce e sviluppa i contenuti del medesimo art. 26.

In particolare, al comma 7-ter, il medesimo articolo stabilisce inoltre che: "la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo [...] ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa".

Pertanto, gli impianti individuati ai sensi del succitato articolo 26 della L. R. 3/2000 devono dotarsi di un Programma di Controllo (PC), che permetta di verificare, tra l'altro, che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione ed infine, venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Va dato conto del fatto inoltre che, la norma regionale prevede all'art. 22, comma 2, lett. d), la necessità che ogni impianto di gestione dei rifiuti disponga di un "Piano di Sicurezza (PS)", finalizzato ad individuare le modalità operative da adottare in caso di incidente grave verificatosi fuori del perimetro esterno dello stabilimento.

Inoltre, il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" ha introdotto, in materia di discariche, l'obbligo di predisposizione e attuazione del "Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC)" che, di fatto, ha contenuti e finalità del tutto analoghe a quelle del Programma dei Controlli previsto dall'art. 26 della L. R. 3/2000.

Si ritiene opportuno sottolineare che, con DGRV n. 2966 del 26/09/2006, la Giunta regionale ha fornito indicazioni sul numero e tipo di documenti da allegare alle domande di approvazione di nuovi progetti, ribadendo l'opportunità che tra gli elaborati tecnici presentati compaiano anche i documenti di controllo gestionale e ambientale su richiamati.

Tutto ciò premesso si è ritenuto utile, a distanza di alcuni anni dalla formulazione della DGRV n. 1579/2001 rivisitarne alcuni dei contenuti e cogliere l'occasione per definire più nel dettaglio il rapporto intercorrente tra tutti gli strumenti di controllo finora descritti - che presentano finalità simili e aspetti coincidenti - per facilitare l'attività degli operatori e degli Enti di controllo.

Gli impianti di gestione rifiuti possono quindi, sulla base dell'attuale disciplina normativa, essere sottoposti - in funzione della loro tipologia - alla L. R. 3/2000 e per questo, soggetti all'obbligo della predisposizione ed attuazione di un PC, oppure essere contestualmente assoggettati sia agli obblighi della L. R. 3/2000 che del D. Lgs. n. 59/2005 e per tale ragione, quindi, tenuti a predisporre ed attuare sia un PC che un PMC. In pratica, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

-          impianti non ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D. Lgs. 59/05 ma ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della L. R. 3/2000 s.m. ed i. che devono predisporre ed attuare il Programma dei Controlli (PC) così come stabilito dalla norma regionale stessa e nel rispetto delle presenti indicazioni operative.

-          impianti sottoposti all'obbligo di predisporre il PMC, in quanto ricompresi nelle tipologie previste nell'Allegato I al D. Lgs. 59/05 ma non ricadenti negli obblighi di cui all'art. 26 della L. R. 3/2000 s.m. ed i.

-          impianti sottoposti all'obbligo di predisporre sia il PC che il PMC, che anche ai fini di una semplificazione amministrativa, si ritiene opportuno predispongano un unico documento (definito PMC per semplicità amministrativa) il quale dovrà pertanto comprendere le procedure ed i criteri individuati dalla L. R. 3/2000 nonché i contenuti previsti dal D. Lgs. n. 59/2005.

Nello specifico, si ricorda che l'art. 26 della L. R. 3/2000 stabilisce che il soggetto responsabile della predisposizione ed attuazione degli strumenti di controllo debba essere "qualificato" ed "indipendente" così come meglio descritto nella medesima L. R. 3/2000 e ribadito nell'Allegato B al presente provvedimento.

Per quanto sopra si ritiene necessario che le anzidette caratteristiche permangano anche nel caso di impianti sottoposti all'obbligo sia del PC, così come prescritto dalla L. R. 3/2000 e precedentemente disciplinato dalla DGRV n. 1579/01, nonché del PMC.

Per quanto attiene invece i contenuti degli strumenti di controllo si precisa che:

-          nel caso di impianti sottoposti solo alla L. R. 3/2000, il PC approvato dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore nonché le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente;

-          nel caso di impianti soggetti a PC/PMC, il PMC approvato dovrà prevedere le modalità e le frequenze degli autocontrolli da parte del gestore, le modalità e le frequenze dei controlli in capo al Soggetto Terzo Indipendente nonché le modalità e le frequenze dei controlli effettuati da ARPAV, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D. Lgs. n. 59/2005.

Per maggiore chiarezza viene riportata nell'Allegato Auna tabella che individua schematicamente gli impianti tenuti a dotarsi degli strumenti di controllo in argomento, in funzione della tipologia e della potenzialità nonché i soggetti tenuti ad effettuare i controlli suddivisi in funzione dello strumento di controllo.

Al fine di meglio precisare quanto contenuto nella DGRV n. 1579/01, in riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001 o alla registrazione EMAS del sito, si ritiene che tali sistemi possano sostituire lo strumento in argomento a condizione che nel previsto manuale di certificazione sia contenuta un'apposita sezione separata, indicata come PC/PMC, recante tutti i contenuti e le procedure previste dal presente provvedimento e che la stessa sia stata specificatamente approvata dall'Ente competente.

È quanto mai opportuno ribadire che i succitati strumenti di controllo vadano preliminarmente concordati, in fase istruttoria, con gli Enti di Controllo competenti per territorio (Provincia ed ARPAV) e che, in linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 59/2005, ARPAV - oltre ad essere chiamata ad esprimere parere sul PMC proposto dal gestore e personale indipendente - preveda nel PMC le proprie attività di ispezione ambientale integrata da effettuarsi, con oneri a carico del gestore, nell'arco di validità dell'autorizzazione integrata ambientale stessa, con lo scopo di verificare il rispetto di quanto contenuto nel provvedimento di AIA, la regolarità degli autocontrolli e la regolare trasmissione dei dati di autocontrollo e monitoraggio all'autorità competente (così come stabilito dall'art. 11 c. 3 del D. Lgs 59/2005).

Per quanto riguarda le questioni su accennate vengono proposte in appendice al presente provvedimento i seguenti:

  • Allegato A avente per oggetto:"Individuazione degli strumenti di controllo, di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005, suddivisi per tipologia d'impianto";
  • Allegato B avente per oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS), Programma di Controllo (PC), Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005";
  • Allegato C avente per oggetto: "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS) di cui all'art. 22 della L. R. 3/2000 s. m. ed i.";
  • Allegato D avente per oggetto: "Contenuti, criteri e modalità del programma di monitoraggio e controllo (PMC), di cui al D. Lgs. 59/2005, per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC: 5 - gestione dei rifiuti- impianti di stoccaggio e trattamento e discarica";
  • Allegato E avente per oggetto:"Elenco esemplificativo e non esaustivo delle figure professionali coinvolte nell'attuazione e predisposizione degli strumenti di controllo di cui alla L. R. 3/2000, al D. Lgs. 36/2003 e al D. Lgs. 59/2005";
  • Allegato F avente per oggetto: "Contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire le informazioni sull'impianto agli interessati e modalità di divulgazione".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTI i DD. Lgs. n. 36/03, n. 59/05 e n. 152/06 come corretto ed integrato dal D. Lgs n. 4/08;

VISTE le LL. R. n. 3/2000 e n. 22/2004.

VISTE le DDGRV n. 1579 del 22/06/200l e n. 2966 del 26/09/2006.

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5656 del 30/05/2000.

delibera

  1. Di approvare il presente provvedimento nonché gli Allegati A, B, C, D, E ed F che ne fanno parte integrante.
  2. Di dare atto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, corre l'obbligo, per gli esercenti gli impianti in argomento, di adeguarsi alle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1; non risultano pertanto più applicabili da tale data i contenuti della DGRV n. 1579 del 22/06/2001 e, limitatamente agli aspetti riguardanti il Programma di Controllo, della DGRV n. 2966 del 26/09/2006.
  3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province del Veneto, alla Direzione Generale di ARPAV e all'Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR.
  5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1 della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" .


(seguono allegati)

242_AllegatoA_222203.pdf
242_AllegatoB_222203.pdf
242_AllegatoC_222203.pdf
242_AllegatoD_222203.pdf
242_AllegatoE_222203.pdf
242_AllegatoF_222203.pdf

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