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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4099 del 29 dicembre 2009

Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), autorizzata alla ditta S.A.G. Borotto e C. S.p.A. ed intestazione della medesima alla ditta Biondani T.M.G. S.p.A.. (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

la ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a., con sede a Milano (MI) via Borgogna n. 5, con domanda pervenuta in Regione il 07.09.2007, prot. n. 497170/57.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'ampliamento e la modifica della cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1338 del 11.03.1980.

Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Verona (VR), a partire dal 22.10.2007 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni.

Il Consiglio Comunale di Verona, con deliberazione n. 42 del 24.07.2007, ha espresso parere favorevole al progetto presentato.

Con nota n. 672405/57.02 del 29.11.2007, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 04.12.2007, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..

La cava è attiva, non estinta, ed i lavori di coltivazione risultano sospesi in attesa dell'esito dell'istanza di proroga dei termini e dell'istanza di ampliamento.

Il Presidente della C.T.P.A.C. di Verona, con nota in data 17.02.2009 prot. n. 0017820, pervenuta in Regione il 09.03.2009 prot. n. 128425/57.02, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 11.02.2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, subordinato al parere della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in merito alla compatibilità del medesimo intervento con le statuizioni del Piano d'Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.) nonché in merito alle verifiche di assoggettabilità alla V.I.A..

E' stata quindi sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 31.07.2009, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale nè a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto ed ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A). La C.T.R.A.E. ha peraltro stabilito che prima dell'autorizzazione la Direzione Geologia ed Attività Etrattive provveda ad acquisire il conforme parere della competente Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

Con nota in data 02.10.2009 prot. n. 541763/57.02 è stato richiesto parere alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento di cava proposto con riferimento all'applicazione delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa.

Per quanto attiene all'applicazione per l'intervento in esame della verifica di assoggettabilità alla valutazione Valutazione di Impatto Ambientale la C.T.R.A.E. ha rilevato che l'intervento medesimo non risulta soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali e che parimenti non è soggetto a verifica di assoggettabilità stanti le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06, alla L.R. 10/99, alla D.G.R. n. 303 del 10.02.2009 lettera h) e correlata D.G.R. n. 327 del 17.02.2009.

Con nota in data 09.12.2009 prot. n. 687783/57.10, la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha espresso, nel merito della richiesta sopra richiamata parere di compatibilità dell'intervento di ampliamento di cava proposto con riferimento all'applicazione delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa. In particolare dalla predetta nota emerge che "In relazione alla disciplina del Piano di Area Quadrante Europa non si rilevano elementi ostativi relativamente agli interventi evidenziati nella nota di cui all'oggetto, trattandosi dell'ampliamento di una cava attiva, così come evidenziato nella citata nota della Direzione Geologia e Attività Estrattive, per la quale la disciplina del piano di area rimanda a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.".

La ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. con istanza in data 12.09.2003, acquisita al prot. n. 7530/46.02 del 25.09.2003 ha chiesto la prorga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione.

La ditta medesima ha allegato all'istanza di ampliamento avanzata in Regione l'atto in data 29.05.2007, registrato a Verona in data 31.05.2007. Tale atto costituisce istanza di cambio di intestazione. Costituisce altresì cessione del complesso aziendale adibito ad attività estrattiva all'impresa mineraria Biondani T.M.G. s.p.a., già titolare di attività estrattiva in Comune di Verona, che esprime idonea capacità tecnico-economica. La ditta Biondani T.M.G. s.p.a. assumerà i diritti e gli obblighi estrattivi dalla data di intestazione dell'autorizzazione, come da citato atto e come stabilito dalla L.R. 44/82.

Tali procedimenti vengono quindi assorbiti nell'ambito del procedimento principale relativo all'ampliamento dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 44/82.

In merito al procedimento sono state presentate osservazioni alle quali è stata data risposta sia nell'ambito del procedimento stesso in sede C.T.R.A.E. che con comunicazione della competente Direzione Regionale al prot. 693856/57.02 del 14.12.2009.

L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Si provvede congiuntamente ad intestare l'autorizzazione alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., in aderenza al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento.

Poiché la ditta ha presentato un nuovo progetto di coltivazione che prevede un nuovo programma di estrazione e ricomposizione ambientale che comprende, rivede e migliora quello dell'area già interessata dalla originaria autorizzazione, risulta necessario con il presente provvedimento assorbire, modificare e sostituire la precedente autorizzazione della Giunta n. 1338 del 11.03.1980, svincolare il relativo deposito cauzionale già versato e rilasciare una unica autorizzazione con un unico deposito cauzionale che tenga conto dei vecchi e dei nuovi lavori in programma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. pervenuta in Regione il 07.09.2007, prot. n. 497170/57.02, per l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR);

PRESO ATTO dell'istanza di proroga presentata dalla ditta S.A.G. Borotto S.p.A.;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1338 del 11.03.1980;

VISTO l'atto di trasferimento di ramo d'azienda del 29.05.2007, registrato a Verona il 31.05.2007, a firma del Notaio Dr. Lorenzo Salvatore, con il quale la ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. cede alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. il ramo aziendale con trasferimento della possibilità di coltivazione dalla data di trasferimento dell'autorizzazione della medesima;

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, il D.P.R. n. 128/59, la D.G.R. 652/07 e le vigenti norme in materie minerarie;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI il parere favorevole del Comune di Verona ed il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTO il parere in data 09.12.2009 delle Direzione Regionale Pianificazione e Parchi;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A) ed i correlati interventi di adeguamento al progetto;]

delibera

1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, il trasferimento dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. - 01287530230 - con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6, la modifica in ampliamento della medesima all'interno dell'area individuata con linea verde continua nell'elaborato n. 1.4.1. "Individuazione dell'Area della Cava" a scala 1:2.000 facente parte della documentazione allegata alla domanda di ampliamento della cava, pervenuta in Regione il 27.07.2009, prot. n. 415752/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto così come autorizzata è costituita dai seguenti elaborati:

  • Elaborato n. 1.1 - Relazione di Inquadramento Generale e Programmatico (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 1.2 - Documentazione Fotografica (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 1.3 - Inquadramento Cartografico - scale varie (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 1.4 - Estratto Catastale - scala 1:2000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 1.4.1 - Individuazione del Limite della Cava - scala 1:2000 (27.07.2009 prot. n. 415752/57.02);
  • Elaborato n. 1.5 - Estratti Strumenti di Pianificazione - scala 1:1000 (25.05.2007 prot. n. 295410/57.02);
  • Elaborato n. 1.6 - Certificati di Destinazione Urbanistica e sussistenza Vincoli (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 2.1 - Relazione sulla Viabilità (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 2.2 - Carta della Viabilità - scala 1:5000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.1 - Relazione Geologica, Geomorfologica, idrogeologica e Geotecnica (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.1.1 - Carta Geomorfologica e Geolotologica - scala 1:5000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.1.2 - Carta Idrogeologica - scala 1:5000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.2 - Relazione Idrologica/Idraulica (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.3 - Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005) (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.4 - Relazione Agronomica (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.4.1 - Carta d'Uso del Suolo - scala 1:5000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 3.5 - Relazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 4.1 - Relazione Tecnica sul Programma di Estrazione (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 4.2 - Programma di Estrazione - Planimetria dello Stato Attuale - scala 1:1000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 4.3 - Programma di Estrazione - Planimetria dello Stato di Progetto - scala 1:1000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 4.4 - Programma di Estrazione - Sezioni dello Stato Attuale e di Progetto - scala 1:500 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. n. 5.1 - Progetto di Ricomposizione Ambientale - Relazione Tecnica sul Progetto di Ricomposizione Ambientale (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 5.2 - Progetto di Ricomposizione Ambientale - Planimetria dello Stato di Ricomposizione Ambientale - scala 1:1000 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02);
  • Elaborato n. 5.3 - Progetto di Ricomposizione Ambientale - Sezioni dello Stato di Ricomposizione Ambientale con Particolari - scala 1:500 (del 10.09.2007 prot. n. 497170/57.02).

2) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1338 del 11.03.1980 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;

3) di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

  1. recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea verde continua nella tavola n. 1.4.1 "Estratto catastale - Individuazione del limite della cava", allegato appartenente alla documentazione integrativa di progetto in data 22.07.2009 prot. n. 415752/57.02 di progetto, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo. Apporre ad ogni accesso del cantiere un cartello identificativo, delle dimensioni minime di metri 1 per metri 1, riportante i dati caratteristici della cava stessa ed i nominativi del Direttore responsabile (art. 28 del D.P.R. 128/59 e D.Lgs. 624/96) e del Direttore lavori (art. 15 L.R. 44/82);
  2. porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  6. mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  7. provvedere alla messa a dimora e gestione di tutte le piante ed alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
  8. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  9. provvedere alla separazione tra l'attività estrattiva e l'attività di discarica, regolarmente autorizzata ed in essere, con modalità chiare ed inequivocabili, eliminando ogni possibilità di commistione e/o reciproco ostacolo tra le due distinte attività;
  10. stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati e sottoprodotti, provenienti dalla selezione e lavorazione di materiali di cava categoria ghiaia e sabbia, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di lavaggio dei materiali citati nel rispetto delle vigenti normative in materia. Potranno essere altresì utilizzate terre e rocce di scavo che non abbiano subito lavorazioni preliminari e nel rispetto del D.Lgs. 152/06 allegato 5 parte IV colonna A tabella 1. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati in particolare terre e rocce da scavo non aventi le caratteristiche citate e residui derivanti dalla lavorazione di pietre e marmi. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dai decreti legislativi n. 152/06 e n. 117/08 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°. Tutto ciò fatto salvo quanto eventualmente successivamente autorizzato e relativo ad istanze di altra natura inoltrate dalla ditta ed attualmente in corso di valutazione istruttoria;
  11. ricomporre alla quota del piano campagna circostante l'area riferita all'autorizzazione originaria, con l'utilizzo dei materiali indicati alla precedente lettera j), entro il 30.06.2011;
  12. prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
  13. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  14. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
  15. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2012. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore, ad esclusione delle aree adibite ed autorizate a discarica;
  16. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  17. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale nonché provvedere in accordo con il Comune alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all'incrocio tra via Bacilieri e via Bresciana e tra via Bacilieri e via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico ed il CdR Patrimonio del Comune di Verona;
  18. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  19. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la presente cava che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
  20. di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
  21. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

4) di approvare, in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta S.A.G. Borotto s.p.a. datato in data 22 07.2009 e acquisito al protocollo della Regione n. 415701/57.02 del 27.07.2009;

5) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera p) punto 3) del presente provvedimento, il deposito costituito dalla ditta S.A.G. Borottto s.p.a. e successive integrazioni, relativo alla deliberazione n. 1338 del 11.03.1980 per l'importo complessivo di Euro 109.821,67 (centonovemilaottocentoventuno/67) (deposito n. 32843862 della R.A.S., bolletta n. 1426 del 01.01.1994 di € 77.468,98, bolletta n. 3784 del 01.01.1996 di euro 7.486,98, bolletta n. 112 del 30.11.1999 di € 3.650,94, bolletta n. 485 del 13.12.2000 di € 3.453,55, bolletta n. 4407 del 29.10.2002 di € 4.877,00, bolletta n. 501101 del 06.09.2005 di € 4.359,92 e bolletta n. 701346 del 24.09.2007 di € 3.544,75) in favore della Regione Veneto giuste quietanze, rilasciate dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1338 del 11.03.1980, nonché di restituire alla ditta S.A.G. Borottto s.p.a. i relativi atti di fidejussione. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

6) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

7) di stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

8) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione di cui al punto precedente, ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

9) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

10) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

11) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;

12) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a., alla ditta Biondani T.M.G. S.p.A., al Comune di Verona ed alla Provincia di Verona, nonché di pubblicarlo sul BUR della Regione Veneto.


(seguono allegati)

4099_AllegatoA_221402.pdf
4099_AllegatoB_221402.pdf

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