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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4099 del 29 dicembre 2009
Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), autorizzata alla ditta S.A.G. Borotto e C. S.p.A. ed intestazione della medesima alla ditta Biondani T.M.G. S.p.A.. (L.R. 44/82).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
la ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a., con sede a Milano (MI) via Borgogna n. 5, con domanda pervenuta in Regione il 07.09.2007, prot. n. 497170/57.02, ha chiesto alla Giunta Regionale l'ampliamento e la modifica della cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 1338 del 11.03.1980.
Della domanda é stato dato avviso, all'Albo Pretorio del Comune di Verona (VR), a partire dal 22.10.2007 e nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni od osservazioni.
Il Consiglio Comunale di Verona, con deliberazione n. 42 del 24.07.2007, ha espresso parere favorevole al progetto presentato.
Con nota n. 672405/57.02 del 29.11.2007, pervenuta al Presidente della C.T.P.A.C. di Verona il 04.12.2007, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C..
La cava è attiva, non estinta, ed i lavori di coltivazione risultano sospesi in attesa dell'esito dell'istanza di proroga dei termini e dell'istanza di ampliamento.
Il Presidente della C.T.P.A.C. di Verona, con nota in data 17.02.2009 prot. n. 0017820, pervenuta in Regione il 09.03.2009 prot. n. 128425/57.02, ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 11.02.2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, subordinato al parere della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in merito alla compatibilità del medesimo intervento con le statuizioni del Piano d'Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.) nonché in merito alle verifiche di assoggettabilità alla V.I.A..
E' stata quindi sentita la C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 31.07.2009, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale nè a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto ed ha espresso parere favorevole al progetto presentato come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A). La C.T.R.A.E. ha peraltro stabilito che prima dell'autorizzazione la Direzione Geologia ed Attività Etrattive provveda ad acquisire il conforme parere della competente Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.
Con nota in data 02.10.2009 prot. n. 541763/57.02 è stato richiesto parere alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento di cava proposto con riferimento all'applicazione delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa.
Per quanto attiene all'applicazione per l'intervento in esame della verifica di assoggettabilità alla valutazione Valutazione di Impatto Ambientale la C.T.R.A.E. ha rilevato che l'intervento medesimo non risulta soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali e che parimenti non è soggetto a verifica di assoggettabilità stanti le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06, alla L.R. 10/99, alla D.G.R. n. 303 del 10.02.2009 lettera h) e correlata D.G.R. n. 327 del 17.02.2009.
Con nota in data 09.12.2009 prot. n. 687783/57.10, la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha espresso, nel merito della richiesta sopra richiamata parere di compatibilità dell'intervento di ampliamento di cava proposto con riferimento all'applicazione delle N.T.A. del Piano d'Area del Quadrante Europa. In particolare dalla predetta nota emerge che "In relazione alla disciplina del Piano di Area Quadrante Europa non si rilevano elementi ostativi relativamente agli interventi evidenziati nella nota di cui all'oggetto, trattandosi dell'ampliamento di una cava attiva, così come evidenziato nella citata nota della Direzione Geologia e Attività Estrattive, per la quale la disciplina del piano di area rimanda a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.".
La ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. con istanza in data 12.09.2003, acquisita al prot. n. 7530/46.02 del 25.09.2003 ha chiesto la prorga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione.
La ditta medesima ha allegato all'istanza di ampliamento avanzata in Regione l'atto in data 29.05.2007, registrato a Verona in data 31.05.2007. Tale atto costituisce istanza di cambio di intestazione. Costituisce altresì cessione del complesso aziendale adibito ad attività estrattiva all'impresa mineraria Biondani T.M.G. s.p.a., già titolare di attività estrattiva in Comune di Verona, che esprime idonea capacità tecnico-economica. La ditta Biondani T.M.G. s.p.a. assumerà i diritti e gli obblighi estrattivi dalla data di intestazione dell'autorizzazione, come da citato atto e come stabilito dalla L.R. 44/82.
Tali procedimenti vengono quindi assorbiti nell'ambito del procedimento principale relativo all'ampliamento dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 44/82.
In merito al procedimento sono state presentate osservazioni alle quali è stata data risposta sia nell'ambito del procedimento stesso in sede C.T.R.A.E. che con comunicazione della competente Direzione Regionale al prot. 693856/57.02 del 14.12.2009.
L'assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E., le relative prescrizioni e motivazioni e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi. Si provvede congiuntamente ad intestare l'autorizzazione alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., in aderenza al parere della C.T.R.A.E. ed alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento.
Poiché la ditta ha presentato un nuovo progetto di coltivazione che prevede un nuovo programma di estrazione e ricomposizione ambientale che comprende, rivede e migliora quello dell'area già interessata dalla originaria autorizzazione, risulta necessario con il presente provvedimento assorbire, modificare e sostituire la precedente autorizzazione della Giunta n. 1338 del 11.03.1980, svincolare il relativo deposito cauzionale già versato e rilasciare una unica autorizzazione con un unico deposito cauzionale che tenga conto dei vecchi e dei nuovi lavori in programma.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda della ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. pervenuta in Regione il 07.09.2007, prot. n. 497170/57.02, per l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR);
PRESO ATTO dell'istanza di proroga presentata dalla ditta S.A.G. Borotto S.p.A.;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 1338 del 11.03.1980;
VISTO l'atto di trasferimento di ramo d'azienda del 29.05.2007, registrato a Verona il 31.05.2007, a firma del Notaio Dr. Lorenzo Salvatore, con il quale la ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a. cede alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. il ramo aziendale con trasferimento della possibilità di coltivazione dalla data di trasferimento dell'autorizzazione della medesima;
VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, il D.P.R. n. 128/59, la D.G.R. 652/07 e le vigenti norme in materie minerarie;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI il parere favorevole del Comune di Verona ed il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;
VISTO il parere in data 09.12.2009 delle Direzione Regionale Pianificazione e Parchi;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A) ed i correlati interventi di adeguamento al progetto;]
delibera
1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, il trasferimento dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BERTACCHINA", sita in Comune di Verona (VR), alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - C.F. - 01287530230 - con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6, la modifica in ampliamento della medesima all'interno dell'area individuata con linea verde continua nell'elaborato n. 1.4.1. "Individuazione dell'Area della Cava" a scala 1:2.000 facente parte della documentazione allegata alla domanda di ampliamento della cava, pervenuta in Regione il 27.07.2009, prot. n. 415752/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate. La documentazione di progetto così come autorizzata è costituita dai seguenti elaborati:
2) di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1338 del 11.03.1980 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;
3) di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
4) di approvare, in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta S.A.G. Borotto s.p.a. datato in data 22 07.2009 e acquisito al protocollo della Regione n. 415701/57.02 del 27.07.2009;
5) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera p) punto 3) del presente provvedimento, il deposito costituito dalla ditta S.A.G. Borottto s.p.a. e successive integrazioni, relativo alla deliberazione n. 1338 del 11.03.1980 per l'importo complessivo di Euro 109.821,67 (centonovemilaottocentoventuno/67) (deposito n. 32843862 della R.A.S., bolletta n. 1426 del 01.01.1994 di € 77.468,98, bolletta n. 3784 del 01.01.1996 di euro 7.486,98, bolletta n. 112 del 30.11.1999 di € 3.650,94, bolletta n. 485 del 13.12.2000 di € 3.453,55, bolletta n. 4407 del 29.10.2002 di € 4.877,00, bolletta n. 501101 del 06.09.2005 di € 4.359,92 e bolletta n. 701346 del 24.09.2007 di € 3.544,75) in favore della Regione Veneto giuste quietanze, rilasciate dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1338 del 11.03.1980, nonché di restituire alla ditta S.A.G. Borottto s.p.a. i relativi atti di fidejussione. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";
6) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
7) di stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
8) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione di cui al punto precedente, ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
9) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
11) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e di stabilire che la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;
12) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta S.A.G. Borotto e C. s.p.a., alla ditta Biondani T.M.G. S.p.A., al Comune di Verona ed alla Provincia di Verona, nonché di pubblicarlo sul BUR della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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