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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Ambiente

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 29 dicembre 2009

Disciplina degli oneri istruttori per i progetti sottoposti alle procedure VIA/AIA.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Con circolare datata 31 ottobre 2008, a firma congiunta del Segretario Regionale all'Ambiente e al Territorio, competente per la procedura di AIA, e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità competente per la procedura di VIA, sono state regolamentate le procedure nei seguenti casi: a) Progetti di impianti per i quali i soggetti proponenti si avvalgano della procedura contestuale VIA/AIA avanzando, con un'unica istanza da presentarsi all'Unità complessa VIA, richiesta di compatibilità ambientale e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale; b) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/1999 - che hanno già conseguito da parte della Commissione VIA regionale il parere di compatibilità ambientale favorevole nonché la relativa approvazione - e per i quali non è ancora conclusa la procedura di VIA; c) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/1999 e per i quali è già conclusa la procedura di VIA.

Per le ipotesi di cui ai punti a) e c) è stato previsto che l'istruttoria venga fatta dalla Commissione VIA integrata dalle strutture regionali competenti e il parere finale è reso dalla Commissione regionale VIA integrata dal Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio o suo delegato, quale autorità ambientale competente per l'espressione del parere AIA.

Per l'ipotesi di cui al punto b) si prevede che l'istruttoria per l'AIA venga fatta dalla struttura regionale competente per l'AIA e poi trasmessa alla Commissione Regionale VIA che, integrata dal Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio o suo delegato, quale autorità ambientale competente per l'espressione del parere AIA rende il parere finale.

Quando al pagamento degli oneri istruttori, si evidenzia che per la VIA con deliberazione n. 1843 del 19 luglio 2005 "Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria di progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale. Revoca della DGR n. 2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4,7,8 e 22 della Legge Regionale 10/99", sono stati fissati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale, nonché le modalità di versamento di detti costi e di adempimento dell'obbligo di versamento delle somme. La ratio della disposizione legislativa regionale trova fondamento nel fatto che la Commissione regionale VIA è composta da esperti esterni all'Amministrazione stessa.

Per l'AIA non esiste una specifica disposizione legislativa regionale per il pagamento degli oneri istruttori, per cui si fa riferimento alla legislazione statale ed in particolare al D.Lgs 59/2005, art. 18 comma 2, con le modalità previste dal DM 24 aprile 2008 per far fronte al pagamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Invece nella Regione Veneto l'istruttoria è compiuta dalla Struttura regionale competente appositamente a ciò preposta.

Pertanto, nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che ad AIA, il proponente sarebbe chiamato a pagare sia gli oneri istruttori per la VIA previsti da legge regionale e sempre dovuti in quanto l'istruttoria viene fatta da commissari esterni nominati in seno alla Commissione Regionale VIA, sia gli oneri istruttori per l'AIA che però non risultano da legge regionale e dove l'istruttoria è svolta da struttura regionale. Considerata l'assenza di una disposizione normativa regionale che disciplini l'eventuale debenza e concorrenza di questi diversi oneri istruttori, al fine di evitare un aggravio, allo stato attuale dell'organizzazione regionale e della legislazione regionale, a carico del proponente non pienamente giustificabile, si propone di far pagare per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) della Circolare del 31 ottobre u.s. citata, solo gli oneri istruttori previsti per la VIA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTO il D.lgs. 59/2005;

VISTO il D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.R. 90/2007;

VISTA la DGR n. 1843 del 19.07.2005;

VISTA la Circolare a firma congiunta del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) datata 31.10.2008;]

delibera

1. per gli impianti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VI) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alle lettere a), b), e c) della Circolare a firma congiunte del Segretario per l'Ambiente e il Territorio e del Segretario per le Infrastrutture e la Mobilità datata 31.10.2008, per le motivazioni in premessa indicate, di richiedere il pagamento dei soli oneri istruttori previsti dalla L.R. 10/1999 come disciplinati dalla Deliberazione n. 1843 del 19.07.2005.




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