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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 05 gennaio 2010


Materia: Elezioni amministrative

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3837 del 09 dicembre 2009

Adempimenti occorrenti per le elezioni regionali. Anno 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

A)    Ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Ai sensi del secondo comma della suddetta legge, nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario di Governo per ciascuna regione (ora Prefetto di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131), sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.

A tal fine la Giunta Regionale procederà a breve alla approvazione e divulgazione dell'apposita circolare nella quale verranno fissati i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute dai comuni facenti carico alla regione.

B)    L'art. 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, ribadisce che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali eccettuate quelle indicate nel terzo comma dello stesso articolo, sono a carico degli Enti ai quali i consigli appartengono.

La circolare del Ministero dell'Interno 14 aprile 1984, n. 2397/AR, elenca gli stampati che le regioni sono tenute a fornire agli Uffici centrali circoscrizionali (costituiti presso i tribunali dei comuni capoluogo di provincia) ed all'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione).

In particolare, nella parte terza dell'allegato III della suddetta circolare si indicano il numero e la denominazione dei modelli, il formato e il colore degli stampati, nonché il numero degli esemplari occorrenti e le modalità di distribuzione.

Nell'ultima elezione regionale, con deliberazione n. 195 del 28 gennaio 2005, la Giunta Regionale ha demandato al Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti di assumere i provvedimenti relativi alla fornitura del materiale occorrente agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale.

Il Dirigente Regionale della suddetta Direzione con proprio decreto n. 17 del 25 febbraio 2005, ha aggiudicato alla Ditta "EDK Editrice - ICA" di Silea in provincia di Treviso l'incarico per la fornitura degli stampati elettorali per le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 e, successivamente, con proprio decreto n. 48 del 6 giugno 2005, ha liquidato l'importo di € 15.445,20 alla sopracitata ditta.

Per la tornata elettorale della prossima primavera si ritiene opportuno, in considerazione anche della limitata spesa prevista, di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti a porre in essere tale adempimento con le procedure contrattuali previste dall'art. 43bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

C)    Necessita, altresì, provvedere ad autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione sopra indicata all'assunzione dell'impegno e liquidazione di spesa anche per le spese occorrenti alla stampa dei modelli elettorali predisposti e al trasporto degli stessi presso le singole sedi delle Commissioni Circoscrizionali, dal luogo della loro elaborazione nonché per ogni altra spesa inerente e conseguente che dovesse manifestarsi necessaria per assolvere gli adempimenti di legge demandati direttamente alla Regione.

D)    Si ritiene, pertanto, opportuno prendere atto delle incombenze poste dalla legge a carico della regione nell'ambito del procedimento elettorale relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale; demandare l'assunzione degli atti e provvedimenti necessari, non riservati alle competenze degli organi di governo, al Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, ivi compresi i necessari decreti di impegno delle spese relative oltre agli atti di liquidazione delle stesse in conformità alle vigenti disposizioni di legge; di riservarsi l'adozione di successivo provvedimento relativo alla individuazione dei criteri per la rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai Comuni e facenti carico alla Regione nonché il relativo impegno della spesa (non appena esecutivo il bilancio 2010) e conseguente liquidazione, limitatamente all'erogazione dell'acconto, demandando il saldo al Dirigente regionale della competente Direzione avvenuta la presentazione dei rendiconti.

Il relatore conclude la propria relazione, proponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 42 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO l'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 14 aprile 1984, n. 2397/AR;

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 28 gennaio 2005;]

delibera

1.       di prendere atto delle incombenze poste dalla legge a carico della regione in ordine al procedimento elettorale relativo alle prossime elezioni regionali così come in premessa descritte;

2.       di demandare al Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'attuazione del presente provvedimento attraverso l'assunzione degli atti relativi alla fornitura del materiale occorrente agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per la parte di competenza della regione come in premessa indicato nonché ad assumere ogni provvedimento, anche di spesa, necessario a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali ivi compreso l'onere del trasporto del materiale sopraindicato, ai sensi dell'art. 43bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;

3.       di riservare a proprio successivo provvedimento l'assunzione di apposita Circolare indicante i criteri di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni facenti carico alla regione, così come previsto all'art. 21 comma 1, legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché l'erogazione, previo impegno, dell'acconto necessario al sostegno economico dei comuni.


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