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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 24 novembre 2009


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3172 del 27 ottobre 2009

Ditta Superbeton s.p.a.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROGGIOLE", sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'assessore alla mobilità ed alle infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue:

La ditta Italghiaia s.r.l. con domanda in data 26.08.1987 pervenuta in Regione in data 31.08.1987 ha chiesto l'apertura e la coltivazione della cava di ghiaia, da denominarsi "ROGGIOLE" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).

La domanda con il relativo progetto è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia dal 03.09.1987 per 15 giorni e successivamente alla pubblicazione è stata presentata una nota in data 03.02.1998 dell'avv. Giulio Tartini per conto di alcuni proprietari di terreni interessati dalla domanda di cava.

Il Comune di Nervesa della Battaglia con deliberazione consiliare n. 2 del 08.01.1988 ha espresso parere contrario.

La C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 18.02.1988 ha espresso parere contrario senza, peraltro, motivarlo.

La C.T.R.A.E. nella seduta del 25.10.1990 ha espresso parere contrario alla domanda per le seguenti motivazioni:

  • nel Comune di Nervesa della Battaglia l'attività estrattiva viene svolta all'interno di un'area ben delimitata e dotata delle necessarie infrastrutture di supporto a tale attività. Il progetto in argomento si colloca all'esterno di tale area, rappresenta un intervento isolato ed avulso dal contesto estrattivo esistente. Inoltre, ricade all'interno di una zona priva di una rete viaria adeguata al transito dei mezzi da e per la futura cava. La rete viaria esistente, infatti, è rappresentata solo da modeste carrarecce che sopportano esclusivamente il transito dei mezzi agricoli;
  • le dimensioni dell'area e la relativa profondità di scavo non garantiscono un sicuro recupero all'uso agricolo della zona da coltivare.

Con D.G.R. n. 7342 del 19.12.1991 è stata denegata l'istanza della ditta ritenendo accoglibili le motivazioni su cui si radica il parere della C.T.R.A.E..

Con sentenza del T.A.R. del Veneto - 2^ sez. - n. 3693/03 del 03.07.2003, in accoglimento del ricorso presentato dalla ditta, è stata annullata la citata D.G.R. di diniego, con le motivazioni di seguito sinteticamente riportate:

  • L'esigenza di concentrazione dell'attività estrattiva in uno stesso ambito estrattivo non costituisce, ex se, motivazione sufficiente perchè non viene esplicitato per quale ragione il limite del 3% del territorio agricolo prefissato dalla legge (art. 13, lett. D, dell'art. 44 - L.R. 44/82) nel caso concreto non sia sufficiente ad assicurare idonea salvaguardia dell'attività agricola. Pertanto la Regione non può ulteriormente comprimere la potenzialità estrattiva delle zone agricole, se non indicando le specifiche ragioni ostative, che non sono considerate dalla legge regionale;
  • il rilievo che la zona sarebbe priva di una rete viaria adeguata è insufficientemente motivato, in quanto non spiega perché la strada comunale esistente in prossimità del progetto, e quelle ad essa collegate, siano inidonee, anche alla luce che i motivi di viabilità non sono considerati dalla L.R. 44/82;
  • l'amministrazione non ha spiegato perché le dimensioni e la profondità dello scavo non garantirebbe un "sicuro recupero all'uso agricolo", senza considerare che la ricorrente ha presentato un progetto di ricomposizione ambientale che non viene in alcun modo confutato, mentre sarebbero potute essere dettate idonee prescrizioni al riguardo.

Conseguentemente con istanza presentata in Regione in data 14.07.2004, acquisita al protocollo della Regione n. 5634/46.02 la ditta Superbeton s.p.a.(nella quale nel frattempo la ditta Italghiaia s.r.l. ha conferito il proprio ramo d'azienda costituito dall'attività di estrazione, ecc..) ha chiesto il riesame della pratica alle condizioni in essere alla data del diniego.

Con nota n. 83516/46.02 del 08.02.2005 è stato quindi richiesto un ripronunciamento da parte della C.T.P.A.C. di Treviso, anche alla luce di quanto statuito con l'intervenuto art. 24 della L.R. 1/2004.

La ditta ha presentato diffida in data 27.02.2008, acquisito al protocollo regionale n. 118213/57.02 del 04.03.2008 e successivamente, in adempimento della richiesta della C.T.P.A.C. nella seduta del 22.04.2008 ha inviato con nota acquisita al protocollo regionale n. 338079/57.02 in data 30.06.2008 la documentazione integrativa di aggiornamento e specificazione del progetto originario, come richiesto dalla C.T.P.A.C..

La C.T.P.A.C. di Treviso in data 08.01.2009 ha espresso parere favorevole sul progetto come adeguato, con le seguenti prescrizioni::

  • venga verificata, da parte della Regione, l'ammissibilità del progetto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/82, rispetto all'interpretazione del limite di escavazione del 3% o del 4%, nonché l'effettivo ammontare della superficie del territorio comunale classificata come agricola "E";
  • trasmissione alla Regione ed alla Provincia, con cadenza semestrale, di una relazione a firma di professionista abilitato, riguardante i dati registrati dagli idrometrografi;
  • predisporre, in accordo con il Comune di Nervesa della Battaglia, in corrispondenza dell'innesto della strada di accesso alla cava con la rete stradale pubblica (Via Madonnetta), tutti gli accorgimenti atti ad evitare possibili incidenti stradali;
  • predisporre, in corrispondenza dl piazzale di innesto su via Madonnetta, un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi per evitare di sporcare strade pubbliche;
  • constatata l'assenza in sede di Commissione del Consorzio di Bonifica competente, si richiede di assumere il parere del predetto Consorzio in sede di Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive.

E' stata sentita la C.T.R.A.E., che - verificato che il progetto ricade in zona definita agricola dallo strumento urbanistico vigente non sottoposta a vincoli, e che, inoltre, il P.T.R.C. non vieta l'intervento proposto - nella seduta del 09.04.2009 ha espresso parere favorevole.(Allegato A)

La C.T.R.A.E. nella medesima seduta in ordine alle verifiche sull'applicazione della percentuale del territorio della z.t.o. E in Comune di Nervesa della Battaglia ha rilevato quanto segue :

  • a seguito della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 - art. 34 - le argille sono state classificate di gruppo B, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 e all'art. 44, lettera c), della L.R. 44/82, tale materiale è coltivabile in tutti i comuni e che conseguentemente gli allegati 1 e 2 della L.R. 44/82 relativamente alle argille sono inefficaci;
  • la superficie agricola comunale utilizzabile ai fini dell'attività estrattiva, ai sensi degli artt. 13 e 44 della L.R. 44/82, risulta pari al 4%, per la compresenza dei due materiali ghiaia e argilla, così come risulta dalla situazione geologica e dalla rilevazione del Servizio Geologia assunta quale analisi a corredo del P.R.A.C. adottato e fatto proprio con D.G.R. n. 3121 del 23.10.2003 dalla Giunta Regionale;
  • la parte del territorio comunale interessata dall'attività di cava nelle tre fattispecie geologiche del 3% (ghiaia), 4% (ghiaia-argilla), 5% (argilla) è fissata dall'art. 13 della L.R. 44/82, che, all'ultimo comma, stabilisce altresì le modalità di calcolo. Precisato che il comma 2 dell'art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, ha disposto che relativamente alla fattispecie ghiaia (e non alla fattispecie ghiaia-argilla) è vietato l'utilizzodi più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento, e che l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha sostituito la parola "esistenti" con le parole "autorizzate a partire dall'entrata in vigore delle legge regionale 17 aprile 1975, n. 36". Rilevato che la citata normativa relativamente alla fattispecie geologica ghiaia citata è stata assunta per definire che nel computo della parte di territorio comunale occupabile pari al 3% di cui all'articolo 13 - prima alinea - della L.R. 44/82 vanno conteggiate anche le aree di scavo (area di cava) delle cave autorizzate a partire dall'entrata in vigore della L.R. 36/75 ancorché ricomposte o estinte. Tutto ciò diversamente dalla fattispecie geologica delle sole argille in cui la parte del territorio (5%) - seconda alinea - viene calcolata sulla base delle aree di scavo delle cave attive o non ricomposte ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 13 della L.R. 44/82. Tale metodologia di calcolo, specifica per ognuno dei due materiali (ghiaia) - (argilla) è stata conseguentemente e per prassi costante e consolidata adottata sia nel caso del 3% (ghiaia) che nel caso del 5% (argilla). Parimenti per prassi costante e consolidata nella fattispecie della situazione geologica di compresenza di ghiaia e argilla ciascuno dei due materiali autonomamente concorre al raggiungimento della parte di territorio comunale interessato dall'attività di cava e viene computato nella sommatoria delle aree soggette a scavo di attività di cava calcolate con le modalità di cui alla norma vigente fino al complessivo 4% della zona E agricola (4% ghiaia-argilla);
  • dalle misurazioni in possesso degli uffici regionali la disponibilità residuale di superficie "E" agricola calcolata con il criterio ed ai sensi del d.m. 1444 del 2 aprile 1968 al fine del raggiungimento del 4% risulta di circa mq 134.922 , preso atto del certificato di destinazione urbanistica prot. 14124/08 in data 24.12.2008 del Comune di Nervesa della Battaglia, del parere in data 04.11.2008, acquisito al prot. 28087/57.02 del 19.01.2009, e del parere in data 19.11.2008, acquisito al prot. n. 649724/57.02 del 05.12.2008.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale di accogliere il citato parere della C.T.R.A.E. nonché le relative prescrizioni e motivazioni, rilevando che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione richiesta. Riferisce, inoltre, che in accoglimento alle prescrizioni stabilite dalla C.T.R.A.E. così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, la domanda della ditta risulta compatibile rispetto alle esigenze di tutela ambientale.

Trattasi di una domanda di cava, riattivata a seguito di sentenza del T.A.R. del Veneto n. 3693/03 del 03.07.2003, che risulta presentata antecedentemente a domande già approvate, che ricade in un'area vocata all'attività estrattiva sia geologicamente che per l'ubicazione del contesto. L'area afferente l'istanza è inserita nell'Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) nel P.R.A.C. adottato e trasmesso al Consiglio Regionale.

In data 24.09.2009, prot. di arrivo n. 529008/57.02, è pervenuta copia dell'atto in data 19.12.1996 n. rep. 19183 del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano, con il quale il ramo d'azienda della "Italghiaia s.r.l.", avente quale oggetto l'attività di estrazione, frantumazione, selezione e lavaggio materiale inerte, è stato conferito nella "Superbeton S.p.A." e quindi risulta necessario intestare in capo a quest'ultima ditta l'autorizzazione in oggetto. Tale ramo d'azienda comprende, tra l'altro, l'attività di estrazione, frantumazione, macinazione, selezione e lavaggio del materiale inerte.

Si rileva che ai sensi della normativa VIA ed in particolare della D.G.R. n. 303/2009 - lettera h - il progetto non è soggetto a VIA/screening, in quanto in essere prima del 13.02.2009. Al procedimento in esame si applica la normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento :

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta Italghiaia s.r.l. in data 26.08.97, nonché la documentazione integrativa pervenuta in Regione in data 30.06.2008;

VISTA la propria D.G.R. n. 7342 del 19.12.1991 di diniego della domanda;

VISTE la sentenza del T.A.R. del Veneto - 2^ sezione n. 3693/03 del 03.07.2003 di annullamento del diniego della Giunta Regionale;

VISTO l'atto di diffida in data 27.02.2008, protocollo regionale n. 118213/57.02 del 04.03.2008, con il quale la ditta ha diffidato la Regione a rilasciare l'autorizzazione di cava;

VISTA la nota n. 83516/46.02 in data 08.02.2005, con la quale la Direzione Regionale competente ha chiesto un ripronunciamento da parte della CTPAC di Treviso;

VISTO l'atto in data 19.12.1996 rep. n. 19183 del notaio dott. Alberto Sartorio, con il quale il ramo d'azienda riguardante l'attività di cava della ditta Italghiaia s.r.l. è stata conferito nella società Superbeton S.p.A.;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le vigenti norme in materia;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.6.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.GG.RR n. 496 del 05.03.2004 e n. 781 del 26.03.2004;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Lire 200.000 (duecentomila), corrispondenti a Euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04;

VISTA la D.G.R. n. 652/07 riguardante determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 44/82 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;]

delibera

1)      di prendere atto che con atto in data 19.12.1996 n. 19183 di rep. del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano, il ramo d'azienda della società "Italghiaia s.r.l., avente quale oggetto, tra l'altro, l'attività di estrazione, frantumazione, macinazione, selezione e lavaggio del materiale inerte, è stato conferito nella società "Superbeton S.p.A.;

2)      di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Superbeton s.p.a. - P.I. 01848280267 - con sede in via IV Novembre n. 18, Ponte della Priula (TV), l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROGGIOLE", sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), in conformità alla documentazione approvata dalla C.T.R.A.E., costituita dalla istanza presentata dalla ditta Italghiaia s.r.l. più n. 47 elaborati (di cui 37 superati), acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;

3)      di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a)      il materiale utile estraibile è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 979.089 (calcolato a giacimento);

b)      provvedere, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, alla realizzazione della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo;

c)      effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

d)      assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;

e)      realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;

f)       mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento, lungo le fasce di rispetto, la quinta arborea-arbustiva prevista dal progetto;

g)      provvedere alla manutenzione della recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;

h)      iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione ambientale sul lotto n. 1 e parimenti iniziare sul lotto n. 4 dopo aver ricomposto il lotto n. 2;

i)        provvedere, entro 6 mesi dalla data di consegna o ritiro del presente provvedimento, ad installare i 2 idrometrografi indicati sulla tavola A.4 di progetto, al fine del monitoraggio in automatico della escursione della falda. Trasmettere alla Regione ed alla Provincia, con cadenza semestrale, una relazione a firma di professionista abilitato, riguardante i dati registrati dagli idrometrografi;

j)        provvedere, entro 30 giorni dalla consegna o ritiro del presente provvedimento, all'invio a Regione, Provincia e Comune della planialtimetria (in tre dimensioni) dello stato finale di escavazione, rappresentata a mezzo di linee di discontinuità, su supporto magnetico con estensione del file in formato DWG o DXF. Tale elaborato dovrà essere georeferenziato ai capisaldi di progetto;

k)      provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio da impianti di prima lavorazione di cave di ghiaia e sabbia e di un successivo strato dello spessore di almeno 70 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato. Il materiale di cui sopra proveniente dall'esterno della cava dovrà rispettare le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e le connotazioni di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del citato D.lgs.;

l)        provvedere alla coltivazione agricola del terreno con l'adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche;

m)    provvedere in fase di ricomposizione finale a ridurre la spigolosità dei cambi morfologici orizzontali di direzione delle scarpate in modo da conseguire dei raccordi più sinuosi con un raggio di curvatura di almeno due metri ed inoltre provvedere per quanto possibile all' addolcimento dei profili assegnando ai medesimi un angolo sull'orizzontale inferiore a 25°;

n)      effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;

o)      provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;

p)      concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31.12.2014;

q)      stipulare con il Comune di Nervesa della Battaglia la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ( Allegato B ) ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune;

r)       fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

s)       presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalla autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

t)        fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

u)      di riservarsi espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

v)      venga realizzato un adeguato sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

w)    predisporre, in accordo con il Comune di Nervesa della Battaglia, in corrispondenza dell'innesto della strada di accesso alla cava con Via Madonnetta, tutti gli accorgimenti atti ad evitare possibili incidenti stradali;

x)      di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta, dando atto che il medesimo risulta coerente con i contenuti di cui al D.Lgs. 117/08. Il piano gestione dei rifiuti di cava dovrà essere modificato qualora subentrano modifiche sostanziali e comunque dovrà essere riesaminato almeno ogni 5 anni. È fatto obbligo alla Ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 117/08 e correlato piano di gestione. Il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.Lgs. 117/08;

y)      presentare, prima della consegna o della notifica del presente provvedimento, i titoli di disponibilità dell'area di cava debitamente registrati;

z)       sono fatti salvi i diritti di terzi;

4)      di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 artt. 104 105 106 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

5)      a) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in 1.000,00 (mille/00);

b) di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di 897,00 (ottocentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia.

(seguono allegati)

3172_AllegatoA_219518.pdf
3172_AllegatoB_219518.pdf

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