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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 16 ottobre 2009


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2914 del 29 settembre 2009

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30). - anno 2009. D.G.R. n. 104/CR del 07.07.2009.

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" (pubblicata sul B.U.R. n. 94 del 30 ottobre 2007) così come modificata dalla Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008) "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2008", la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia - ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane - dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare le procedure, i termini, e le modalità per l'attuazione dei suddetti interventi.

Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009, uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00, con un intervento specifico a favore delle aree svantaggiate di montagna pari ad € 9.000.000,00.

A partire dall'anno 2007, la Giunta Regionale ha quindi individuato, con appositi e specifici provvedimenti, le modalità operative per il conferimento dei predetti contributi e le relative assegnazioni contributive agli Enti beneficiari.

ANNO 2007:

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE: in sede di prima applicazione a favore dei destinatari degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a della L.R. n. 30/07 in argomento (i comuni ubicati in area montana), con D.G.R. n. 4565/28.12.2007 la Giunta Regionale ha delineato gli interventi regionali a favore dei destinatari medesimi secondo le priorità (popolazione non superiore ai 5.000 abitanti o presenza di frazioni con meno di 500 abitanti) ed i criteri di attuazione degli stessi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di disagio socio-economico. Col medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento le spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei n. 171 Comuni elencati secondo l'ordine di graduatoria così determinatasi, con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti, ed ha individuato quale limite massimo di assegnabilità per singolo Comune un importo pari ad € 200.000,00 con il quale l'Ente beneficiario è in grado di dare copertura alla spesa da sostenere fino al 90% della stessa.

ANNO 2008:

Con Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 2 "Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2008 e Pluriennale 2008-2010" (BUR n. 19-1/2008), lo stanziamento per gli interventi finalizzati alle aree disagiate di montagna (con riguardo alle spese di investimento) per l'esercizio 2008, è stato quantificato in € 8.352.500,00 anziché in € 9.000.000,00 (come previsto in origine dalla L.R. 30/2007), con una diminuzione pertanto dello stanziamento medesimo pari ad € 647.500,00, mentre, con riguardo alle spese di gestione e funzionamento, è stato disposto uno specifico stanziamento pari ad euro 237.500,00.

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE: con provvedimento n. 3230 del 28.10.2008 la Giunta Regionale ha in linea di massima confermato i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, c.1, lettera a della Legge Regionale n. 30/07 approvati con la D.G.R. n. 4565/07 per l'esercizio 2007, eccetto che per alcune modifiche e/o integrazioni finalizzate principalmente al maggior ampliamento possibile del numero dei Comuni beneficiari dell'attività contributiva in argomento grazie soprattutto all'introduzione, ex novo rispetto all'anno precedente, di una "priorità di assegnazione" dei benefici regionali nei confronti di quei Comuni che a qualsiasi titolo non fossero risultati beneficiari di finanziamento regionale per l'anno 2007, nonchè alla riduzione (tenuto conto della diminuzione del fondo a ciò stanziato) anche del limite massimo di assegnabilità per singolo Comune da € 200.000,00 ad € 135.000,00 (fermo restando il vincolo del 90% di assegnabilità rispetto alla spesa). La Giunta Regionale col medesimo provvedimento ha altresì effettuato una distinzione netta tra i criteri e le modalità di finanziamento relativi alle spese di investimento e quelli relativi alle spese di gestione e funzionamento (individuati ex novo ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007) finalizzati al sostegno delle medesime nell'ambito dei servizi sociali e trasporto scolastico; della gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali e del riscaldamento stabili comunali e scuole, eindividuando, quali assegnatari di questi ultimi interventi contributivi, i n. 14 Comuni di cui all'allegato B al medesimo provvedimento e negli importi a fianco di ciascuno indicati, in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38".

ANNO 2009:

Con Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 2 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011" (BUR n. 6-1/2009), è stato riconfermato, per gli interventi finalizzati alle aree disagiate di montagna e con riguardo alle spese di investimento, lo stanziamento previsto dalla L.R. 30/2007 pari ad € 9.000.000,00, come pure è stato riconfermato quello previsto per l'anno 2008 per le spese di gestione e funzionamento, pari ad € 237.500,00.

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE

A.     CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO

A.1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Considerato l'elevato numero di richieste di contributi pervenute nei due anni precedenti (2007 e 2008) che palesa chiaramente il grande interesse suscitato dagli interventi contributivi in questione presso i Comuni interessati dalla Legge Regionale 30/2007 de quo, oltre che, in tale biennio, i Comuni beneficiari dei contributi sommano complessivamente a n. 112 su n. 171 Comuni destinatari; e considerata altresì l'esiguità dei fondi stanziati pari ad € 9.000.000,00 rispetto alla numerosità dei potenziali Enti beneficiari, importo che, necessariamente, non consente l'assegnazione dei benefici economici alla totalità dei medesimi, si ritiene di riproporre per il corrente anno 2009 (in analogia e continuità con quanto stabilito per i due anni precedenti con riferimento alle situazioni di "disagio socio-economico" ed alla graduatoria così determinatasi e di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 3230/08 citata ed in osservanza alla norma regionale de quo) la graduatoria medesima con tutti e 171 Comuni destinatari dei benefici economici in oggetto, inclusi i Comuni appartenenti alle Comunità Montane che erano state soppresse per effetto delle norme della Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244).

Una precisazione va fatta a tal proposito e, in particolare, sulla situazione venutasi a creare nel territorio regionale in seguito al processo di riordino nazionale del numero delle Comunità Montane.

La Regione del Veneto non è intervenuta entro il 30 settembre 2008 con una legge di riordino delle 19 Comunità Montane presenti sul territorio (e nelle quali sono ricompresi i territori dei 171 Comuni destinatari della L.R. 30/2007 sopra indicati). Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione del D.P.C.M. 19 Novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 278 del 27.11.2008), in assenza dell'intervento legislativo regionale in base alla norma della Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007 n. 244, articolo 2, commi dal 16 al 28), sono risultate soppresse n. 08 Comunità Montane su n. 19.

Ritenendo le norme statali lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, oltre che in contrasto con il principio di leale collaborazione, la Giunta, con deliberazione n. 214 del 12/02/2008, ha autorizzato il Presidente a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale avverso, tra le altre, le norme della legge finanziaria 2008 dello Stato riguardanti le Comunità montane, a difesa delle prerogative regionali.

Con sentenza n. 237 del 24/07/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 29/07/2009, la Corte Costituzionale, sul citato ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 20, comma 21 nella parte in cui prevede che gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del DPCM, e comma 22, della legge finanziaria statale n. 244/2007, comportando il venir meno delle norme di soppressione delle 8 Comunità Montane di cui sopra con la conseguenza che i Comuni appartenenti alle medesime concorrono a pieno titolo ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 30/2007 in oggetto.

In pendenza del suddetto intervento della Corte Costituzionale, però, la Giunta Regionale era comunque pervenuta ad autonoma motivata determinazione, confermando la vigenza della graduatoria a suo tempo predisposta e sopra indicata (allegato A alla D.G.R. n. 3230/08) comprendente tutti i n. 171 Comuni (inclusi quelli appartenenti alle Comunità Montane soppresse) come indicato nella precedente D.G.R. n.104/CR del 07.07.2009: "Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30). - anno 2009. Richiesta parere alla Commissione consiliare. Art. 3, comma 3, L.R. n. 30/2007" (trasmessa per il parere alla competente Commissione Consiliare), nella quale si rilevava appunto come l'intervento di soppressione delle Comunità Montane non comportasse l'automatico venir meno dei finanziamenti collegati alla loro esistenza.

Nel confermare pertanto tutti e 171 Comuni appartenenti alle Comunità Montane, comprese quelle soppresse ex lege, si ripropone l'approvazione della graduatoria dei n. 171 Comuni destinatari dei benefici regionali in argomento nelle risultanze di cui all'allegato A,parte integrante alla presente deliberazione, che mantiene inalterato sia il punteggio complessivo del disagio di cui agli allegati A alle deliberazioni nn. 2398/08 e 3230/08 più volte citate, sia lo stesso ordine di graduatoria dei medesimi.

A.1.1. PRIORITÀ

Con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto allegato A alla presente deliberazione, in analogia e continuità con quanto stabilito per i due anni precedenti ed al fine di ampliare il più possibile il numero dei Comuni beneficiari dell'attività contributiva in argomento, nel confermare le priorità legate alle minori dimensioni demografiche ed alla presenza di frazioni con meno di 500 abitanti nonchè i criteri di svantaggio indicati dalla legge regionale medesima (art. 2, c.1, lett. a, L.R. 30/07), per il corrente anno 2009 si propone di dare priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni di cui al predetto allegato A con un punteggio totale minimo di graduatoria pari a "15" (limite minimo ritenuto congruo ai fini dell'assegnazione del beneficio regionale considerata anche la limitatezza delle risorse a ciò destinate per l'anno 2009) i quali, pur risultando inseriti nelle graduatorie dei Comuni ammessi a contributo nei provvedimenti di assegnazione definitivi conseguenti all'istruttoria delle domande pervenute con riferimento sia all'anno 2007 (D.G.R. n. 2398 dell'8.08.2008) sia all'anno 2008 (D.G.R. n. 1066 del 21.04.2009), non siano risultati beneficiari di contributo, in tutto o in parte, a causa dell'esaurimento della somme stanziate a tal fine per i rispettivi esercizi (€ 9.000.000,00 per l'anno 2007 ed € 8.352.500,00 per l'anno 2008), congiuntamente ai Comuni che, con riferimento ai medesimi anni 2007 e 2008 ed in entrambi gli anni considerati, o non siano risultati ammessi ai fini dell'assegnazione del contributo per qualsiasi motivazione, o non abbiano presentato richiesta di contributo.

Si propone che tali Comuni in situazione di "priorità" siano tenuti a presentare per l'anno 2009 le richieste di contributo ed i relativi progetti/interventi con le modalità e nei termini più sotto specificati (punti A.4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI: " .... sono tenuti a presentare richiesta di contributo nonché i relativi progetti e gli interventi per l'utilizzo dei fondi assegnabili entro il 31/12/2009, pena l'esclusione ...." e A.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: : ".... ritenendo però ammissibili, con riferimento al corrente esercizio 2009, le spese sostenute relative a progetti/interventi approvati a partire dall'1.01.2009"). Per quanto riguarda invece il solo Comune di Malcesine -VR (n. 65 dell'allegato C alla D.G.R. n. 1066/2008), che, in quanto ultimo Comune in graduatoria ha concorso per l'anno 2008 all'assegnazione del contributo in misura inferiore a quella massima stabilita per l'esercizio 2008 a causa dell'esaurimento dei fondi a ciò preposti, si propone che lo stesso Comune partecipi al riparto dei fondi stanziati allo stesso titolo per l'anno 2009 con le modalità sopra proposte ma con la possibilità di riaggiornare il progetto/intervento presentato ed ammesso al contributo regionale per l'anno 2008 riapprovando il medesimo nel termine più avanti indicato (punto A.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: "....ritenendo però ammissibili, con riferimento al corrente esercizio 2009, le spese sostenute relative a progetti/interventi approvati a partire dall'1.01.2009") al fine di integrare la quota di contributo assegnato con il provvedimento n. 1066/08 e fino alla concorrenza dell'importo stabilito come limite massimo per l'esercizio 2009 nell'importo più avanti proposto (punto A.3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO).

In subordine e secondo la posizione di graduatoria del medesimo allegato A suddetto, saranno considerati nell'assegnazione tutti i n. 171 Comuni elencati nell'allegato stesso (anche se risultati già beneficiari per gli esercizi 2007 e/o 2008), e fino all'esaurimento dello stanziamento relativo all'anno 2009 pari, come sopra indicato, ad € 9.000.000,00.

A.2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a finanziare le spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei loro territori. I progetti/interventi devono riguardare:

-       opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;

-       iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare per l'infanzia, l'adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;

-       interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;

-       interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;

-       acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, residenti in centri abitativi ad alta marginalità;

-       investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;

-       progetti e interventi in genere di opere pubbliche a carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

Si ammette la possibilità di cofinanziamento di progetti che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici o privati, qualora non ostino specifiche disposizioni di legge come nel caso dei lavori pubblici di interesse regionale (art. 52 della L.R. Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e/o integrazioni), o specifiche condizioni ostative previste in altri bandi o provvedimenti di assegnazioni contributive di cui il Comune risulti beneficiario. Nel caso dei Comuni confinanti con la Provincia di Trento quindi, i fondi possono essere utilizzati ad integrazione degli specifici progetti finanziati dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la stessa Provincia di Trento. In caso di cofinanziamento consentito, si propone di ribadire che con il presente contributo regionale il Comune ha la possibilità di dare copertura fino al 90% della spesa da sostenere decurtata dell'importo derivante dagli altri finanziamenti pubblici o privati e di cui sopra.

A.3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Riconfermate le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio 2009 (€ 9.000.000,00), e ribadita la finalità di allargare al maggior numero di Comuni la possibilità di accedere al contributo regionale, si propone di confermare il limite massimo di assegnabilità per singolo Comune pari ad € 135.000,00 indicato alla medesima voce dalla citata D.G.R. n. 3230/08, fermo restando il vincolo del 90% di assegnabilità rispetto alla spesa.

A.4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i Comuni sono tenuti a presentare richiesta di contributo nonché i relativi progetti/interventi per l'utilizzo dei fondi assegnabili entro il 31/12/2009, pena l'esclusione, a:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Via Poerio n. 34

30171 Mestre (VE)

corredati dalla seguente documentazione:

•      deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o dell'intervento corredate da elaborati grafico-tecnici, quadro economico e relativo piano di finanziamento;

•      relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione del progetto o dell'intervento;

•      apposita dichiarazione di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto del presente intervento contributivo.

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà all'assegnazione definitiva nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati ed in rapporto alle spese ritenute ammissibili.

Eventuali economie potranno essere utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria.

A.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Saranno ritenute ammissibili, con riferimento al corrente esercizio 2009, le spese sostenute relative a progetti/interventi approvati a partire dall'1.01.2009, fatta eccezione per il Comune di Malcesine (VR) ai sensi di quanto indicato al precedente punto A.1.1. PRIORITÀ.

Si propone infine, che i progetti e gli interventi ammessi a contributo per l'anno 2009 debbano essere rendicontati entro il 31 dicembre 2013.

B.     SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

B.1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Come già detto sopra, l'intervento regionale è destinato a finanziare anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007). In continuità pertanto con quanto stabilito con la D.G.R. n. 3230/08 per l'anno 2008 stante la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili anche per il corrente esercizio 2009 (€ 237.500,00), si propone di confermare anche per l'anno 2009, quali destinatari dei contributi per spese di gestione e funzionamento, i medesimi Comuni indicati alla stessa voce dalla D.G.R. n. 3230/08 suddetta e di cui all'allegato B allo stesso provvedimento con situazione di elevato svantaggio derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 30/2007, e, tra questi, quelli che presentano un punteggio totale compreso tra "53 e 38", come meglio individuati in ordine di graduatoria nell'allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante.

B.2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si propone di confermare anche per l'anno 2009 quanto stabilito alla stessa voce dal provvedimento n. 3230/08, e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

•      servizi sociali e trasporto scolastico;

•      gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;

•      riscaldamento stabili comunali e scuole.

B.3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

In considerazione delle limitate risorse disponibili di cui sopra, che fanno ritenere congruo un limite massimo di assegnabilità per Ente non superiore ad € 20.000,00, si propone che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto allegato B e per le quote a fianco di ciascun Comune indicate.

B.4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'assegnazione del contributo suddetto, si propone che i Comuni di cui all'allegato B siano tenuti a presentare la richiesta di contributo regionale entro il 31/12/2009, pena l'esclusione, a:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Via Poerio n. 34

30171 Mestre (VE)

corredata dalla seguente documentazione:

•      prospetto delle spese previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2009 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto B.2.;

•      dichiarazione che il contributo verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto B.2.;

•      dichiarazione di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto del presente intervento contributivo.

Eventuali economie verranno utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato B.

B.5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In base all'istruttoria conseguente al termine per la presentazione delle domande del 31.12.2009, si demanda al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, l'adozione del provvedimento di erogazione delle somme spettanti ai Comuni ammessi a contributo e come individuati nel citato allegato B al presente provvedimento, in relazione alle spese documentate e fino alla concorrenza del fondo assegnato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali n. 27 del 07/11/2003, n. 30 del 26/10/2007, n. 1 e n. 2 del 27 /02/2008 e n. 2/2009;

VISTA l'Intesa con la Provincia di Trento ratificata dal Consiglio regionale con Legge Regionale 26/10/2007, n. 31;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTO il D.P.C.M. 19 Novembre 2008;

VISTA la L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 4565/07, n. 214/2008, n. 2398/08, n. 3230/08 e n. 1066/09;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 104 del 07.07.2009;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 24/07/2009;

PRESO ATTO e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare in data 08/09/2009;

delibera

1.       di approvare per il corrente esercizio 2009, in conformità delle indicazioni e motivazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato e per la parte relativa alle spese di investimento, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, c.1, lettera a), della Legge Regionale n. 30 del 26/10/2007 a favore dei Comuni ubicati in area montana secondo la graduatoria di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2.       di impegnare, per l'esercizio 2009 la somma di € 9.000.000,00 al Cap. 101023 "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" di cui all'art. 2, c. 1, lettera a) della L.R. 26/10/2007 n. 30 del Bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2009 della somma medesima è già stato prenotato al n. 79/2009;

3.       di approvare altresì per il corrente esercizio 2009, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli oneri conseguenti alle spese di gestione e funzionamento dei comuni ubicati in area montana ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007, con ricorso alle risorse allocate nell'UPB U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio pluriennale 2007-2009 e secondo la graduatoria di assegnazione di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione e per gli importi a fianco di ciascun Comune indicati;

4.       di impegnare, altresì, per l'esercizio 2009, la somma di € 237.500,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2009 della somma medesima è già stato prenotato al n. 2750/2009;

5.       di riservare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale le assegnazioni dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di cui al precedente punto 1. che presentino, con riferimento all'anno 2009, le richieste di contributo regionale ed i progetti/interventi entro la data del 31 dicembre 2009 con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate al punto A. SPESE DI INVESTIMENTO che qui si intendono integralmente riportate;

6.       di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 5. con le forme e modalità in premessa evidenziate;

7.       di demandare altresì al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'erogazione dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione di cui al precedente punto 3. che presentino, con riferimento all'anno 2009, domanda di contributo entro la data del 31 dicembre 2009 con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate al punto B. SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO che qui si intendono integralmente riportate.


(seguono allegati)

2914_AllegatoA_218727.pdf
2914_AllegatoB_218727.pdf

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