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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 20 ottobre 2009


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2751 del 22 settembre 2009

L.R. 16 agosto 2007 n. 20 - art. 3 "Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene". Definizione criteri di calcolo delle indennità di servitù di allagamento. Approvazione criteri di determinazione dell'indennizzo. Dgr n. 77/Cr del 9.06.2009 (lr n.20/2007 art. 3, comma 5).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'assessore alla Difesa del Suolo, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Come noto la Regione Veneto con legge regionale 16 agosto 2007 n. 20 all'articolo 3 ha previsto la possibilità di costituire "servitù di allagamento", da trascrivere nei pubblici registri, finalizzate alla realizzazione di interventi di pubblica utilità destinati alla riduzione delle piene, nei casi in cui non si ritenga utile e/o necessario procedere all'espropriazione dei terreni interessati dall'espansione periodica delle acque di piena.

Con la medesima norma è stato altresì stabilito, al comma 3, che l'importo massimo di detta servitù di allagamento non possa essere superiore a due terzi dell'indennità di esproprio dovuta al singolo proprietario, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia di espropri, da determinarsi in relazione sulla base di specifici criteri, quali, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi di acqua previsti dagli appositi studi idraulici (comma 4).

La stessa disposizione legislativa ha stabilito che il provvedimento di determinazione dei criteri sopra evidenziati dovrà essere approvato dalla Giunta regionale, acquisendo successivamente il parere della competente Commissione consiliare, nel termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quali il provvedimento di Giunta acquisisce efficacia, prescindendo dal parere medesimo.

Attese le peculiarità delle valutazioni da effettuare per la determinazione di detti criteri, legate anche alle destinazioni urbanistiche e di rischio idraulico delle aree interessate dalle periodiche espansioni delle acque di piena, considerato inoltre che il personale della competente struttura regionale risulta impegnato in attività che non consentono un ulteriore aggravio delle rispettive incombenze, si è ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 184, comma 2, della L.R. 12/91, avvalersi della collaborazione di un esperto del settore, esterno all'Amministrazione regionale, che analizzi i criteri indispensabili ed oggettivamente applicabili per una corretta determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari assoggettati a tale servitù.

In relazione a quanto sopra con deliberazione in data 18.12.2007 n. 4112 la Giunta regionale ha affidato l'incarico di consulenza sopra citato all'ing. Roberto Bin di Bussolengo (VR).

A seguito di numerosi incontri, con la competente Direzione Difesa del Suolo, il consulente suddetto ha predisposto il documento necessario per il calcolo delle indennità in argomento, che in data 03.03.2009 è stato ufficialmente presentato alle varie Associazioni e Federazioni regionale del settore agricolo, all'Unione delle Province e dei Comuni Veneti, nonché ai Segretari regionali competenti per i settori della Difesa del Suolo, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura.

Tale documento, che ha ottenuto un generale soddisfacimento da parte di tutti i Soggetti interessati, è stato nuovamente aggiornato tenendo conto delle segnalazioni e dei chiarimenti presentati.

In relazione a quanto sopra la Giunta regionale con provvedimento n. 77 del 09.06.2009 ha approvato la proposta di indennità di servitù di allagamento in argomento, con i relativi criteri di applicazione, al fine di acquisire il successivo parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 3, comma 5, della citata L. R. 20/2007.

La settima Commissione consiliare, effettuata l'istruttoria di competenza, nella seduta del 09.07.2009 con parere alla Giunta n. 705 si è espressa favorevolmente all'unanimità in merito alla proposta di indennità in parola, con la modifica di elevare il compenso per il deprezzamento del bene, in ragione dell'imposizione servitù di allagamento, dal 25 % al 35 % del valore di mercato dell'immobile, inteso quest'ultimo come "VAM" - Valore Agricolo Medio stabilito dalle competenti Commissioni provinciali per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Sulla base di tale parere è stato aggiornato il documento per la definizione dell'indennità in argomento, nonché dei relativi criteri applicativi, - allegato A - avente titolo "Proposta di indennità da servitù di allagamento" da sottoporre all'approvazione finale della Giunta regionale.

L'indennità in parola, come meglio specificato nell'allegato documento, risulta composta da un indennizzo correlato alla perdita di valore del bene, nonché da un indennizzo derivante dai danni procurati alla produzione per effetto della realizzazione del bacino di laminazione; va da sé che i proprietari degli immobili assoggettati a servitù saranno altresì ristorati per l'eventuale prelievo di materiale utilizzato in sito, o meno, per la realizzazione delle opere di laminazione in argomento.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;]

delibera

- di approvare, a seguito del parere favorevole n. 705 espresso in data 09.07.2009 dalla settima Commissione consiliare, la proposta di indennità da servitù di allagamento, allegato A al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, indispensabile per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16.08.2007 n. 20.


(seguono allegati)

2751_AllegatoA_218559.pdf

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