Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1822 del 23 giugno 2009
Promozione dell'alpinismo. Trasferimento alle Province delle risorse finanziarie per l'anno 2009. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, artt. 3, lettera m) e 117.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.
La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede all'articolo 3, comma 1, lettera m), tra le funzioni esercitate dalle Province in materia di turismo, quelle di incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano operanti sul territorio provinciale per l'attività di promozione dell'alpinismo.
L'articolo 117 della stessa legge regionale prevede che la Provincia conceda alle sezioni del Club alpino italiano, operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale.
A tal fine la Regione trasferisce alle Province le risorse previste nel bilancio di previsione regionale, da destinare alla promozione dell'alpinismo, che per l'anno 2009 ammontano ad euro 95.000,00 stanziate sul capitolo di spesa 31116 "Trasferimento alle Amministrazioni provinciali per la promozione dell'alpinismo" (articoli 3 e 117 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33).
Per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province, i criteri sono stati già approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1206 del 18 marzo 2005, che ha previsto per l'esercizio finanziario 2005 e successivi, l'assegnazione della quota spettante ad ognuna, in proporzione alle spese ammesse dalle stesse Province, sulla base delle domande di contributo presentate dalle sezioni del Club Alpino Italiano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 della legge regionale n. 33 del 2002.
Pertanto anche per l'anno in corso, le Province interessate hanno inoltrato alla Direzione regionale Turismo i relativi provvedimenti di approvazione del piano di riparto dei contributi per l'anno 2009 a favore delle sezioni del CAI, per le finalità previste al comma 2 dell'articolo n. 117 della legge regionale n. 33 del 2002, che ammontano complessivamente ad euro 92.179,40.
Con il presente provvedimento, quindi, si propone di trasferire per l'anno in corso, le risorse destinate alla promozione dell'alpinismo tra le Province, secondo i criteri già approvati con D.G.R. n. 1206 del 18 marzo 2005, assegnando l'importo spettante ad ogni Provincia interessata, in base alla spesa ammessa da ciascuna, come di seguito indicato:
Spesa ammessa Importo assegnato
Provincia di Belluno euro 6.294,00 euro 6.294,00
Provincia di Padova euro 7.048,00 euro 7.048,00
Provincia di Treviso euro 5.202,00 euro 5.202,00
Provincia di Venezia euro 29,217,40 euro 29,217,40
Provincia di Verona euro 4.082,00 euro 4.082,00
Provincia di Vicenza euro 40.336,00 euro 40.336,00
_________ _________
totale euro 92.179,40 euro 92.179,40
Per la Provincia di Rovigo si prende atto che nessuna domanda di contributo è stata presentata dalla Sezione del CAI di Rovigo e conseguentemente non è stata preventivata nessuna spesa per la promozione dell'alpinismo, per l'anno 2009, come comunicato dalla stessa Provincia, pertanto si propone di non assegnare alcuna somma alla Provincia di Rovigo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTI gli articoli 3, lettera m) e 117 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
VISTA la documentazione presentata dalle Province;
VISTA la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la DGR n. 1206 del 18 marzo 2005;]
delibera
Torna indietro