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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 14 luglio 2009


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 23 giugno 2009

Modifica ed integrazione alla DGR 543 dell'10/03/2009 avente ad oggetto: "LR 40 del 12 dicembre 2003 art. 65bis: Programma di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative.".

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato, riferisce quanto segue.

L'art. 65bis della L.R. 40/2003 prevede la concessione alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all'Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 30/91, di un aiuto fino all'ottanta percento della spesa riconosciuta, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.

Per dare attuazione alla norma suddetta la Giunta Regionale con deliberazione n. 543 del 10/03/2009 ha approvato le "Direttive generali criteri e prescrizioni tecnico-operative" per l'attuazione degli interventi di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico.

Successivamente è stata notificata alla Commissione Europea la scheda concernente le informazioni sintetiche sul regime di aiuto suddetto per usufruire del regime di esenzione previsto da regolamento (CE) 1857/2006.

Con nota del 1° aprile 2009 prot. M.2/mh D (2009) 9533 - pervenuta a questi uffici via e-mail in data 06/04/2009 - la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha trasmesso, alla Rappresentanza Permanente d'Italia, alcune osservazioni e ha richiesto di modificare alcuni punti del provvedimento regionale come segue:

  • deliberato della DGR 543/2009: inserire il punto "4.bis di dare atto altresì che sono ammissibili soltanto le spese sostenute dopo la pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea"
  • punto 4, paragrafo 1, dell'allegato A alla delibera in questione: sostituire il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 con il riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 come di seguito riportato: "I destinatari degli interventi sono le piccole medie imprese (PMI), di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 800/2008, attive nella produzione di prodotti agricoli operanti nel settore zootecnico, nell'ambito del territorio della Regione Veneto."
  • punto 10, lettera c) e punto 11 dell'allegato A alla delibera 543/09: escludere dalle attività previste e dall'elenco delle spese ammissibili le analisi di prodotto.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare le modifiche e le integrazioni sopra descritte e di approvare, con il presente provvedimento, il testo modificato ed integrato della delibera 543 del 10/03/2009 e del relativo allegato "Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative."

Si propone altresì, con il presente provvedimento, di adeguare i costi previsti al punto 11 dell'allegato A alla DGR 543/09 per il personale tecnico impiegato nell'ambito del programma. Infatti da verifiche e da valutazioni effettuate gli stessi sono attualmente da considerarsi inadeguati e non conformi ai costi reali; si ritiene congruo quindi portare il limite di spesa già previsto in 45.000,00 euro/anno ad 57.000,00 euro/anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10/03/2009 "LR 40 del 12 dicembre 2003 art. 65bis: Programma di assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative";

VISTA la nota del 1° aprile 2009 prot. M.2/mh D (2009) 9533 della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

VISTA la nota n. 500 del 9 marzo 2009 dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV.

delibera

  1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare le modifiche e le integrazioni che al testo della DGR n. 543/2009 e relativo allegato come di seguito riportato:
    • inserimento nel deliberato della DGR 543/2009 del punto "4.bis di dare atto altresì che sono ammissibili soltanto le spese sostenute dopo la pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea" ;
    • al punto 4, paragrafo 1, dell'allegato alla delibera medesima sostituzione del riferimento all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 con il riferimento all'Allegato I del regolamento. (CE) n. 800/2008 ;
    • al punto 10, lettera c) dell'allegato A alla delibera n. 543/2009 esclusione delle analisi di prodotto dalle attività previste;
    • al punto 11 dell'allegato A alla delibera n. 543/2009 esclusione delle analisi di prodotto dalle spese ammissibili;
  3. di modificare il punto 11 spese ammissibilidell'allegato A alla delibera 543/09 prevedendo il limite di 57.000,00 euro/anno per i costi previsti per il personale tecnico impiegato nell'ambito del programma;
  4. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura dell'approvazione del programma operativo annuale (POA) e dell'adozione di tutti gli atti necessari per la gestione amministrativa e finanziaria del Programma in oggetto;
  5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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