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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1294 del 05 maggio 2009
Approvazione documento Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 dicembre 2006 relativo ai "Criteri per la disposizione di percorsi complementari finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario rivolto a soggetti con crediti professionali in ambito sanitario". Revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 237/2003 e n. 2320/2004.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali dott. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.
Con Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta del 22 febbraio 2001, è stata individuata la figura ed il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario
L'Operatore Socio Sanitario è un operatore qualificato a svolgere attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, in ambito sociale e sanitario, e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
L'Accordo prevede che la formazione dell'OSS è attribuita alla competenza delle Regioni e Province autonome le quali provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche. Inoltre, è demandata alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, il compito di quantificare il credito formativo da attribuire ai titoli e servizi pregressi, per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario, e di prevedere le misure compensative nei casi in cui la formazione pregressa sia insufficiente per la parte sanitaria o sociale.
A conclusione di un lavoro istruttorio condotto dalla Commissione Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 14 dicembre 2006 ha approvato un documento, trasmesso con nota prot. n. 4475/A4SAN del 18 dicembre 2006, relativo ai "Criteri per la predisposizione di percorsi complementari finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore socio-sanitario rivolti a soggetti con crediti professionali in ambito sanitario".
Tale documento individua i criteri per la predisposizione di un percorso formativo complementare finalizzato al rilascio della qualifica di Operatore Socio-Sanitario a soggetti comunitari e non comunitari in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria non riconosciuti idonei dal Ministero della Salute allo svolgimento della relativa attività professionale in Italia.
Il percorso complementare dovrà essere realizzato e sviluppato a cura di ciascuna Regione e Provincia autonoma ed avrà una durata minima di 200 ore articolate in due moduli, uno teorico ed uno di tirocinio, definito per aree formative in riferimento al modello organizzativo del percorso previsto per l'Operatore Socio Sanitario.
L'iniziativa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si propone di garantire un intervento formativo uniforme da parte delle singole Regioni onde assicurare standard omogenei di preparazione degli operatori stante le diverse provenienze culturali e formative di quest'ultimi.
La frequenza del percorso formativo complementare si traduce pertanto in un passaggio fondamentale e necessario da far compiere agli interessati, comunitari e non comunitari, sprovvisti di un titolo immediatamente utilizzabile ma che si presenta tuttavia valutabile in termini di crediti formativi.
Il corso complementare consentirà l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, titolo che oggi è ampiamente richiesto per l'impiego presso le organizzazioni sanitarie e sociali, il cui conseguimento costituisce altresì una premessa indispensabile anche per l'accesso ad ulteriori percorsi formativi.
Condividendone il fine, con il presente atto si propone pertanto l'approvazione del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 dicembre 2006, riportato all'ALLEGATO A al presente provvedimento di cui forma parte integrante.
Da quanto ora illustrato emerge come il sistema disegnato dai provvedimenti di Giunta regionale n. 237 del 7 febbraio 2003 e n. 2320 del 30 luglio 2004 non sia più coerente con il nuovo quadro delineato dall'intervento interregionale. Tali atti infatti prevedono che titoli esteri variamente denominati ed afferenti unicamente all'area dell'assistenza infermieristica possano, se sussistono le condizioni, essere riconosciuti idonei per l'esercizio delle attività previste per l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.
A fronte di quanto rilevato risulta pertanto necessario procedere sia ad una armonizzazione dei molteplici interventi regionali riguardanti la figura e la formazione dell'Operatore Socio Sanitario di cui alla legge regionale n. 20 del 16 agosto 2001, sia ad una integrazione del sistema regionale di quantificazione e attribuzione del credito formativo per titoli e servizi pregressi, di cui alla DGR 1972 del 25 giugno 2004, con quanto previsto dal documento interregionale al riguardo.
La deliberazione sopra indicata n. 237/2003 ha altresì contemplato la possibilità di riconoscere il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di Infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, valido ai fini dell'esercizio delle attività previste per l'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, al fine di permettere nuovamente il rientro nel mercato del lavoro della figura posta ad esaurimento dalla legge 3 giugno 1980, n. 243.
Quanto sopra previsto ora trova più idonea e completa trattazione nella delibera di Giunta regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 in tema di standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione del Veneto, ove appunto, per ogni tipologia di struttura di offerta vi sono indicati, tra l'altro, i titoli di studio che il personale addetto deve possedere, ed in particolare, per la parte che qui interessa, viene prevista la specifica presenza degli Infermieri generici presso quelle strutture di carattere residenziale e semi-residenziale che, per la loro peculiarità in termini di finalità assistenziale e di utenza servita, abbisognano di tale professionalità.
In ragione di quanto illustrato e per le motivazioni espresse, con il presente atto si propone di revocare le deliberazioni di Giunta regionale n. 237 del 7 febbraio 2003 e n. 2320 del 30 luglio 2004, demandando ad una apposita commissione il compito di elaborare una proposta organica di attuazione, del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 dicembre 2006, in armonia e coerentemente con quanto previsto in materia di Operatore Socio Sanitario, da presentarsi successivamente all'approvazione della Giunta regionale. Si rinvia ad un successivo atto del Segretario regionale Sanità e Sociale la costituzione della commissione medesima.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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