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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 12 maggio 2009


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 21 aprile 2009

Definizione dei criteri di assegnazione agli Enti Locali del fondo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione in base alla L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

  1. La legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ha previsto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001, che il finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge regionale, fosse assicurato mediante apposito fondo denominato "Finanziamento delle funzioni conferite per il decentramento amministrativo", da collocarsi nella f.o. F0002" "Relazioni istituzionali", u.p.b.U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
  2. La consistenza del fondo per l'anno 2009 è stata fissata, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2009, in complessivi Euro 9.374.645,00 derivanti dalla somma degli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa n. 100172-100174-100175 della f.o. F0002 - u.p.b. U0006.
  3. Occorre definire quindi, in attuazione della succitata normativa, i criteri di riparto del fondo in oggetto, al fine di finanziare gli Enti locali per le funzioni svolte nel corso dell'anno 2009, limitatamente a quelle conferite dalla Regione in attuazione della L.R. n. 11/2001 e che non trovano copertura in altri capitoli di bilancio, in relazione a specifiche leggi regionali. Tali funzioni, individuabili nell'ambito di molteplici settori di attività sono esercitate da Province, Comuni, Comunità Montane, U.L.S.S. e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Come sancito nella precedente deliberazione n. 1337 del 26.05.2008 relativa alla determinazione dei criteri per l'anno 2008, si evidenzia opportunamente che per alcune funzioni o attività sono risultate assorbite le corrispondenti risorse finanziarie correlate alle funzioni già esercitate nelle stesse materie dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi del D.P.R. 616/77 e dalle successive norme intervenute ante L.R. 11/01.
  4. Come ricordato, per l'anno 2008, i criteri di riparto del fondo di cui all'oggetto, sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1337 del 26.05.2008. In tale provvedimento è stato stabilito che la quantificazione specifica delle risorse da destinare a ciascun Ente fosse determinata nel modo seguente:
    1. per quanto riguarda i Comuni, che venisse assegnata una quota fissa uguale per tutti di 1.000 Euro più una quota rapportata al numero di abitanti di ciascun Comune rilevati dai dati ISTAT 2001;
    2. per quanto riguarda le Province, per una quota del 45% in base alla popolazione, per una quota del 45% da suddividere in parti uguali, e per una quota del 10% legata al territorio (inteso come superficie territoriale);
    3. per quanto riguarda le Comunità Montane, secondo i criteri indicati all'articolo 17,comma 2, lett. a-b-c-d-e della L.R. 19 del 3.7.1992 .
  5. Ciò premesso, si propone, innanzitutto, che il fondo di cui all'oggetto, fissato dal bilancio regionale 2009 nell'importo complessivo di Euro 9.374.645,00, venga ripartito secondo i seguenti criteri già stabiliti dalla precedente D.G.R. n. 1337/2008 e pertanto:
    1. per quanto riguarda le Province viene assegnata: a) una quota del 45% in base alla popolazione (dati ISTAT 2001); b) una quota del 10% da suddividere in parti uguali; c) una quota del 45% legata al territorio (inteso come superficie territoriale);
    2. per quanto riguarda i Comuni viene assegnata una quota fissa uguale per tutti di 1.000 Euro più una quota rapportata al numero di abitanti di ciascun Comune rilevati dai dati ISTAT 2001;
    3. per quanto riguarda le Comunità Montane vengono ripresi i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a)-b)-c)-d)-e) della L.R. n. 19 del 3.7.1992, comprendendo anche le Comunità Montane soppresse per effetto dell'articolo 2, comma 20, della legge n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008 ), atteso che le medesime continuano, nel corso dell'anno 2009, a svolgere, sia pure in gestione commissariale, le funzioni conferite dalla Regione in base alla L.R. n. 11/2001 e successive modificazioni.
  6. Si propone, inoltre, di demandare ad appositi decreti del Dirigente della Direzione Regionale Enti Locali Persone Giuridiche e Controllo Atti: a) la determinazione specifica degli importi da destinare a ciascun Ente, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 5); b) l'impegno della spesa nei corrispondenti capitoli di competenza del bilancio 2009; c) la liquidazione degli importi medesimi, nel rispetto delle seguenti modalità:
    1. alle Province, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il restante 20% (da cui verrà trattenuto l'importo corrispondente alla spesa sostenuta dalla Regione per il personale comandato nell'anno 2009), per le funzioni delegate dalla Regione, anche antecedenti alla L.R. 11/2001, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2010 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2009;
    2. alle Comunità Montane, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il restante 20%, per le funzioni delegate dalla Regione, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R n.39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2010 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2009;
    3. ai Comuni, per l'80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione , e per il restante 20%, per le funzioni delegate dalla Regione, dopo aver acquisito per queste ultime la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nel 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001; entrambe le quote verranno contestualmente liquidate nel 2010 e la quota del 20% nei limiti di quanto verrà rendicontato per l'esercizio delle funzioni delegate relative all'anno 2009.
  7. Si propone, infine, che, qualora, nel 2010, non dovessero pervenire da parte degli Enti di cui al precedente punto 6), lettere a)-b)-c), le relazioni ed i rendiconti previsti o, qualora dall'esame dei predetti rendiconti, dovesse essere accertata una spesa complessiva di importo inferiore all'importo delle risorse complessive assegnate ad ogni singolo Ente, l'eventuale economia così risultante vada ad implementare la quota del fondo destinata a finanziare le funzioni trasferite dalla Regione, dando mandato al Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di ridistribuire l'economia predetta, per ciascuna categoria di Enti, mediante appositi decreti, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui al precedente punto 5).

Il relatore conclude la propria relazione, proponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTO l'articolo 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
  • VISTO l'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002;
  • VISTA la D.G.R. n. 1337 del 26.05.2008;
  • VISTIgli articoli 42, 44 e 56, comma 2, della L.R. n. 39/2001;
  • VISTO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali in data 2 aprile 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), della L.R. n. 20/1997 e successive modifiche ed integrazioni;]

delibera

  1. di stabilire che, per l'anno 2009, il fondo per il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti locali, di cui all'oggetto, nell'importo complessivo di Euro 9.374.645,00, venga ripartito nel modo che segue:
                                                      Anno 2009
  • Entità complessiva del fondo: Euro 9.374.645,00
  • Quota da destinare ai Comuni: Euro 813.455,00
  • Quota da destinare alle Comunità Montane: Euro 258.190,00
  • Quota da destinare alle Province: Euro 8.303.000,00
  1. di demandare ad appositi decreti del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti sia l'assunzione dell'impegno della spesa nei corrispondenti capitoli del bilancio 2009, sia la quantificazione specifica degli importi da assegnare alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, e sia la liquidazione degli importi medesimi, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate ai punti 5) e 6) della premessa della presente deliberazione;
  2. di stabilire che eventuali economie accertate vengano ridistribuite secondo le modalità previste al punto 7) della premessa della presente deliberazione.


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