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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 21 aprile 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 31 marzo 2009

"Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO)"- (artt. 33 e 34 L.n. 833 del 13.12.1978 e L. n. 180 del 13/5/1978 )

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

L'articolo 32 della Costituzione Italiana, ripreso dall'art. 1 della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 13.12.1978 n. 833) sottolinea come ogni cittadino abbia il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e che tale tutela deve essere attuata rispettando la dignità e la libertà della persona.

In una ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 13 della Costituzione della Repubblica).

Tuttavia esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e quindi attuare obbligatoriamente un trattamento sanitario nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso.

I trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori, rappresentano, quindi, atti di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei trattamenti sanitari necessariamente volontari.

In generale si deve intendere per trattamenti sanitari tutti quegli atti che l'esercente una professione sanitaria compie su una persona allo scopo di tutelare la salute, mentre per accertamenti sanitari si intendono quelle attività a carattere diagnostico costituenti momento preliminare-conoscitivo finalizzato a formulare la diagnosi e/o ad individuare la più idonea terapia.

La normativa italiana prevede la possibilità di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) in situazioni di malattia mentale.

L'emanazione della L. n. 833/78 ha confermato i contenuti della Legge specifica n. 180/78, segnando una netta discontinuità con un passato nel quale il ricovero delle persone con disturbi mentali era motivato più con considerazioni di ordine pubblico che con esigenze di intervento di cura.

La L. n. 180/78 aveva già dettato le norme e le procedure per l'effettuazione dei TSO. nel pieno rispetto della dignità e della libertà della "persona", sancendo la titolarità dei diritti anche nei casi di gravi disturbi mentali.

In questo senso la L. n.180/78 prima e il primo comma dell'art 33 della L. n. 833/78 poi, affermano che "gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari", affermando il duplice diritto alla difesa della salute e alla libertà individuale in merito, anche nel caso di malattia mentale. Ogni forma di intervento sanitario che prescinda dal consenso viene considerata un'eccezione, di cui restringere la portata, salvaguardando i diritti della persona dalle limitazioni che ne derivano, attraverso specifiche procedure.

La Legge assicura garanzie alla persona sottoposta agli interventi sanitari obbligatori, facendo corrispondere alle crescenti limitazioni della libertà personale livelli crescenti di garanzia.

Le procedure di intervento obbligatorio, ASO e TSO, vengono attivate quando il dovere di intervenire a beneficio del paziente, in conflitto con il dovere di rispettare il diritto alla libertà del cittadino, viene giudicato prevalente su quest'ultimo.

Alla luce dell'esperienza si è emersa una difformità di applicazione pratica di tali procedure sul territorio nazionale, con differenze tra una regione e l'altra e, spesso, nella stessa regione tra il territorio di una Azienda ULSS e l'altra.

Le Linee Guida Regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di uniformare l'utilizzo di tale strumento d'intervento ed è rivolto ai Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto.

Le linee Guida sono state valutate dalla Commissione Regionale per la Salute Mentale, di cui alla DGR n. 1720 del 24 giugno 2009, attraverso un percorso di elaborazione che si è sviluppato nelle sedute del 9/06/2008, 17/07/08, 25/09/08, 28/10/08, 3/12/08, 29/01/2009 e 12/02/09. Al termine di questo percorso la Commissione Regionale ha proposto la ratifica con provvedimento di Giunta.

Le suddette Linee Guida tengono conto anche del "Documento di raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale (Artt. 33, 34 e 35 Legge 23 dicembre 1978 n. 833), approvato nella seduta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 19 marzo 2009.

Le Linee Guida affrontano le seguenti tematiche:

1.       Premessa.

2.       Presupposti teorici.

          Obbligatorietà del trattamento sanitario in Psichiatria.

          Pericolosità e malattia.

3.       Interventi Sanitari Obbligatori.

          Le condizioni.

4.       Funzioni e compiti dei referenti istituzionali.

          Ordinanza del Sindaco e competenze della Polizia Locale.

          Il ruolo del personale sanitario.

5.       Interventi sanitari che non necessitano di TSO.

          L'intervento in "stato di necessità".

          Stato di coscienza gravemente alterato.

          Pericolo immediato per comportamenti violenti auto-eterodiretti in malattia mentale, tali da comportare immediato pericolo.

          Richiesta al medico psichiatra di trattamento sanitario obbligatorio in assenza di patologie psichiatriche.

          Trattamenti senza consenso con i minori.

          Trattamento Sanitario Obbligatorio con interdetti.

          Condizioni per il Trattamento Sanitario Obbligatorio nei disturbi alimentari.

6.       Modalità di redazione delle certificazioni.

          Le certificazioni.

          Durata della validità delle certificazioni e delle ordinanze.

7.       Esecuzione dell'ordinanza.

          Tipologie critiche e modalità di intervento.

          Trasporto del malato.

          Individuazione del SPDC per TSO.

          Libertà di scelta del luogo e del servizio in caso do ASO/TSO.

          Accoglimento del malato presso l'S.P.D.C.

          Avvertenze nell'esecuzione del T.S.O.

8.       Revoca dell'ordinanza di TSO per accettazione della terapia da parte del malato in fase di esecuzione del provvedimento.

          Accettazione della terapia in fase di esecuzione di TSO.

9.       TSO in regime di degenza ospedaliera.

          Procedure da attuare in caso di allontanamento del paziente dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

10. Accertamento Sanitario Obbligatorio.

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale ilseguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la Legge n. 180/78;
  • VISTA la Legge n. 833/78;
  • VISTA DGRV n. 1720/09;
  • VISTO il "Documento di raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale" (Artt. 33, 34 e 35 Legge 23 dicembre 1978 n. 833), approvato nella seduta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 19 marzo 2009.

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le"Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO)" "Allegato A", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di demandare alle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto, attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale, l'applicazione delle Linee Guida di cui al punto 2.


(seguono allegati)

847_AllegatoA_214444.pdf

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