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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 26 dicembre 2008


Materia: Artigianato

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 16 dicembre 2008

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (L.R. 17.01.2002, n. 2 - art. 21). Aggiornamento dei "CRITERI DI UTILIZZO".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor riferisce quanto segue.

L'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ha istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane, al quale sono state destinate ed impegnate, sino ad oggi, risorse complessive pari a Euro 72.190.805,92=., di cui Euro 12.000.000,00.= ancora da erogare.

L'istituzione del Fondo, dettata dalla necessità di intervenire anche nell'ambito del credito agevolato e convenzionato per le imprese artigiane, attraverso lo strumento del fondo di rotazione, ha operato con successo a partire dall'ottobre 2002. Allo stato attuale, ad una sufficiente assegnazione di risorse allo strumento, in termini di stanziamento di competenza, si riscontrano dei tempi di attesa delle domande nel soddisfacimento delle richieste di erogazione delle provviste dovuti ai noti problemi di contenimento della spesa (in termini di cassa) legati al patto di stabilità.

Il citato articolo 21 della L.R. n. 2 del 2002 dispone che possono beneficiare degli interventi del Fondo di rotazione in argomento, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto (così come definite dalla legge regionale 31.12.1987, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni) nonché i loro consorzi e le società consortili anche in forma cooperativa, le relative associazioni temporanee di imprese.

Il medesimo articolo 21 dispone che la Giunta Regionale provveda, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dalla norma in argomento.

In merito a quanto sopra si fa presente che il 28 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) in sostituzione del Reg. CE n. 69/2001. Tale regolamento si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Inoltre la Giunta Regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare competente, ad aggiornare i criteri di utilizzo del Fondo di rotazione in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.

In adempimento a quanto sopra esposto, la Giunta regionale ha sottoposto nel corso dell'anno 2007 alla Terza Commissione consiliare, il provvedimento n. 66/CR del 12 giugno 2007, contenente gli aggiornamenti dei "Criteri di Utilizzo" del Fondo per il prescritto parere.

La citata Commissione consiliare, nella seduta del 17 luglio 2007, ha espresso all'unanimità parere favorevole in ordine al provvedimento citato proponendo, previa verifica da parte della Direzione Artigianato della compatibilità con la vigente normativa europea, l'inserimento nei "Criteri di Utilizzo" al punto 12 "Procedure" di cui all'allegato "A", dopo il secondo capoverso: "L'attività istruttoria di Veneto Sviluppo è diretta esclusivamente a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente provvedimento e la congruità delle spese sostenute". Con ciò la Commissione proponeva alla Giunta di delimitare l'attività di Veneto Sviluppo S.p.A. alla sola prima parte del comma 5 - art. 5 - del D.Lgs. n. 123/1988 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In merito a ciò, la Direzione Artigianato ha verificato, a seguito parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi (note del 25 ottobre 2007, n. 599098/40.03 e 12 dicembre 2007, n. 702144/40.03), non ravvisarsi alcun elemento di illegittimità. Veneto Sviluppo S.p.A. ha sottolineato l'opportunità di mantenere la uniformità della procedura istruttoria delle istanze a valere sulla L.R. 2/02, in termini di attività che la medesima deve svolgere, rispetto agli altri fondi di rotazione dalla stessa gestiti e per tale motivo i "Criteri di utilizzo" non sono stati integrati con il passaggio suddetto.

Si è ritenuto opportuno, poi, consultare le categorie regionali del settore, anche alla luce delle proposte del Comitato Consultivo per il Credito e riferite alla L.R. 48/93, le quali hanno espresso le proprie osservazioni e proposte sull'argomento consentendo di contestualizzare i nuovi criteri che si propongono per l'approvazione e che sono stati oggetto di un nuovo parere favorevole della Terza Commissione consiliare (Parere alla Giunta regionale n. 580 espresso nella seduta del 26 novembre 2008).

Conseguentemente si propone di approvare gli aggiornamenti dei "Criteri di utilizzo" che si riassumono in sintesi nei seguenti:

a)      adeguamento al Reg. (CE) n. 1998/06 "de minimis";

b)      esclusione del leasing immobiliare;

c)      elevazione del limite minimo di finanziamento da € 12.500,00.= a € 25.000,00.=;

d)      la misura dell'agevolazione ricondotta a due fattispecie (50% e 40%);

e)      la modifica dell'art. 14 "Revoche e Sanzioni" per comprendervi due fattispecie ricorrenti "Rinunce e Revoche" onde uniformarle ai nuovi criteri approvati per le operazioni Artigiancassa.

Le modifiche sostanziali ai "Criteri di utilizzo e modalità di gestione", di cui all'allegato "A", riguardano in particolare i punti 3, 4, 6,7, 9, 11, 12 e 14.

Nell'allegato "B" sono invece elencati gli organismi di garanzia artigiani (di cui alla L.R. n. 48 del 6 settembre 1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e)) che attualmente, ai sensi del punto 10 dei criteri, possono rilasciare idonea garanzia.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTOil D.Lgs. n. 123/1988, in particolare l'art. 5;

VISTOil Regolamento della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore);

VISTOlo schema di convenzione Regione/Veneto Sviluppo SpA approvato con DGR n. 1805 del 13.6.2003 e la successiva convenzione sottoscritta;

VISTAla D.G.R. n. 66/CR del 12 giugno 2007;

VISTAla nota del 19 luglio 2007, n. prot. gen. 08344, del Presidente della Terza Commissione consiliare in merito al parere favorevole, con proposta di modifica, ai criteri di cui all'allegato della D.G.R. n. 66/CR del 12 giugno 2007;

VISTAla D.G.R. n. 130/CR del 14 ottobre 2008;

VISTAla nota del 27 nov. 2008, n. prot. 0014980, d'ordine del Presidente della Terza Commissione consiliare in merito al parere favorevole ai criteri di cui all'allegato della D.G.R. n. 130/CR del 14 ottobre 2008;

RITENUTOopportuno proporre alcune modifiche al regolamento vigente in modo da aggiornarlo al Regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore e da renderlo maggiormente funzionale alla migliore operatività del Fondo;

VISTOl'art. 21 della legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2002;]

delibera

1.       di approvare il nuovo testo dei "Criteri di utilizzo e modalità di gestione" del "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2002)" riportato nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. di disporre che le modifiche ai "Criteri di utilizzo" trovino applicazione il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento. A tal fine rileva la data di sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. di pubblicare nel B.U.R. la sola parte dispositiva del presente provvedimento ed integralmente l'allegato "A" e l'allegato "B".


(seguono allegati)

3985_AllegatoA_211964.pdf
3985_AllegatoB_211964.pdf

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