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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 26 dicembre 2008


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3963 del 16 dicembre 2008

"Interventi regionali a favore dei centri storici dei Comuni Minori". Disposizioni attuative relative ai Comuni con popolazione da 3501 a 15000. (L.R. n. 2/2001).

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 01.02.2001, n. 2, "Interventi regionali a favore dei centri storici dei Comuni Minori", promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori, con popolazione inferiore ai 3500 abitanti, mediante la concessione agli stessi di contributi per interventi di recupero di edifici aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti pubblici e/o privati.

La legge regionale 26.06.2008, n. 4, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", all'art. 11 "Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 01.02.2001, n. 2", stabilisce ora che, ai soli fini dell'applicazione della L.R. 01.02.2001, n. 2, sono equiparati ai "Comuni minori" i nuclei abitativi che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi Comuni di appartenenza, con popolazione fino a 1000 abitanti, purchè ricompresi nel territorio dei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti.

Con il presente provvedimento, si intendono quindi ora definire le modalità mediante le quali individuare i nuclei abitativi che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 bis, dell'art. 1, della L.R. n. 02/2001, così come modificata dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 04/2008, sono equiparati ai Comuni minori.

Si dispone pertanto che i Comuni con popolazione da 3501 a 15000 abitanti, elencati nell'allegato A "Comuni da 3501 a 15000 abitanti al 31.12.2004", facciano pervenire alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur del presente provvedimento, l'elenco dei nuclei abitativi che, a seguito di proprie verifiche, risultino avere popolazione fino a 1000 abitanti, individuandoli con il relativo toponimo.

I dati riguardanti la popolazione sono quelli risultanti al 31.12.2004.

Per quanto riguarda i criteri di delimitazione dei nuclei abitativi, si precisa che gli stessi devono essere caratterizzati da discontinuità rispetto al "Centro capoluogo" e comprendere, in quanto a popolazione, tutti gli abitanti classificati dall'Istat sotto il rispettivo toponimo.

I nuclei abitativi riportati nell'elenco devono inoltre essere rappresentati in adeguata cartografia, sulla quale devono essere individuati graficamente anche i perimetri dei Centri storici ricompresi all'interno dei nuclei stessi.

Ai fini dell'individuazione dei Centri storici da riportare in planimetria, si fa riferimento ai perimetri indicati negli strumenti urbanistici comunali.

Vanno inoltre rappresentati, qualora non coincidenti con i precedenti, differenziandoli con opportuna grafia, i perimetri indicati negli "Atlanti Provinciali dei Centri storici" redatti dalla Regione ai sensi della L.R, 31.05.1980, n. 80.

E' possibile prendere visione degli Atlanti provinciali sul seguente sito internet:

www.regione.veneto.it/ambiente+e+territorio/lavori+pubblici/attività+di+gestione/atlante dei centri storici del Veneto

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma, dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la legge regionale 01.02.2001 n. 2;

VISTA la legge regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11, comma 3, della legge regionale 26.06.2008, n. 4.]


delibera

- Di approvare le modalità di individuazione dei nuclei abitativi che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 bis, dell'art. 1, della L.R. n. 02/2001, sono equiparati, ai soli fini della L.R. n. 02/2001 stessa, ai Comuni minori, come riportate in premessa.

- di dare atto che, conformemente a quanto disposto dal sopra citato comma 3 bis, dell'art. 1, della L.R. n. 02/2001, le disposizioni di cui al precedente alinea, si applicano ai Comuni riportati nell'allegato A "Comuni da 3501 a 15000 abitanti al 31.12.2004".


(seguono allegati)

3963_AllegatoA_211963.pdf

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