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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3858 del 09 dicembre 2008
L.R. 10/90 art. 19. Apertura dei termini e disposizioni per il riconoscimento di corsi professionali preparatori all'esame per "Agenti di affari in mediazione on - line" previsti da leggi speciali (legge 3 febbraio 1989, n° 39 e circolare regionale n° 8 del 10 marzo 1993). Anno "2009-2010-2011".
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 11 marzo 2008 è stato approvato il Piano annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione per il periodo 2007-2008.
Tra le azioni classificabili nelle aree della formazione superiore e continua, è prevista quella rivolta al conseguimento di abilitazioni professionali specifiche o di aggiornamento professionale finalizzato al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, o all'ottenimento di patenti di mestiere o autorizzazioni per l'esercizio di attività professionali.
La legge regionale 30 gennaio 1990, n° 10 e successive modifiche, all'art. 19 prevede che enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale possano chiedere il riconoscimento di corsi professionali, senza il concorso finanziario della Regione, finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica, di specializzazione o di un titolo che produca gli effetti previsti dalla norma di riferimento.
Per l'ammissione a tale riconoscimento, che non si estende all'istituzione promotrice, i contenuti dei progetti formativi dei corsi devono risultare congrui e conformi ai contenuti specifici delle disposizioni regolamentari statali e/o regionali vigenti.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si vuole approvare la Direttiva relativa ai corsi preparatori all'esame per agenti di affari in mediazione on - line,Legge 3 febbraio 1989, n° 39 e circolare regionale n. 8 del 10/03/1993 per gli anni 2009 - 2010 - 2011.
I corsi sono finalizzati al rilascio ai partecipanti, ai sensi della vigente normativa, di un certificato di frequenza per l'ammissione all'esame, da sostenere dinanzi ad apposita Commissione istituita presso la CCIAA territorialmente competente.
Potranno proporre progetti formativi gli Organismi di Formazione Professionale accreditati per gli ambiti Formazione Superiore e/o Formazione Continua, iscritti nell'elenco regionale ai sensi della L.R. 19/02, anche in partenariato con Organismi di formazione non accreditati ai sensi della D.G.R. 13.02.04, n 359.
Possono, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore e/o della Formazione Continua ai sensi della DGR n. 359/2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione. In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Alla valutazione di conformità dei progetti provvederà apposito nucleo composto da dipendenti della Direzione Regionale Formazione.
I singoli percorsi formativi riconosciuti ai sensi dell'art.19 L.R. n. 10/90, senza oneri quindi, a carico del bilancio regionale, dovranno concludersi entro il 31/12/2011 ed assicurare i contenuti minimi formativi di cui alla Direttiva Allegato B al presente provvedimento.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono pertanto proposti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti allegati:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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