Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 18 novembre 2008


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3012 del 21 ottobre 2008

Completamento del processo di delega ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda delle funzioni amministrative in materia di porti lacuali ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 52/89. Revoca della D.G.R. n. 1667 del 24.06.2008.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso.

La L.R. n. 52 dell'1.12.1989 disciplina, tra le altre, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché la navigazione sul Lago di Garda.

Per quanto concerne l'utilizzo del demanio lacuale, l'art. 6 della L. R. n. 52/89 prevede che gli Enti preposti (Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia autonoma di Trento) stabiliscano con propri atti di indirizzo, criteri uniformi che devono riguardare, in particolare:

"a) la individuazione e la delimitazione delle:

- aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale e da diporto;

- aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;

- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria".

La D.G.R. n. 5356 del 8.11.1994, adottata nella vigenza dell'abrogata L.R. n. 52/83, ha disciplinato la pianificazione e gestione delle zone portuali del Lago di Garda attraverso l'elaborazione del piano di utilizzazione delle aree a terra, a lago e per l'ormeggio fisso interno ai porti. Con tale deliberazione si è introdotto il criterio del "modulo standard" per la determinazione dell'area concedibile, si sono individuati i criteri di assegnazione dei posti barca secondo categorie di attività e sono stati approntati i relativi iter istruttori. Essa, nata come atto di indirizzo in previsione delle deleghe ai Comuni già previste dall'art. 20 della L.R. 52/83 e tutt'ora esecutiva per la parte pianificatoria, detta criteri che per la loro coerenza possono essere assunti come punto di partenza per l'attuazione delle deleghe previste dagli artt. 7 e 8 della L.R. n. 52/89, sostitutiva della L.R. n. 52/83.

Con successiva D.G.R. n. 1401 del 14.05.2004 sono state adottate nuoveprocedure per il rilascio delle concessioni nelle zone portuali, suddivise in concessioni di spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto, in concessioni a terra ed a lago con destinazione diversa da ormeggio fisso ed in spazi acquei per boe d'ormeggio, lasciando peraltro inalterata la pianificazione prevista dalla D.G.R. n. 5356.

Nel frattempo, con la L.R. 4.11.2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono state conferite ai Comuni rivieraschi gardesani funzioni amministrative relative, tra l'altro, a "concessioni di sponde e spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative", in materia di demanio lacuale (extraportuale).

In seguito alle istanze dei Comuni rivieraschi rivolte ad ottenere la delega di funzioni amministrative anche per il rilascio delle concessioni nelle zone portuali, prevista dagli artt. 7 ed 8 della citata L.R. n. 52/1989, la Regione del Veneto ha dato luogo ad una prima attribuzione di competenze con l'adozione delle D.G.R. n. 4221 del 28.12.2006 e la D.G.R. n. 1919 del 26.06.2007.

Con la D.G.R. n. 4221, in particolare, è stata conferita la delega di funzioni amministrative riguardanti la tenuta dei registri degli atti di concessione, l'istruttoria eil rilascio delle concessioni di aree e spazi acquei per l'esercizio della navigazione e delle concessioni a terra, nonché l'istruttoria per l'individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree oggetto di concessione all'interno dei porti e per la ripartizione degli spazi acquei all'interno degli stessi.

Con la D.G.R. n. 1919, invece, sono stati dettati gli indirizzi operativi per dare attuazione a dette delegheed è stato istituito un gruppo di lavoro con lo scopo di supportare i Comuni nella delicata fase del passaggio di competenze e di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

In occasione delle riunioni del gruppo di lavoro istituito con la menzionata D.G.R. n. 1919/2007 e dell'incontro avvenuto in data 23.06.2008 a Verona tra rappresentanti della Giunta regionale e gli amministratori dei Comuni gardesani, è emersa la volontà dei Comuni di procedere alla rivisitazione dello schema distributivo dei posti barca all'interno di ogni singolo porto, nonché alla revisione ed aggiornamento dei criteri di assegnazione degli stessi.

Pertanto, al fine di poter accogliere le richieste dei Comuni ed approntare i provvedimenti amministrativi conseguenti, la Giunta regionale ha ritenuto di non procedere all'indizione di nuovo bando per l'assegnazione di posti barca (che avrebbe dato luogo ad una graduatoria di durata quadriennale ed a contratti di concessione di durata quinquennale), stabilendo, con D.G.R. n. 1667 del 24.06.2008, di prorogare fino al 28.02.2009 la validità delle graduatorie per l'assegnazione di posti barca in scadenza il 26.11.2008.

Inoltre, con D.G.R. n. 1780 del 1.07.2008, sono state apportate alcune modifiche ai menzionati indirizzi operativi allo scopo di consentire ai Comuni di riscuotereinteramente i canoni concessori, salvo riversare alla Regione le relative spettanze.

Successivamente, con nota prot. n. 10394 del 24.07.2008 il Comune di Bardolino, all'esito di una riunione tra Sindaci tenutasi il 14.07. u.s. a Verona, ha inviato agli Assessori alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture e alle Politiche dei Lavori pubblici e Sport una lettera d'intenti sottoscritta da tutti i sindaci dei Comuni gardesani, con la quale si chiedeva che fosse ampliato l'oggetto della delega di funzioni di cui alla D.G.R. n. 4221 del 28.12.2006 in modo che le deleghe attribuite ai Comuni comprendessero non soltanto la gestione delle concessioni, ma anche le funzioni più propriamente pianificatorie e regolatorie ancora rimaste in capo alla Regione. I sindaci proponevano, inoltre, una disciplina transitoria della gestione delle concessioni in essere per il periodo di completamento del processo di delega.

In sostanza, con tale istanza i Sindaci dei comuni rivieraschi hanno chiesto di essere autorizzati ad adottare:

-          Un regolamento unitario per la gestione delle zone portualicomprendente nuove procedure per il rilascio delle concessioni (sostitutive delle procedure approvate con D.G.R. n. 1401/2004);

-          Un piano porti unitario approvato da ogni Comune per la parte di propria competenza (sostitutivo della pianificazione effettuata dalla Regione con D.G.R. n. 5356/94).

Nella lettera è indicata anche una possibile tempistica per arrivare alla piena attuazione del processo di delega da concludersi entro il mese di marzo 2009.

I contenuti della lettera d'intenti sono apparsi nel complesso meritevoli di accoglimento e compatibili con la L.R. n. 52/1989 e di conseguenza, in riscontro a questa lettera, è stata inviata agli interessati la nota prot. n. 482546/45.02 del 19.09.2008 a firma dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture che ha espresso l'intento della Regione di aderire, nella sostanza e nella tempistica, alle richieste formulate dai Comuni e hafornito le prime indicazioni operative alle quali i Comuni sono stati invitati a conformarsi allo scopo di pervenire, con spirito collaborativo, ad una rapida e coerente definizione del processo di delega.

Pertanto, con l'adozione del presente provvedimento, in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e di quanto disposto dalla L.R. 52/1989, si propone di completare il conferimento di deleghe amministrative ai Comuni Rivieraschi del Lago di Garda, demandando loro le funzioni relative alla regolamentazione della gestione e alla pianificazione delle zone portuali.

Con specifico riferimento alla regolamentazione unitaria della gestione delle zone portuali, ai Comuni sono conferite le seguenti deleghe:

a)      individuazione di criteri e procedure uniformi di assegnazione delle concessioni di spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto, delle concessioni a terra ed a lago con destinazione diversa da ormeggio fisso, degli spazi acquei per boe d'ormeggio.

b)      disciplina uniforme del rapporto concessorio e degli elementi essenziali dell'atto di concessione nonché i casi di revoca, decadenza, rinnovo, subingresso.

c)      individuazione delle categorie di attività per le quali viene rilasciata la concessione e attribuzione delle relative priorità.

Quanto alla pianificazione delle zone portuali (c.d. piano porti), sono in particolare demandate ai Comuni le seguenti deleghe:

a)      pianificazione e gestione degli spazi acquei per l'ormeggio fisso nei porti di competenza, delle concessioni a terra ed a lago con destinazione diversa da ormeggio fisso nelle aree portuali, degli spazi acquei per boe d'ormeggio;

b)      configurazione di un nuovo assetto dei posti barca all'interno del porto di competenza mediante predisposizione di apposita cartografia;

c)      revisione delle caratteristiche dimensionali dei moduli standard, anche mediante soppressione di moduli vigenti.

Rimangono necessariamente in capo alla Regione le funzioni di coordinamento delle attività di pianificazione e regolamentazione che sono state delegate, nonché quelle di controllo amministrativo sull'esercizio delle deleghe che richiedono un unitario esercizio a tale livello istituzionale. In particolare, come sopra ricordato, l'art. 6 della L.R. n. 52/89, prevede che la Regione Veneto stabilisca con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone portuali e delle aree demaniali del lago di Garda. I criteri uniformi che di seguito si espongono sono desunti da quelli individuati con D.G.R. n. 5356/1994, aggiornati e modificati in base alla volontà espressa dai Comuni.

Criteri uniformi per la redazione del Piano porti

1) Spazi acquei di ormeggio fisso in porto

a)                  I Comuni, nel predisporre i nuovi progetti per l'individuazione di spazi acquei per l'ormeggio in porto, devono conformarsi al criterio del "modulo-standard" definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come lo spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. Esso infatti costituisce il parametro per il conteggio del canone di concessione secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 55/87. In particolare, il comma 3 dell'articolo citato determina "il corrispettivo per il posto di ormeggio fisso nella misura risultante dal prodotto del modulo d'ingombro dell'imbarcazione per il canone da corrispondere per ogni metro quadro"; il comma 4 definisce il modulo d'ingombro come "la misura in metri quadri della superficie dell'imbarcazione considerata nella sua lunghezza e larghezza massime".

Detti moduli-standard devono essere comuni a tutti i porti della sponda veneta del Lago di Garda.

b)                  La documentazione cartografica da predisporre per ogni zona portualecomprende l'estratto del P.R.G., la pianta dello stato attuale e quella di progetto ed è redatta preferibilmente secondo le modalità contenute nella D.G.R. n. 5356/94. Nella cartografia devono essere opportunamente evidenziati gli spazi acquei per l'ormeggio fisso in porto, le aree a terra ed a lago, le boe d'ormeggio (campi boa). La suddivisione in moduli di cui alla lett. a) deve essere riportata a margine degli elaborati grafici di ciascun porto.

c)                  Nella pianificazione dei porti, ove compatibile con le loro dimensioni, devono essere garantiti spazi acquei riservati all'attività di soccorso, di vigilanza, di sicurezza pubblica.

d)                  I Comuni devono destinare idonei spazi acquei a mezzi utilizzati per lo svolgimento di attività lavorative e d'impresa. Tali spazi possono essere individuati anche in zone extraportuali.

e)                  I Comuni possono destinare spazi acquei all'interno dei porti per soste temporanee di imbarcazioni ad ore od a giorni. Per la determinazione del canone si richiama la D.G.R. n. 1666/2008.

f)                   Compatibilmente con la pianificazione adottata, ai portatori di handicap assegnatari di posti barca viene garantita l'ubicazione in spazi di facile approdo.

g)                  La ripartizione dei posti barca dovrà rispondere oltre che a criteri pratici di manovrabilità delle imbarcazioni, a criteri estetico-ambientali, che possono suggerire il raggruppamento di imbarcazioni per moduli omogenei o per tipologia d'imbarcazione.

2) Aree a terra e aree a lago (nelle zone portuali di competenza regionale non comprese nei porti pubblici)

a)      Dette aree devono essere opportunamente individuate nella cartografia di cui al punto 1 lett. b);

b)      Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 52/89 è vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno m. 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

c)      La gestione e pianificazione delle aree portuali a terra oggetto della presente delega sono effettuate in coerenza con la gestione delle aree portuali a terra conferite con provvedimento del Consiglio regionale n. 794 del 24.11.1988 recante direttive per l'emanazione dei regolamenti comunali per la concessione delle attività artigianali, commerciali, professionali, nonché per la gestione delle zone portuali di terra nei porti veneti del lago di Garda.

3) Boe d'ormeggio

a)      I Comuni individuano le zone idonee al posizionamento di boe d'ormeggio nelle zone portuali che devono essere indicate nella cartografia di cui al precedente punto 1 lett. b), nel rispetto delle linee guida contenute nella D.G.R. n. 5356/94 che di seguito si richiamano:

a1) previsione di una fascia di rispetto, stabilita indicativamente in m. 200 dagli attracchi della navigazione pubblica;

a2) considerazione delle rotte della navigazione pubblica;

a3) previsione di una fascia di protezione ambientale di canneti nel rispetto della normativa vigente in materia naturalistica-ambientale;

a4) considerazione delle zone adibite alla balneazione pubblica;

a5) rispetto delle zone di riproduzione ittica individuate dall'amministrazione provinciale.

b)      I Comuni armonizzano, ove possibile, la pianificazione delle boe d'ormeggio in zona portuale con quella, già attribuita alla loro competenza dalla L.R. n. 33/2002, delle zone extraportuali.

Quanto al procedimento amministrativo da seguire, ogni Comune adotta la parte di Piano porti di competenza secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Successivamente la Regione, una volta acquisite da tutti i Comuni delegati le singole parti del Piano porti, verificatane la complessiva coerenza e rispondenza agli indirizzi regionali, provvede ad approvarlo.

Eventuali modifiche adottate dal singolo Comune alla parte di Piano porti di propria competenza sono approvate dalla Giunta regionale previa verifica della loro compatibilità e coerenza con la rimanente pianificazione. Le modifiche non sostanziali al piano sono approvate dal Dirigente del servizio Ispettorati di Porto della Direzione Mobilità.

Criteri uniformi per la redazione delle Procedure unitarie

Gli indirizzi uniformi ai quali i Comuni sono tenuti a conformarsi nell'adozione delle procedure unitarie per la gestione delle zone portuali sono i seguenti:

a)      Per l'assegnazione dei posti barca, tra le categorie che i Comuni devono includere si elencano:

-          servizio pubblico non di linea, con o senza conducente;

-          pesca professionale;

-          lavori portuali;

-          prova ed esposizione commerciale;

-          diporto commerciale (definito dall'art. 2 del D. L.vo n. 171/2005);

-          diporto (c.d. "uso privato" - es.: residenti - o per scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro);

-          attività sociali non comprese nel punto precedente (es. associazioni volontariato);

b) la scelta dei concessionari di spazi acquei per l'ormeggio fisso nel porto e di spazi acquei per boe d'ormeggio deve essere effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa.

c) per quanto riguarda le concessioni a lago con destinazione diversa da ormeggio fisso i Comuni possono richiamarsi alla disciplina già prevista dalle D.G.R. n. 5356/1994 e n. 1401/2004.

d) i Comuni nell'assegnazione degli spazi acquei destinati ad imbarcazioni che svolgono attività d'impresa prevedono il diritto di insistenza ovvero individuano criteri di priorità da attribuire ai concessionari titolari di imprese.

Quanto al procedimento amministrativo, l'adozione delle procedure unitarie per la gestione delle zone portuali avviene tramite l'approvazione del medesimo testo da parte di ciascun Comune e, una volta che tale atto sia stato adottato da tutti i Comuni rivieraschi, lo stesso è approvato dalla Giunta regionale che ne verifica la compatibilità con la normativa vigente e gli indirizzi regionali. Qualsiasi modifica alle procedure segue lo stesso iter amministrativo.

Come sopra si è ricordato, in sede di prima applicazione della delega così conferita, nella lettera d'intenti i Comuni hanno suggerito una precisa tempistica per renderne effettivi i contenuti. In particolare, l'adozione di detti provvedimenti e la loro approvazione da parte della Giunta regionale, che si prevede avverrà entro marzo 2009, consentiranno ai Comuni gardesani di indire entro aprile dello stesso anno, il primo bando per l'assegnazione di posti barca secondo la nuova pianificazione e con le nuove procedure. Si prevede altresì che le graduatorie di ciascun Comune, all'esito dell'istruttoria sulle domande pervenute, potranno essere approvate entro agosto 2009.

Disciplina del periodo transitorio

Per il tempo necessario alla realizzazione di questi provvedimenti si rende necessario prevedere una disciplina amministrativa "transitoria" di gestione degli spazi acquei ed a terra del lago di Garda.

A tale riguardo i Comuni, nella citata nota prot. n. 10394 del 24.07.2008, hanno chiesto:

-          la proroga delle concessioni in scadenza fino all'approvazione del piano porti e della regolamentazione unitaria per la gestione delle zone portuali;

-          di essere autorizzati a gestire i posti barca che si liberano (per decadenza, rinunzia ecc.) durante il periodo transitorio con licenze temporanee che privilegino i residenti, le attività professionali e le attività di interesse sociale.

L'ampiezza delle deleghe che si conferiscono potrà comportare che i Comuni adottino criteri di assegnazione dei posti barca incompatibili con quelli attualmente vigenti (si pensi alla semplice modifica dimensionale dei moduli standard). Si rende dunque necessario mettere i Comuni nelle condizioni di procedere ex novo all'assegnazione di tutte le concessioni di posti barca all'interno dei porti pubblici, subentrando gradualmente, nel periodo transitorio, nei rapporti concessori esistenti fino alla data di approvazione delle nuove graduatorie. Le amministrazioni comunali chiedono, in sostanza, di poter gestire questa fase transitoria con strumenti giuridici che, da un lato, rendano possibile la proroga delle concessioni vigenti e dall'altro, per i posti barca che si dovessero liberare, consentano la loro gestione tramite lo strumento della concessione temporanea.

Queste considerazioni determinano pertanto la necessità di disporre la revoca della D.G.R. n. 1667 del 24.06.2008 non apparendo più sufficiente ed adeguata, per la realizzazione del processo di delega sopra descritto, la mera proroga delle graduatorie approvate con Decreto dirigenziale n. 144 del 26.11.2004 fino al 28.02.2009.

Si propone, di conseguenza, di confermare la validità delle graduatorie fino al 26.11.2008 e di autorizzare i Comuni:

a)      a prorogare le concessioni in corso alla data di decorrenza della delega (comunicazione del presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate), ma in scadenza prima delgiorno dell'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano porti e del regolamento unitario per la gestione delle zone portuali, fino a tale giorno;

b)      ad adottare una disciplina transitoria per il rilascio di concessioni temporanee degli spazi acquei per l'ormeggio fisso nei porti (posti barca e boe d'ormeggio) che si rendessero liberi. Le concessioni temporanee avranno durata sino alla data di approvazione da parte dei Comuni delle nuove graduatorie e comunque non oltre il 31.12.2009.Dette concessioni temporanee saranno rilasciate secondo criteri di priorità e procedure amministrative che ogni Comune predeterminerà autonomamente attraverso apposite deliberazioni, anche in deroga alle procedure stabilite dalla D.G.R. n. 1401/2004, tenendo in debita considerazione le categorie dei residenti, degli esercenti attività professionali (c.d. barche da lavoro) e le attività di interesse sociale ed applicando i principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa;

c)      sino al 26.11.2008, a scorrere le graduatorie regionali vigenti approvate con decreto del dirigente della Direzione regionale Mobilità n. 144/45.02 del 26.11.2004 per l'assegnazione delle concessioni temporanee per i posti barca e boe d'ormeggio che si rendessero liberi;

d)      a partire dal 27.11.2008 e fino alla data di approvazione delle graduatorie da parte dei Comuni, ad assegnare le concessioni temporanee per i posti barca e boe d'ormeggio che si rendessero liberi secondo le modalità previste dalla disciplina transitoria di cui al precedente punto b).

e)      i canoni per l'occupazione di spazi acquei nel periodo transitorio sono calcolati dai Comuni sulla base della LR n. 55/1987 e dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1666 del 24.06.08.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Visto l'art. 118, comma 1, della Costituzione;

-          Vista la L.R. n. 52 del 1.12.1989;

-          Vista la D.G.R. n. 5356 dell'8.11.1994;

-          Vista la D.G.R. n. 1401 del 14.05.2004;

-          Vista la D.G.R. n. 4221 del 28.12.2006;

-          Vista la D.G.R. n. 1919 del 26.06.2007;

-          Vista la D.G.R. n. 1666 del 24.06.2008;

-          Vista la D.G.R. n. 1667 del 24.06.2008;

-          Vista la nota prot. n. 10394 del 24.07.2008 del Comune di Bardolino;

-          Vista la nota prot. n. 482546/45.02 del 19.09.2008 a firma dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture.]

delibera

  1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di delegare ai Comuni le funzioni di regolamentazione della gestione e di pianificazione delle zone portuali del Lago di Garda mediante l'adozione:

a.       di una disciplina unitaria per la gestione delle zone portuali comprendente nuove procedure per il rilascio delle concessioni (sostitutiva delle procedure approvate con D.G.R. n. 1401/2004);

b.       di un piano porti unitario approvato da ogni Comune per la parte di propria competenza (sostitutivo della pianificazione effettuata dalla Regione con D.G.R. n. 5356/1994)

redatti entro i limiti, con l'osservanza dei criteri uniformi e delle modalità procedimentali esplicitati in premessa;

3.       di mantenere in capo alla Regione le funzioni di coordinamento della pianificazione e della regolazione nonché di controllo amministrativo sull'esercizio delle deleghe conferite da esercitare, in particolare, tramite l'approvazione del regolamento unitario per la gestione delle zone portuali e del piano porti unitario;

4.       di dare atto che eventuali modificazioni del regolamento unitario per la gestione delle zone portuali e del piano porti unitario seguiranno l'iter procedurale esplicitato in premessa;

5.       di revocare la D.G.R. n. 1667 del 24.06.2008 di proroga delle graduatorie per l'assegnazione di posti barca nei porti dei Comuni rivieraschi del lago di Garda approvata con decreto del dirigente della Direzione Mobilità n. 144 del 24.11.2004, ripristinandone l'originaria scadenza al 26.11.2008;

6.       di autorizzare i Comuni a prorogare le concessioni in corso alla data di decorrenza della delega (comunicazione del presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate), ma in scadenza prima delgiorno dell'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano porti e del regolamento unitario per la gestione delle zone portuali, fino a tale giorno;

7.       di autorizzare i Comuni ad adottare una disciplina transitoria per il rilascio di concessioni temporanee degli spazi acquei per l'ormeggio fisso nei porti (posti barca e boe d'ormeggio) che si rendessero liberi secondo le modalità specificate in premessa. Le concessioni temporanee avranno durata sino alla data di approvazione da parte dei Comuni delle nuove graduatorie e comunque non oltre il 31.12.2009;

8.       di autorizzare i Comuni, sino al 26.11.2008, a scorrere le graduatorie regionali vigenti, approvate con decreto del dirigente della Direzione regionale Mobilità n. 144/45.02 del 26.11.2004, per l'assegnazione delle concessioni temporanee per i posti barca e boe d'ormeggio che si rendessero liberi;

9.       di autorizzare i Comuni, a partire dal 27.11.2008 e fino alla data di approvazione delle graduatorie da parte dei Comuni, ad assegnare le concessioni temporanee per i posti barca e boe d'ormeggio che si rendessero liberi secondo le modalità disciplina transitoria adottata da ciascun Comune di cui al precedente punto 8);

10.   di dare mandato all'Ispettorato di porto di Verona di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati. Gli effetti delle deleghe decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dei Comuni.

Torna indietro