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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 14 ottobre 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2560 del 16 settembre 2008

indicazioni sull'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 e successive modifiche ed integrazioni

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari Elena Donazzan riferisce quanto segue:

La Commissione Europea, nell'ambito delle misure attuative del cosiddetto "Pacchetto Igiene", con il Regolamento (CE) 2075/2005 "che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni" ha ribadito l'obbligo della ricerca della trichina, già stabilito dalla normativa nazionale, tramite l'esame delle carni dei suidi, dei solipedi e degli animali di altre specie selvatiche e domestiche esposte a tale parassitosi. Rispetto alla precedente legislazione, il regolamento ha stabilito importanti novità quali:

-         la possibilità di escludere dall'esame sistematico alcune categorie di animali appartenenti a specie sensibili;

-         la possibilità di riconoscere come "aziende ufficialmente esenti da trichine" gli allevamenti suini;

-         la modifica delle tecniche di rilevazione del parassita con l'esclusione dell'utilizzo di alcune metodiche ritenute poco sensibili.

Queste nuove procedure possono essere applicate sulla scorta di una valutazione del rischio basata sui dati epidemiologici regionali per la popolazione domestica e selvatica degli animali sensibili a tale parassita. In tale contesto è necessario definire la prosecuzione del programma di sorveglianza della fauna selvatica.

La situazione epidemiologica dei selvatici in regione, valutata su dati relativi ai campionamenti effettuati a partire dal 1988, appare confortante e comunque con positività inferiori alla soglia prevista dal regolamento.

Sul territorio regionale è possibile prevedere un percorso facilitato per l'acquisizione del riconoscimento delle aziende "ufficialmente esenti da trichine" per due motivi:

1.       negli ultimi dieci anni non sono state rilevate positività per trichinella sul territorio nazionale in suini domestici, diversi da quelli allevati allo stato brado o semibrado;

2.       esiste un programma di controllo regionale dei selvatici che è attivo dal 1988.

L'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, avvalendosi di altri enti istituzionalmente competenti (Az. ULSS, IZS, etc...) coordinerà le azioni da intraprendere per il mantenimento del programma regionale di controllo dei selvatici e per la qualificazione degli allevamenti nonché la formazione per la corretta applicazione della normativa in merito alle nuove metodiche di indagine ed al riconoscimento del parassita.

A tal fine e per garantire una procedura omogenea in tutto il territorio della Regione del Veneto si sono predisposti gli allegati A, B, C, D, E, F, G ed H al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

Allegato A: valutazione della situazione epidemiologica in regione, istruzioni operative per il riconoscimento delle aziende, campionamenti, comportamenti in caso di sospetto e positività, flussi informativi e formazione;

Allegato B: comunicazione annuale dello stabilimento;

Allegato C: comunicazione annuale dell'Az. ULSS;

Allegato D: comunicazione annuale della Regione del Veneto;

Allegato E: biosicurezza negli allevamenti suinicoli;

Allegato F: elenco dei Comuni in cui è obbligatorio il campionamento e l'esame per trichinella nei suini macellati a domicilio;

Allegato G: domanda per "Aziende Ufficialmente esenti da trichine";

Allegato H: verbale di sopralluogo per "Aziende Ufficialmente esenti da trichine";

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e campiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la quale è stato adottato il nuovo ordinamento di bilancio e contabilità della Regione

VISTO il " Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2076/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'intesa Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 10 maggio 2007, Rep. 94 CSR "linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 30.10.1958 - "Misure cautelari contro la diffusione della Trichinosi"

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende dei capi suini nonché le relative movimentazioni"]


delibera

1.       di approvare gli allegati A, B, C, E, F, G, ed H al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

Allegato A: valutazione della situazione epidemiologica in regione, istruzioni operative per il riconoscimento delle aziende, campionamenti, comportamenti in caso di sospetto e positività, flussi informativi e formazione;

Allegato B: comunicazione annuale dello stabilimento;

Allegato C: comunicazione annuale dell'Az-ULSS;

Allegato D: comunicazione annuale della Regione;

Allegato E: biosicurezza negli allevamenti suinicoli;

Allegato F: elenco dei Comuni in cui è obbligatorio il campionamento e esame per trichinella nei suini macellati a domicilio;

Allegato G: domanda per "Aziende Ufficialmente esenti da trichine";

Allegato H: verbale di sopralluogo per "Aziende Ufficialmente esenti da trichine";

2.       di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, dell'attuazione degli ulteriori eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento anche a implementazione dello stesso;

3.       di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto.

(seguono allegati)

2560_AllegatoA_209395.pdf
2560_AllegatoB_209395.pdf
2560_AllegatoC_209395.pdf
2560_AllegatoD_209395.pdf
2560_AllegatoE_209395.pdf
2560_AllegatoF_209395.pdf
2560_AllegatoG_209395.pdf
2560_AllegatoH_209395.pdf

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