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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 02 settembre 2008


Materia: Contributi vari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2056 del 22 luglio 2008

Modifiche alla convenzione tra la Regione del Veneto e l' O.C.R.A.D. a norma dell'art. 162 della legge regionale 10 giugno 1991, n° 12.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche degli enti locali e del personale, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 10 giugno 1991, n° 12 e successive modificazioni ed integrazioni, consente, all'art. 162, di iscrivere in bilancio appositi stanziamenti per l'attuazione di attività culturali, ricreative ed assistenziali gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto sancito dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

A tale riguardo, si fa presente che in data 23 ottobre 1998 è stato costituito l'O.C.R.A.D. dei dipendenti della Regione del Veneto, regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Venezia, dotato di proprio Statuto ed attualmente operante. L'O.C.R.A.D. non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria iniziative previdenziali, assistenziali, ricreative e sociali a favore dei dipendenti regionali e loro familiari.

Con delibere della Giunta Regionale n° 1435 del 4 aprile 2000; n° 888 del 6 aprile 2001 e n° 1357 del 7 giugno 2005, sono state approvate le convenzioni con l' O.C.R.A.D. per regolare i rapporti organizzativi e finanziari tra il medesimo e la Regione del Veneto.

In continuità con l'attività svolta sulla base delle convenzioni sopra menzionate, si ritiene ora opportuno apportare alcune modifiche alla previgente convenzione, riformulandone il testo complessivo aggiornato, anche per maggiore sistematicità, al fine di meglio disciplinare obiettivi, rapporti finanziari, vincoli di destinazione alle risorse stanziate per le finalità di cui all'art. 162 della L.R. 12/1991, modalità e tempi di presentazione della rendicontazione, forme e modalità del supporto logistico ed organizzativo regionale, durata della convenzione.

Si sottolinea infine che l'art. 55 del CCNL 14.9.2000, nel richiamare espressamente l'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, impone la presenza maggioritaria di rappresentanti dei lavoratori negli organismi di gestione delle predette attività. Pertanto, la composizione ed il rinnovo delle cariche sociali, a norma di statuto, dovranno effettuarsi nel pieno ed integrale rispetto della normativa sopra citata e garantendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 10 giugno 1991, n° 12, parte II, articolo 162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 55 del CCNL 14.9.2000 e 17 del CCNL 22.1.2004;

Visto l'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n° 300;

Viste le precedenti convenzioni stipulate con l'O.C.R.A.D.;

Visto lo Statuto dell'O.C.R.A.D.;]

delibera

  1. di approvare la convenzione tra la Regione del Veneto e l'O.C.R.A.D. dei dipendenti della Regione del Veneto, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di incaricare il Segretario Regionale agli Affari Generali della stipula della convenzione mediante scrittura privata;
  3. di demandare alla Direzione Risorse Umane gli adempimenti amministrativi, le verifiche e i controlli derivanti dall'applicazione della convenzione, nonché l'erogazione degli eventuali contributi stanziati in bilancio a favore di O.C.R.A.D.;
  4. di dare atto che gli eventuali impegni di spesa derivanti dall'art. 8 della convenzione verranno assunti di volta in volta mediante appositi decreti, sulla base delle disposizioni di spesa previste anno per anno dalla legge finanziaria regionale e stanziati nel bilancio regionale, con le modalità di cui all'art. 8 medesimo.

(seguono allegati)

2056_AllegatoA_208021.pdf

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