Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 18 luglio 2008


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 01 luglio 2008

Art. 81 L.R. 27 febbraio 2008, n. 1. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni della provincia di Treviso, con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle Comunità Montane. Anno 2008. D.G.R. n. 53/CR del 6.05.2008.

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1, della legge regionale 26.10.2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale", è stato integrato dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" con l'aggiunta delle parole "nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle Comunità Montane". L'articolo 81, della suddetta legge regionale n. 1/2008, al successivo comma 2, inoltre, prevede che, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, quantificati in Euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2008, si faccia fronte con le risorse allocate nell'upb U0007 "Trasferimento agli Enti Locali per investimenti del bilancio di previsione 2008".

Ciò premesso è necessario, pertanto, procedere, ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 30/2007, alla approvazione dei criteri e modalità operative per l'assegnazione dei predetti interventi per l'anno 2008 a favore dei Comuni della provincia di Treviso ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 30/2007, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. n. 1/2008.

A tale riguardo si ritiene opportuno riproporre, sia pure con i dovuti adattamenti, i seguenti criteri e modalità operative già approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4564 del 28.12.2007, sentita la competente commissione consiliare, relativi ai Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 26.10.2007. n. 30, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 27.02.2008, n. 1, i Comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Risultano, pertanto, beneficiari del contributo, per l'anno 2008, i seguenti Comuni: Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza e Portobuffolè.

2.  VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' RELATIVA

Ai fini di dare piena attuazione al dettato normativo, si propone di valorizzare, in termini di punteggio, le priorità indicate all'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 26.10.2007, n. 30, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nel modo seguente:

COMUNI VENETO ORIENTALE - ASSEGNAZIONI 2008

Provincia

Comune

Pop. 2006

Punteggio

Contributo assegnato

TV

Meduna di Livenza

2.882

10

250.000,00

TV

Portobuffolè

828

15

375.000,00

TV

Gorgo al Monticano

4.089

7,5

187.500,00

TV

Mansuè

4.647

7,5

187.500,00

TOTALE ASSEGNAZIONI

1.000.000,00

3.  DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a finanziare spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini ivi residenti.

I progetti possono riguardare:

  • opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;
  • iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;
  • interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;
  • interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;
  • acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, anche residenti in centri abitativi ad alta marginalità;
  • investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;
  • progetti e interventi in genere di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

Non sono ammesse spese di gestione e di funzionamento.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato proporzionalmente al punteggio derivante dall'applicazione dei criteri sopraesposti, e potrà coprire fino ad un massimo del 90% della spesa preventivata.

5. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La gestione degli interventi può essere svolta direttamente dal singolo Comune oppure in forma associata convenzionale con altri Comuni assegnatari o non assegnatari, o tramite l'Unione dei Comuni ove costituita.

Nel caso di gestione in forma associata di più Comuni assegnatari, i fondi possono confluire in un unico o più progetti associati, di cui si farà carico il capofila designato.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi vengono provvisoriamente assegnati con il presente provvedimento di Giunta regionale sulla base dei criteri sopra stabiliti, determinando la quota a disposizione del singolo Comune per l'anno 2008.

Ai fini dell'assegnazione definitiva i Comuni sono tenuti a presentare entro il 30/09/2008, pena l'inammissibilità, alla Regione Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, i progetti o gli interventi di utilizzo dei fondi assegnati, corredati da:

  • deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o intervento e relativo piano di finanziamento;
  • relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione del progetto o dell'intervento
  • copia della convenzione (per le gestioni associate)

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà all'assegnazione definitiva nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati e in rapporto alle spese ritenute ammissibili, ai sensi delle leggi regionali vigenti.

Eventuali economie verranno utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria con priorità per quelli con uguale punteggio e con numero di abitanti minore.

7.  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati sulla base dei criteri sopra descritti, saranno erogati a presentazione della documentazione giustificativa delle spese (fatture, contratti, certificato lavori, ecc.), nonché di una relazione finale accompagnatoria, previa acquisizione del parere tecnico da parte della competente direzione regionale, se interessata; a tal fine sono ritenute valide le spese sostenute a partire dalla data di adozione del provvedimento regionale di assegnazione del contributo.

I progetti a carattere annuale dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre 2011.

E' prevista l'erogazione di acconti su richiesta dell'Ente, adeguatamente motivata, al superamento del 30% della spesa preventivata; nel caso di opere pubbliche a seguito dell'approvazione del primo stato di avanzamento lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 1 e 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTO l'articolo 81, comma 1 della legge regionale 27.02.2008, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 4564 del 28.12.2007;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 53 del 06.05.2008;

PRESO atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 03.06.2008;

delibera

  1. di approvare i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 26.10.2007, n. 30, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 27.02.2008, n. 1, a favore dei Comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane, secondo le indicazioni riportate in premessa della presente deliberazione;
  2. di assegnare ai Comuni indicati in premessa della presente deliberazione i contributi previsti dall'art. 1, comma 1, della L.R. 26.10.2007, n. 30, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 27.02.2008, n. 1, negli importi a fianco di ciascuno indicati e alle condizioni indicate in premessa;
  3. di impegnare, per l'esercizio 2008, la somma di Euro 1.000.000,00 al capitolo 101024 del Bilancio dell'esercizio 2008 che presenta disponibilità;
  4. di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi in questione con le forme e modalità in premessa evidenziate.

Torna indietro