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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1835 del 01 luglio 2008
Art. 81 L.R. 27 febbraio 2008, n. 1. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni della provincia di Treviso, con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle Comunità Montane. Anno 2008. D.G.R. n. 53/CR del 6.05.2008.
L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale 26.10.2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale", è stato integrato dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" con l'aggiunta delle parole "nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle Comunità Montane". L'articolo 81, della suddetta legge regionale n. 1/2008, al successivo comma 2, inoltre, prevede che, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, quantificati in Euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2008, si faccia fronte con le risorse allocate nell'upb U0007 "Trasferimento agli Enti Locali per investimenti del bilancio di previsione 2008".
Ciò premesso è necessario, pertanto, procedere, ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 30/2007, alla approvazione dei criteri e modalità operative per l'assegnazione dei predetti interventi per l'anno 2008 a favore dei Comuni della provincia di Treviso ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 30/2007, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. n. 1/2008.
A tale riguardo si ritiene opportuno riproporre, sia pure con i dovuti adattamenti, i seguenti criteri e modalità operative già approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4564 del 28.12.2007, sentita la competente commissione consiliare, relativi ai Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale.
1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Sono destinatari del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 26.10.2007. n. 30, così come integrato dall'art. 81, comma 1, della L.R. 27.02.2008, n. 1, i Comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.
Risultano, pertanto, beneficiari del contributo, per l'anno 2008, i seguenti Comuni: Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza e Portobuffolè.
2. VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' RELATIVA
Ai fini di dare piena attuazione al dettato normativo, si propone di valorizzare, in termini di punteggio, le priorità indicate all'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 26.10.2007, n. 30, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, nel modo seguente:
COMUNI VENETO ORIENTALE - ASSEGNAZIONI 2008
Provincia
Comune
Pop. 2006
Punteggio
Contributo assegnato
TV
Meduna di Livenza
2.882
10
250.000,00
Portobuffolè
828
15
375.000,00
Gorgo al Monticano
4.089
7,5
187.500,00
Mansuè
4.647
TOTALE ASSEGNAZIONI
1.000.000,00
3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è destinato a finanziare spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini ivi residenti.
I progetti possono riguardare:
Non sono ammesse spese di gestione e di funzionamento.
4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà assegnato proporzionalmente al punteggio derivante dall'applicazione dei criteri sopraesposti, e potrà coprire fino ad un massimo del 90% della spesa preventivata.
5. GESTIONE DEGLI INTERVENTI
La gestione degli interventi può essere svolta direttamente dal singolo Comune oppure in forma associata convenzionale con altri Comuni assegnatari o non assegnatari, o tramite l'Unione dei Comuni ove costituita.
Nel caso di gestione in forma associata di più Comuni assegnatari, i fondi possono confluire in un unico o più progetti associati, di cui si farà carico il capofila designato.
6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi vengono provvisoriamente assegnati con il presente provvedimento di Giunta regionale sulla base dei criteri sopra stabiliti, determinando la quota a disposizione del singolo Comune per l'anno 2008.
Ai fini dell'assegnazione definitiva i Comuni sono tenuti a presentare entro il 30/09/2008, pena l'inammissibilità, alla Regione Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, i progetti o gli interventi di utilizzo dei fondi assegnati, corredati da:
Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà all'assegnazione definitiva nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati e in rapporto alle spese ritenute ammissibili, ai sensi delle leggi regionali vigenti.
Eventuali economie verranno utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria con priorità per quelli con uguale punteggio e con numero di abitanti minore.
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi assegnati sulla base dei criteri sopra descritti, saranno erogati a presentazione della documentazione giustificativa delle spese (fatture, contratti, certificato lavori, ecc.), nonché di una relazione finale accompagnatoria, previa acquisizione del parere tecnico da parte della competente direzione regionale, se interessata; a tal fine sono ritenute valide le spese sostenute a partire dalla data di adozione del provvedimento regionale di assegnazione del contributo.
I progetti a carattere annuale dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre 2011.
E' prevista l'erogazione di acconti su richiesta dell'Ente, adeguatamente motivata, al superamento del 30% della spesa preventivata; nel caso di opere pubbliche a seguito dell'approvazione del primo stato di avanzamento lavori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTI gli articoli 1 e 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;
VISTO l'articolo 81, comma 1 della legge regionale 27.02.2008, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 4564 del 28.12.2007;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 53 del 06.05.2008;
PRESO atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 03.06.2008;
delibera
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