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Materia: Ospitalità e rappresentanza
Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 04 marzo 2008
Attribuzione agli Assessori regionali di un budget per spese di ospitalità e rappresentanza.
L'Assessore alle Politiche di Bilancio Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
Il raggiungimento dei fini istituzionali della Regione comporta, fra l'altro, anche la necessità di far fronte alle esigenze di rappresentanza dell'Ente, tendenti a mantenere e accrescere il prestigio dell'amministrazione, inteso quale considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale interno e internazionale.
Devono pertanto riconoscersi idonee al compimento dei fini istituzionali tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari, che:
· riguardino forme di ospitalità e atti di cortesia che si svolgono in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa della Giunta regionale e soggetti esterni, pubblici e/o privati, anch'essi dotati di rappresentatività;
· rispondano a effettive esigenze della Giunta regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali;
· siano effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività della Giunta regionale.
La legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modificazioni, all'art. 5, lett. b), abilita esplicitamente i singoli componenti della Giunta regionale a far eseguire prestazioni per le spese di rappresentanza, nei limiti e con le modalità ivi previste.
Nel bilancio di previsione per il 2008 le spese di rappresentanza trovano allocazione nel capitolo U002130, intitolato "Spese di ospitalità, di rappresentanza, ricevimenti ecc. per esigenze di interesse della Regione nonché per lo svolgimento delle sedute di Giunta".
Si ritiene pertanto opportuno fin d'ora mettere a disposizione degli Assessori regionali un budget di euro 120.000,00 ripartito in quote di euro 10.000,00 per ciascun Assessore.
Tutto ciò premesso e considerato, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Viste le leggi regionali n. 39/2001 e n. 6/1980;
delibera
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