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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 05 febbraio 2008


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4565 del 28 dicembre 2007

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30). Anno 2007. D.G.R. n. 136/CR del 13/11/2007.

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 30 del 26.10.2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 94 del 30 ottobre 2007) prevede che la Regione del Veneto promuova interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale.

L'art. 3 della suddetta legge regionale prevede inoltre che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, determini le procedure, i termini, e le modalità per l'attuazione dei suddetti interventi.

Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 è previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009, uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00, con un intervento specifico a favore delle aree svantaggiate di montagna pari ad € 9.000.000,00.

Con il presente provvedimento si stabiliscono pertanto le modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi a favore dei Comuni, con priorità per quelli di minor dimensioni demografiche, ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, rinviando a diverso specifico provvedimento la disciplina per i Comuni dell'area del Veneto Orientale, ed avendo presente che, per effetto della norma di raccordo di cui all'art. 5 della legge citata, gli interventi a favore dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale sono realizzati tenendo conto delle intese raggiunte dalla Regione del Veneto con dette Regioni, e fermo restando che i criteri di svantaggio per l'assegnazione degli interventi sono già stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale medesima, e precisamente:

a)      indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

b)      indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - S.A.U.), mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

c)      indice di anzianità della popolazione.

1.          SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari del contributo di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 30/2007, i Comuni ubicati in area montana, il cui territorio sia ricompreso nell'ambito territoriale della Comunità Montana. Risultano pertanto interessati n. 171 Comuni appartenenti alle 19 Comunità Montane del Veneto.

Stante l'indicazione normativa, hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, nonché i Comuni con popolazione anche superiore ai 5.000 abitanti ma che presentano all'interno del proprio territorio frazioni con meno di 500 abitanti.

Dall'esame istruttorio, con riguardo alla sola priorità e senza considerare gli indici di svantaggio, risultano n. 140 Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, cui si aggiungono n. 14 Comuni con più di 5.000 abitanti ma con frazioni con meno di 500 abitanti, per un totale di n. 154 Comuni su 171.

2.          VALUTAZIONE DELLE "PRIORITÀ" E DELLO "SVANTAGGIO"

2.1. "PRIORITÀ":

Al fine di valorizzare le priorità legate alle minori dimensioni demografiche, e nello spirito della legge regionale in argomento che è quello di sostenere i Comuni svantaggiati di minore dimensione, si propone di stabilire un punteggio differenziato ai Comuni rientranti nella priorità, assegnando punti 30 ai Comuni con popolazione non superiore ai 1.000 abitanti; punti 20 ai Comuni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti; punti 15 ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti; punti 5 ai Comuni con 5.000 abitanti e più, ma con frazioni con meno di 500 abitanti.

2.2. "SVANTAGGIO":

Al fine di valorizzare gli indici di cui ai criteri di attuazione dell'art. 3 della legge regionale in questione, si propongono i seguenti valori ripresi dal Sistema Statistico regionale per definire le fasce di svantaggio "lieve", "medio", "elevato", ed i relativi punteggi, e come sotto illustrato:

A.     indice di spopolamento (rapporto tra censimenti 1991/2001):

-       da: 0 per cento a: -6 per cento punti 2 "lieve"

-       da: - 6,1 per cento a: -10 per cento punti 5 "medio"

-       maggiore di -10 per cento punti 10 "elevato"

B.     indice di anzianità (posto che la media relativa alla Provincia di Belluno è 171,2):

-       da: 171,2 a: 180 punti 2 "lieve"

-       da: 181 a: 200 punti 5 "medio"

-       maggiore di 200 punti 10 "elevato"

C.     indice di abbandono del territorio agricolo (S.A.U.) (rapporto tra censimenti 1990/2000):

-       da: 0 per cento a: -6,9 per cento punti 1 "lieve"

-       da: - 7 per cento a: -25 per cento punti 2 "medio"

-       maggiore di -25 per cento punti 3 "elevato"

Tali punteggi vengono attribuiti anche in presenza di un solo indice di svantaggio e si considerano cumulativi.

3.          FORMAZIONE GRADUATORIA

Sulla base dei criteri sopra esposti, è stata predisposta una graduatoria per l'assegnazione dei contributi nelle risultanze di cui agli allegati A e B e come sotto illustrato:

a)      n. 140 Comuni dei 171 interessati, presentano una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti (All. A) e si considerano pertanto assegnatari prioritari;

b)      n. 31 Comuni presentano una popolazione superiore ai 5.000 abitanti (All. B) e si considerano assegnatari in subordine rispetto all'elenco di cui all'allegato A.

A parità di punteggio, vengono preferiti i Comuni con minor numero di abitanti.

La validità della disciplina contenuta nel presente provvedimento nonchè la relativa graduatoria e di cui agli allegati A e B viene limitata all'anno 2007.

4.          DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a finanziare, con riferimento all'esercizio finanziario 2007, spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei loro territori; con riferimento agli esercizi 2008/2009 e come previsto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007, in presenza di eventuali stanziamenti disposti in sede di bilancio, potranno riguardare anche spese di gestione e di funzionamento.

I progetti o gli interventi possono riguardare:

-       opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;

-       iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare per l'infanzia, l'adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;

-       interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;

-       interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;

-       acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, residenti in centri abitativi ad alta marginalità;

-       investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;

-       progetti e interventi in genere di opere pubbliche a carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

I fondi possono essere utilizzati anche a cofinanziamento di progetti che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici o privati; nel caso dei Comuni confinanti con la Provincia di Trento, anche quindi ad integrazione degli specifici progetti finanziati dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la stessa Provincia di Trento. Sono inoltre compresi gli oneri pluriennali, sempre di investimento, connessi alla eventuale costituzione o sostegno delle forme associative per la gestione degli interventi.

Non sono ammesse, si ribadisce, per il corrente esercizio finanziario, spese di gestione e di funzionamento.

5.          ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato tenendo conto del punteggio ammissibile derivante dalle priorità e dall'indice complessivo di svantaggio, seguendo rispettivamente il seguente ordine di graduatoria, e precisamente:

a)      con riferimento ai n. 140 Comuni in possesso dei requisiti di priorità e di svantaggio e di cui all' allegato A, i contributi verranno assegnati ai Comuni che in graduatoria presentano il punteggio ammissibile più alto, e, a seguire, gli altri;

b)      allo stesso modo ed in relazione ai fondi disponibili seguirà l'assegnazione ai n. 31 Comuni non prioritari e di cui all' allegato B;

Con il contributo assegnato, il Comune potrà dare copertura alla spesa da sostenere fino al 90% della stessa; si definisce comunque quale limite massimo di assegnabilità l'importo di € 200.000,00 per singolo Comune.

Qualora in applicazione dei criteri di cui sopra la richiesta complessiva sia inferiore alla disponibilità dei fondi previsti in fase di assegnazione la Giunta regionale può derogare al limite della somma pari a € 200.000,00, fermo restando il vincolo del 90% della spesa.

A decorrere dall'anno 2008, una quota del fondo pari al 5%, viene attribuita ai Comuni che, in presenza delle priorità e degli indici di svantaggio come sopra definiti, avviino iniziative coordinate al fine di favorire la realizzazione dei servizi essenziali descritti all'art. 1, c. 2, e all'art.4, c. 2, della L.R. n. 30/2007. A tal fine, la Giunta Regionale, con successivi appositi provvedimenti ed in accordo con le Aziende Sanitarie competenti, individuerà i soggetti e le modalità attuative attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con gli enti coinvolti.

6.          GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La gestione degli interventi può essere svolta direttamente dal singolo Comune oppure in forma associata sia convenzionale con altri Comuni assegnatari o non assegnatari, sia con delega alla Comunità Montana o sia tramite l'Unione dei Comuni qualora già costituita.

Nel caso di gestione in forma associata di più Comuni assegnatari, i fondi possono confluire in un unico o più interventi o progetti associati, di cui si farà carico il capofila designato dai Comuni partecipanti.

7.          MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, previa apposita richiesta, i Comuni sono tenuti a presentare entro il 30/04/2008, pena l'esclusione dalla stessa, alla Regione Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, i progetti e gli interventi per l'utilizzo dei fondi assegnabili, corredati da:

-       deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o dell'intervento e relativo piano di finanziamento; nel caso di delega all'Ente gestore, l'approvazione della delega stessa e l'accettazione del delegatario;

-       relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione del progetto o dell'intervento;

-       copia della convenzione (per le gestioni associate).

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà all'assegnazione definitiva nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati ed in rapporto alle spese ritenute ammissibili.

Eventuali economie verranno utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria.

8.          MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati sulla base dei criteri sopra descritti, saranno erogati a presentazione della documentazione giustificativa delle spese (fatture, contratti, certificato fine lavori, ecc.); a tal fine, sono ritenute erogabili le somme liquidate a partire dalla data di comunicazione della assegnazione. La documentazione predetta dovrà inoltre essere corredata da sintetica relazione finale accompagnatoria.

La struttura regionale preposta all'istruttoria curerà l'acquisizione del parere tecnico da parte della competente direzione regionale, se ritenuto necessario.

I progetti e gli interventi dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione dei fondi.

E' ammessa l'erogazione di acconti su richiesta dell'Ente, adeguatamente motivata, al superamento del 30% della spesa ammessa; nel caso di opere pubbliche a seguito dell'approvazione del primo stato di avanzamento lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 30 del 26/10/2007;

VISTA l'Intesa con la Provincia di Trento ratificata dal Consiglio regionale con Legge Regionale 26/10/2007, n. 31;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTA la propria deliberazione n. 136/CR del 13/11/2007;

PRESO atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 14 dicembre 2007;

delibera

1.       di approvare i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, c.1, lettera a), della legge regionale n. 30 del 26/10/2007, a favore dei Comuni ubicati in area montana e secondo la graduatoria di cui agli allegati A e B, parti integranti della presente deliberazione, per l'anno 2007, in conformità delle indicazioni in premessa riportate parti integranti del presente deliberato;

2.       di impegnare, per l'esercizio 2007, la somma di € 9.000.000,00 al Cap. 101023 "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, L.R. 26/10/2007, N. 30) del Bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità;

3.       di riservare a successivi provvedimenti della Giunta regionale le assegnazioni dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di cui al precedente punto 1. che presentino i progetti o gli interventi entro la data del 30 aprile 2008 per l'anno 2007;

4.       di prenotare a carico degli esercizi 2008 e 2009 nel bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di € 9.000.000,00 per ciascuno degli esercizi indicati, al pertinente capitolo;

5.       di riservare altresì a successivi provvedimenti della Giunta regionale, negli esercizi di competenza, l'erogazione della quota di riserva del 5% finalizzata al potenziamento dei servizi essenziali di pubblica utilità così come in premessa indicato;

6.       di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi in questione con le forme e modalità in premessa evidenziate.

(seguono allegati)

4565_AllegatoA_202969.pdf
4565_AllegatoB_202969.pdf

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