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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 21 dicembre 2007


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3889 del 04 dicembre 2007

Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2009. L.R. 23/5/2002 n. 11, artt.4 e 5.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue in materia di fiere.

La Regione esercita funzioni amministrative in materia fieristica, disciplinate dalle Legge Regionale 23 maggio 2002, n.11 "Disciplina del settore fieristico", così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto 2005, n.12 "Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n.11 - Disciplina del settore fieristico".

In particolare, per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R.n.11/2002 citata prevede l'attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale per le quali è competente la Giunta Regionale, mentre ai Comuni spetta l'attribuzione della qualifica di rilevanza locale.

La L.R. 11/2002 dispone inoltre all'art. 5 che gli organizzatori fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni. Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, i Comuni nel caso delle locali.

Si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2009, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate.

In particolare devono essere adottate le modalità dei procedimenti amministrativi connessi, individuando ai sensi della Legge 241, artt.2 e 4, il termine entro cui vanno conclusi e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria.

Vanno anche fissati il termine, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica e delle comunicazioni di svolgimento riferite a ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n.5 "Requisiti per l'attribuzione per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati"; D.G.R. 8 novembre 2002, n.3137 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

A riguardo viene proposta per l'approvazione la specifica modulistica, allegati "A"(schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento di qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) e "B" (scheda dati della manifestazione fieristica).

Tale modulistica, predisposta dalla Struttura competente per l'invio contestuale della domanda e della comunicazione di cui trattasi, renderà più agevole e uniforme l'assolvimento degli adempimenti a carico degli organizzatori fieristici e consentirà di ottimizzare i tempi di verifica dei parametri di legge.

Quale termine di presentazione delle istanze, si ritiene di indicare la scadenza del 31 gennaio 2008, specificando che si tratta di un termine di natura ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo utile delle informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del calendario fieristico regionale 2009. Il calendario, previsto all'art.6 della L.R. n. 11/2002, si è confermato nel tempo strumento di promozione molto utile e richiesto, efficace, tuttavia, solo se divulgato in congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" così come modificata da L.R. 12/08/2005 n.12," Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico";

VISTI gli artt. 2 e 4 della Legge 7/8/1990, n. 241;

VISTO il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con Deliberazione n° 3136 dell'8/11/2002;

VISTA la propria Deliberazione n. 3137 dell'8/11/2002 recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";]

delibera

1)      Le domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e di nazionale unitamente alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche per l'anno 2009 devono essere presentate dal Legale Rappresentante del soggetto organizzatore al Presidente della Giunta Regionale del Veneto - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia entro il 31 gennaio2008, redatte in carta bollata e in conformità ai modelli allegati "A" (schema di comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento della qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) e "B" (scheda dati della manifestazione fieristica), che formano parte integrante della presente deliberazione e contestualmente si approvano;

2)      ai soggetti collaboratori che affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, non è richiesta ulteriore documentazione, essendo obbligati gli organizzatori medesimi al controllo e all'assunzione di responsabilità sull'operato dei collaboratori stessi;

3)      le manifestazioni non possono assumere denominazioni o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 L.R. 11/2002;

4)      i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica devono presentare apposita comunicazione entro i due mesi antecedenti l'inizio della rassegna medesima. Analogamente va data comunicazione in caso di rinuncia all'effettuazione della manifestazione;

5)      il riconoscimento della qualifica richiesta viene rilasciato limitatamente alla conformità alla normativa regionale; l'effettivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario eventuale dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:

-         al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;

-         all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (RD 18/6/1931, n.773, Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza, DDMM 16/2/1982 e 16/4/1982, concernenti la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc¿);

a)      in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (Legge 5/3/1990 n. 46 e D.Lgs. 19/9/1994 n.626 e in materia igienico - sanitaria e di prevenzione;

b)      in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla Legge 28/3/1991 n. 112, al D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e alla L.R. 6/4/2001 n. 10;

6)      l'eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 5 non rientra nelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi Regionali 23/5/2002 n. 11 e 28/1/77, n. 10, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o gli accordi nonché le fattispecie legali violate;

7)      di individuare nella Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione la struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale;

8)      di stabilire in quattro mesi il termine - dalla data di presentazione della comunicazione di svolgimento della manifestazione e domanda di riconoscimento della qualifica e dell'acquisizione della documentazione prescritta dalla Legge Regionale 23/5/2002 n. 11, dal Regolamento n. 5 del 22/11/2002 e dalla Deliberazione n. 3137 dell'8/11/2002 - entro cui sarà conclusa l'istruttoria con l'adozione del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale riguardante l'attribuzione della qualifica di internazionale o nazionale alle singole manifestazioni, dando atto che il Dirigente della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione provvederà a comunicare agli interessati i relativi esiti;

9)      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

3889_AllegatoA_202158.pdf
3889_AllegatoB_202158.pdf

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