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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 01 gennaio 2008


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3929 del 04 dicembre 2007

Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21. Strumenti agevolativi in favore dell'imprenditoria giovanile.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche di bilancio ed all'imprenditoria femminile, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Regione, con legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", ha inteso concorrere alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile favorendo i giovani nella costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario.

Le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come integrata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articoli 2, 3 e 4, si concretizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso di interesse agevolato, attraverso fondi di rotazione.

Il raggiungimento delle finalità individuate dalla legge e la effettiva operatività finanziaria si attuano attraverso l'adozione di una strumentazione agevolativa non sottoposta a bandi o procedure, comunque istituzionalizzate, bensì legata alle dinamiche del mondo economico-imprenditoriale consentendo, conseguentemente, un approccio cosiddetto "a sportello". Da questa considerazione e in armonia con precedenti decisioni in tal senso assunte, si propone di coniugare i vantaggi derivanti dalla concessione di contributi in conto capitale con quelli relativi all'utilizzo di un fondo di rotazione che permette di ridurre il tasso di interesse sui prestiti erogati (attraverso provvista pubblica a tasso zero e provvista delle banche a tasso convenzionato) e una costante riutilizzazione di risorse finanziarie a beneficio di un ampio numero di imprese.

In conformità al combinato disposto del citato articolo 3 della legge regionale n. 57 del 1999 e dell'articolo 3, 2° comma della legge regionale n. 21 del 2007, la quota parte delle spese di investimento non coperta dal contributo in conto capitale è ammessa al finanziamento attraverso l'utilizzo del fondo di rotazione, secondo le seguenti, congiunte modalità:

a) erogazione di un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione;

b) finanziamento bancario agevolato di importo pari al 85% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione, attuato con il sistema del fondo di rotazione.

Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, la parte agevolativa relativa al fondo di rotazione verrà attivata da parte di Veneto Sviluppo SpA utilizzando, nel rispetto delle singole discipline, i fondi di rotazione settoriali e territoriali gestiti dalla stessa finanziaria regionale. Inoltre, Veneto Sviluppo, considerata l'interconnessione degli interventi finanziari, gestirà anche l'attività procedurale connessa all'erogazione del contributo in conto capitale. Infine, tenuto conto che l'erogazione dei contributi in conto capitale è incardinata nell'agevolazione relativa ai fondi di rotazione già in essere, si ritiene opportuno avvalersi, per quanto compatibili in riferimento alla normativa di riferimento, delle convenzioni vigenti tra la Regione e Veneto Sviluppo SpA..

I criteri in base ai quali sarà formulata la graduatoria delle iniziative da finanziare nonché le modalità procedimentali, giusta articolo 8, 1° comma della legge n. 57 del 1999, come integrata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articolo 3, sono contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tale strumentazione agevolativa ripete, salvo le necessarie modifiche relative alla peculiarità della normativa, quella relativa all'imprenditoria femminile di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3200 del 17 ottobre 2006 al fine di perseguire l'obiettivo generale di semplificare le strumentazioni agevolative per un più efficiente utilizzo di esse da parte delle imprese.

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla normativa di specie si propone di stanziare la spesa iniziale di euro 5.000.000,00.

Le disponibilità finanziarie verranno ripartite per una quota pari al 40% (quaranta per cento) per la erogazione dei contributi in conto capitale e per una quota pari al 60% (sessanta per cento) per il finanziamento del fondo di rotazione in favore delle imprese giovanili la cui attività rientri in uno degli ulteriori codici ISTAT così come specificati nell'Allegato A, dando delega al Dirigente Regionale della Direzione Industria alla eventuale modifica delle suddette percentuali al fine dell'ottimizzazione delle risorse.

Ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 8, 1° comma, sul presente provvedimento la competente Commissione consiliare ha espresso parerete favorevole nella seduta del 30 ottobre 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTIle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57 e 16 agosto 2007, n. 21;

la raccomandazione CE 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni;

il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 3200;

la documentazione agli atti;

l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57;

ACQUISITOil parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30 ottobre 2007;]

delibera

1.    di approvare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articolo 2), i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare, nonché le modalità procedurali per la richiesta di ammissione ai benefici, così come indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2.    di stabilire che le disponibilità finanziarie verranno ripartite per una quota pari al 40% (quaranta per cento) per la erogazione dei contributi in conto capitale e per una quota pari al 60% (sessanta per cento) per il finanziamento del fondo di rotazione in favore delle imprese giovanili la cui attività rientri in uno degli ulteriori codici ISTAT così come specificati nell'Allegato A, dando delega al Dirigente Regionale della Direzione Industria alla eventuale modifica delle suddette percentuali al fine dell'ottimizzazione delle risorse;

3.    di dare atto che la spesa complessiva che si intende utilizzare, nel corrente esercizio finanziario, per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale di cui trattasi, è stabilita in euro 5.000.000,00;

4.    di dare, altresì, atto che la spesa sarà impegnata con successivi atti del Dirigente regionale della Direzione Industria;

(seguono allegati)

3929_AllegatoA_202102.pdf

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