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Materia: Commercio, fiere e mercati
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3883 del 04 dicembre 2007
Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata "legge regionale" sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.
L'articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
Con recente deliberazione n.3516 del 6 novembre 2007, la Giunta regionale approvava l'aggiornamento della disciplina delle suddette vendite straordinarie, con particolare riferimento alle vendite di fine stagione ed alle vendite promozionali.
Nel richiamato provvedimento regionale, tra le varie disposizioni, veniva stabilita, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani, l'abolizione dell'obbligo di preventiva o contestuale comunicazione relativa alle vendite promozionali, prevedendo, nel contempo, la permanenza del suddetto obbligo con riferimento alle vendite di fine stagione e alle vendite di liquidazione.
Al riguardo si evidenzia che le organizzazioni delle imprese operanti nel settore del commercio nel Veneto, in sede di consultazione avvenuta in data 21 settembre 2007, avevano rilevato, con riferimento alle vendite di fine stagione, come l'obbligo di preventiva comunicazione potesse ritenersi superato dalla determinazione puntuale dei periodi di svolgimento delle predette vendite di fine stagione contenuta nella disciplina regionale di cui alla deliberazione n.3939 del 12 dicembre 2006.
A tal proposito si ritiene di far proprie le osservazioni formulate dalle suddette organizzazioni, anche a seguito del mutato quadro normativo nazionale che, in tema di vendite straordinarie, è ispirato al principio di liberalizzazione e conseguente semplificazione delle relative procedure.
Ciò premesso, risulta necessario proporre la modificazione, nel senso sopra indicato, della disciplina regionale di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n.3516 del 2007, provvedendosi, nel contempo, all'approvazione della nuova disciplina delle vendite straordinarie, secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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