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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 110 del 25 dicembre 2007


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3829 del 27 novembre 2007

Modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ai fini del patto di stabilità interno 2007, 2008 e 2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Massimio Giorgetti, di concerto con l'Assessore alle politiche degli Enti Locali e del Personale, sig. Flavio SILVESTRIN, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 682 della legge finanziaria dello Stato per il 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) prevede che " ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata".

Questo, per consentire agli enti locali di cui all'oggetto di considerare anche come incassate le risorse soggette al patto di stabilità assegnate ma non materialmente pagate da parte dello Stato.

Il punto C.2. "Trasferimenti dello Stato" della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 22 febbraio 2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 - Supplemento Ordinario) esemplifica quanto disposto dall'art. 1, comma 682 della L. 296/2006 evidenziando che "i trasferimenti dallo Stato per quanto riguarda sia la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni interessate". La stessa circolare, al citato punto C.2., assume la possibilità per le Regioni di estendere, con atto formale, questo peculiare trattamento anche ai propri trasferimenti.

In relazione a tale disposizione e in corrispondenza di specifica richiesta pervenuta dall'Unione delle Province del Veneto (URPV) con nota prot. n. 210 del 2 maggio scorso, la Giunta Regionale ha provveduto ad emanare la Delibera n. 2360 del 31 luglio 2007, disponendo, in analogia a quanto previsto dallo Stato, di poter conteggiare i trasferimenti regionali a favore delle Province del Veneto, in termini di competenza e di cassa e ai soli fini della verifica del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione a ciascuna Amministrazione.

Successivamente l'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI) con nota n. 2959 dell'8 novembre 2007, chiede alla Regione, a nome dei Comuni del Veneto, l'adozione del suddetto atto formale per poter conteggiare i trasferimenti regionali, validi ai fini del patto di stabilità interno, in analogia a quanto previsto dallo Stato. Questo consentirebbe anche alle Amministrazioni Comunali soggette a patto, di ottimizzare, soprattutto sul fronte della cassa, i conteggi rilevanti ai fini del patto medesimo, in modo da evitare gli effetti negativi sui saldi di cassa, derivanti da possibili sfasamenti temporali tra la riscossione dei trasferimenti regionali e i pagamenti delle correlate spese.

In tale contesto, si ravvisa l'opportunità di applicare anche con riferimento ai trasferimenti regionali per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle Amministrazioni Comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il principio per cui detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare, per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni in conto competenza e residui), in misura pari agli importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione a ciascuna Amministrazione.

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 22 febbraio 2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 - Supplemento Ordinario);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2360 del 31 luglio 2007;

Vista la nota prot. n. 2959 del 8 novembre 2007 dell'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI);

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore;]

delibera

  1. di applicare con riferimento ai trasferimenti regionali per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle Amministrazioni Comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il principio di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 682, in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare, per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni in conto competenza e residui), in misura pari agli importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione a ciascuna Amministrazione.
  2. di stabilire che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione.
  3. di incaricare la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti a trasmettere agli enti di cui al precedente punto 1 il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

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