Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 96 del 06 novembre 2007


Materia: Convenzioni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3145 del 09 ottobre 2007

Proroga della Convenzione tra la Regione Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Verona e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona per la gestione tecnico-amministrativa del Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue.

A seguito di un costante aumento della spesa farmaceutica negli ultimi anni, vi è stata la necessità di emanare a livello nazionale, ma anche a livello regionale, una serie di provvedimenti finalizzati al contenimento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, entro il tetto del 13% della spesa sanitaria complessiva previsto dall'art. 5 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, in cui si prevede che a partire dall'anno 2004 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva (compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero) è fissato al 16% della spesa sanitaria complessiva.

Nella nostra Regione, già prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti sopra citati, si era sentita la necessità di attuare degli interventi che potessero portare ad un miglioramento dell'attività prescrittiva in primo luogo sotto l'aspetto dell'appropriatezza e successivamente anche dal punto di vista economico attraverso una specifica attività di informazione che coinvolgesse sia i medici sia i pazienti.

A tal fine, con provvedimento n. 1829 del 13.7.2001, la Giunta Regionale ha istituito un Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco, stipulando una convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Verona e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona, prorogata nell'anno 2002 con DGR n. 2212 del 9 agosto 2002, e successivamente rinnovata con DGR n. 2136 del 16 luglio 2004.

Il Centro è articolato in tre sezioni: Unita' di Valutazione dell'Efficacia del Farmaco, Unita' per l'informazione sul Farmaco e Unita' di Farmacovigilanza, con specifiche attività previste per ciascuna sezione.

La citata convenzione regolamenta l'attività del Centro che ha tra gli obiettivi principali quello di porsi al servizio del medico prescrittore quale riferimento qualificato ed indipendente, al fine di promuovere un atteggiamento di scelta consapevole da parte del medico che tenga conto principalmente del beneficio per il paziente ma anche delle risorse che il SSN mette a disposizione.

Tra i compiti del Centro vi è quindi la promozione di iniziative volte al coinvolgimento dei medici in attività di sorveglianza epidemiologica e di valutazione della trasferibilità della conoscenza nella pratica professionale quotidiana, il potenziamento del sistema di Farmacovigilanza a livello centrale e periferico e lo sviluppo di un sistema organizzativo di valutazione analitica e critica delle fonti scientifiche primarie da mettere a disposizione dei vari organismi regionali che presiedono alla gestione dell'assistenza sanitaria.

Tali obiettivi rientrano tra le attività previste dall'art. 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n.449, per le quali il Ministero della Salute ha previsto lo stanziamento di una somma da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome e da riservare ad interventi di farmacovigilanza, informazione e educazione sul farmaco.

La citata convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Verona e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona ha comportato un impegno finanziario per la Regione pari a € 581.014,00 per ciascun periodo di attività del centro fino all'anno 2003 e di € 548.500, 00 annuo per il periodo 2004 - 2006.

L'attività fin qui svolta dal Centro ha rappresentato un valido strumento per migliorare e ottimizzare l'assistenza farmaceutica, e risulta essere di fondamentale importanza dare continuità ai vari interventi già intrapresi al fine di poterne valutare l'impatto in termini economici, di appropriatezza e di sicurezza sull'uso dei farmaci.

Considerato che la convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona è in scadenza, al fine di permettere il regolare prosieguo delle attività fin qui svolte dal Centro, si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2007 la convenzione di cui trattasi alle stesse condizioni previste dalla precedente convenzione con un finanziamento pari € 274.250,00.

Il finanziamento sarà così suddiviso:

a) UNITA' DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL FARMACO € 99.195,00

b) UNITA' PER L'INFORMAZIONE SUL FARMACO € 127.555,00

c) UNITA' DI FARMACOVIGILANZA € 47.500,00

Per la liquidazione si procederà ad erogare:

  • il 50% del finanziamento alla stipula della convenzione
  • il saldo alla presentazione della relazione annuale e rendicontazione finale

Tenuto conto che l'attività del Centro rientra tra le attività previste dall'art. 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e finanziate dal Ministero della Sanità con apposito stanziamento a favore delle Regioni e Province autonome, il finanziamento erogato al Centro da parte della Regione sarà immediatamente sospeso, senza effetto retroattivo per il contributo erogato e già utilizzato, nel caso in cui il Ministero cessi lo stanziamento delle somme previste con la sopra citata legge.

In considerazione di quanto sopra si propone di approvare lo schema di convenzione nel testo proposto nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Va considerato inoltre che le determinazioni relative al presente atto vengono assunte fermo restando che la materia relativa ai centri di riferimento sarà oggetto di un complessivo provvedimento di riordino generale entro il corrente anno.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
  • VISTA la L.R. 5/96;
  • VISTA la legge 23 dicembre 1997 n. 449 art. 36 comma 14;
  • VISTA la D.G.R.V. n. 1829 del 13 luglio 2001;
  • VISTA la D.G.R.V. n. 2213 del 9 agosto 2002;
  • VISTO il Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405;
  • VISTO il D.L. n. 156 del 24 giugno 2004;]

delibera

  1. di prorogare fino al 31 dicembre 2007 la convenzione con l'Azienda Ospedaliera e l'Azienda ULSS n. 20 di Verona, per la gestione del Centro di riferimento regionale sul farmaco, approvata con proprio provvedimento 2136 del 16 luglio 2004
  2. di dare atto che le determinazioni relative al presente atto vengono assunte fermo restando che la materia relativa ai centri di riferimento sarà oggetto di un complessivo provvedimento di riordino generale entro il corrente anno
  3. di approvare lo schema di convenzione nel testo proposto nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
  4. di demandare ad un successivo provvedimento del competente Dirigente Regionale l'impegno contabile per l'anno 2007, pari a € 274.250,00 sul capitolo 60009.
  5. di assegnare all'Azienda Ospedaliera di Verona la somma di € 146.695,00, di cui € 99.195,00 per l'Unità di Valutazione dell'Efficacia del Farmaco e € 47.500,00 per l'unità di Farmacovigilanza
  6. di assegnare all'Azienda ULSS n. 20 di Verona la somma di € 127.555,00, di cui € 92.555,00 per le attività di informazione sul farmaco e € 35.000,00 per la realizzazione della rivista Dialogo sui Farmaci
  7. di erogare le somme di cui ai punti 5 e 6 come indicato in premessa e precisamente:
  8. il 40% del finanziamento alla stipula della convenzione
    • il 40% alla presentazione della prima relazione semestrale
    • il saldo alla presentazione della relazione annuale e rendicontazione finale
  9. Di prevedere la sospensione del contributo a favore del Centro, senza effetto retroattivo per il contributo erogato e già utilizzato, nel caso in cui venga meno il finanziamento erogato dal Ministero della Salute alle Regioni e Province autonome per le attività previste dall'art. 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n.449

(seguono allegati)

3145_AllegatoA_200751.pdf

Torna indietro